Favoreggiamento della prostituzione: i recenti sviluppi della Cassazione

Favoreggiamento della prostituzione: i recenti sviluppi della Cassazione

Cass. pen., Sez. III, sent. 06 novembre 2025, dep. 11 dicembre 2025, n. 39935, Pres. Di Nicola, Rel. Galanti

1. Prima di porre l’accento sugli elementi di rilevanza penale con riguardo al tema della prostituzione è necessario interrogarsi sul significato che il legislatore ha inteso attribuirle.

In particolare, rientra in tale concetto il commercio del proprio corpo, per il soddisfacimento dell’altrui libidine, al fine di percepire un’utilità, in genere di natura economica[1].

E’ bene notare, però, che la condotta di chi fornisce prestazioni sessuali verso corrispettivo e di colui che beneficia di dette prestazioni non costituisce un fatto di rilevanza penale.

L’ordinamento, infatti, mostra sostanzialmente un atteggiamento di tolleranza nei confronti della prostituzione, sebbene sia intervenuta la legge 20 febbraio 1958, n.75 (c.d. legge Merlin) che – conformemente ai principi abolizionistici – ha vietato le case di prostituzione. Ciò trova fondamento nella teoria secondo cui la persona che impiega il proprio corpo offrendo prestazioni sessuali dietro corrispettivo è una potenziale vittima della società vista nel suo complesso.

2. La normativa vigente, pertanto, non vieta la domanda e l’offerta della prostituzione, ma sanziona unicamente le “condotte satellite” ad essa correlate che si sostanziano in promozione, agevolazione o sfruttamento e persino induzione alla prostituzione[2].

Nel quadro appena delineato il favoreggiamento della prostituzione è individuato dall’art. 3, n. 8 legge 20 febbraio 1958, n.75 che persegue l’obiettivo di reprimere tutti quei comportamenti che rendono più facile, comodo, sicuro e lucroso l’esercizio della prostituzione altrui[3]. Quanto detto trova conforto anche in una recente pronuncia della S.C. che individua la condotta di favoreggiamento quale reato di pericolo a forma libera che si perfeziona con il mero compimento di qualsiasi condotta “in qualunque modo” idonea a favorire la prostituzione, a prescindere dal fatto che quest’ultima abbia o meno a verificarsi[4].

Nella sentenza in epigrafe la Cassazione ha percorso i precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia, richiamando l’attenzione in primis sugli elementi che caratterizzano la condotta di favoreggiamento della prostituzione: la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l’attività di intermediazione tra l’offerta e la domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell’autore del reato[5]. A ciò si aggiunga anche che la condotta posta in essere dall’agente deve essere idonea a mettere a proprio agio la prostituta, sotto il profilo psicologico, nel corso dell’attività di meritricio, in quanto costituisce condotta agevolativa dell’attività stessa[6] e, che la condotta si concretizzi in un aiuto all’esercizio dell’attività di prostituzione in quanto tale, a nulla rilevando l’aiuto fornito in forza di un rapporto di solidarietà o di amicizia[7].

E’ proprio sulla base di simili pronunce che la S.C. ha enucleato il principio secondo cui la mera convivenza con una prostituta (“condivisione di un tetto o di un talamo”), ovvero la mera sussistenza di un rapporto di natura sentimentale (estraneo da qualsiasi condotta agevolatrice), non integrano la fattispecie del favoreggiamento alla prostituzione.

Ciò in quanto, ad avviso di chi scrive nel caso in cui si instauri una relazione di tipo sentimentale con la prostituta, anche se sorretta da una convivenza, non può considerarsi indice diretto della sussistenza della condotta di favoreggiamento. Solo qualora la condotta del convivente è volta all’ausilio concreto ed oggettivo all’esercizio della prostituzione può essere integrata la fattispecie incriminatrice. Del tutto irrilevante è la condotta posta in essere da colui che presta aiuto alla persona della prostituta e non alla sua attività, finanche quando questa possa indirettamente agevolarla[8].

3. Il reato di favoreggiamento alla prostituzione, come sostenuto da autorevole dottrina, rileva in sé un’autentica contraddizione: come è possibile che venga commesso un illecito penale tutte le volte in cui si aiuta taluno a commettere un fatto lecito[9]?

Tale interrogativo non è ancora stato sciolto ed anzi costituisce motivo di accesi dibattiti tra gli studiosi del diritto. Già lo stesso Carrara, infatti, rilevava:”è un vero assurdo che mentre la prostituta esercita senza pericolo il suo turpe mestiero si carceri l’amica di lei che le accomodò una stanza alle opere sue”[10].

Per tentare di rispondere a tale quesito è necessario individuare la ratio che si cela dietro la disciplina in materia di prostituzione, giacché il legislatore nell’introduzione della c.d. legge Merlin ha inteso tutelare non solo la pubblica moralità, ma anche la libertà e la dignità delle persone dedite al meritricio nei confronti delle ingerenze dei terzi. Con lo scopo di impedire condotte di sfruttamento, strumentalizzazione e induzione alla prostituzione.

In prospettiva futura in ossequio a quanto delineato dalla S.C., circa i problemi di compatibilità costituzionale della norma che prevede il favoreggiamento e vista l’indeterminatezza della norma incriminatrice, si auspica ad un intervento del legislatore in chiave costituzionalmente orientata, nel rispetto dei principi di determinatezza del precetto penale e della personalità della responsabilità penale, ai sensi degli artt. 25 e 27 Costituzione[11].

 

 

 

 

 

 

[1]Sul punto si veda Cass. pen., 20 maggio 1998, Mimou, CP 99, 1606; Cass. pen., Sez. III, 10 settembre 2004, n. 36157; Cass. pen., Sez. III, 31 marzo 2015, n. 13598; Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2017, n. 46463. In materia si rinvia anche a  Cass. pen., Sez. III, 9 gennaio 2020, n. 364 con riguardo  all’esercizio della prostituzione in assenza di un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo della prestazione tenuta, dietro pagamento di un corrispettivo e finalizzata a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione.
[2]F. Giunta, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, in A. Cadoppi (a cura di) Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive, Roma, 2014, p. 306; V. Bonfanti – P. Di Nicola, I reati in materia di prostituzione, Milano, 2015;F. Parisi, Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, Torino, 2018.
[3]Cass. pen., Sez. III, 9 aprile 2019, n. 15502.
[4]Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2019, n. 29062.
[5]Cass. pen., Sez. III,19 novembre 2004, n. 44918.
[6]Cass. pen, Sez. III, 25 giugno 2009, n. 37578.
[7]Cass. pen., Sez. III, 13 aprile 2000, n. 8345, nonché Cass. pen., Sez. III, 22 maggio 2012, n. 36595.
[8]Cass. pen., Sez. III, 22 maggio 2012, n. 36595.
[9]A. Cadoppi“Lincostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi interpretativi ipotizzabili”, in Diritto penale contemporaneo, 26 marzo 2018.
[10]F. Carrara, Opuscoli di diritto criminale, Vol. II, Lucca, p.531.
[11]A. Cadoppi, “Lincostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi interpretativi ipotizzabili”, cit.

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