
Debito prescritto e prassi giurisprudenziale
Sommario: Premessa – 1. Il debito prescritto (art. 2940 c.c.) quale obbligazione naturale nell’ambito penalistico – 1.1. Cassazione penale, sez. I, 11 dicembre 2008, sentenza n. 45765
Premessa
La moderna giurisprudenza di merito ha ormai aderito al consolidato e attuale orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il pagamento spontaneo del debito prescritto, ai sensi dell’art. 2940 c.c., integra l’adempimento di un’obbligazione naturale. In tal senso si è espressamente pronunciato anche il Tribunale di Spoleto che, con la sentenza 11 agosto 2011, n. 183, ha ribadito il medesimo indirizzo giurisprudenziale.
Tale impostazione trova ulteriore conferma nella dottrina prevalente, la quale, in linea con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ritiene che il pagamento del debito prescritto, disciplinato dall’art. 2940 c.c., costituisca l’adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., comma secondo.
La Corte di legittimità, nelle sentenze già menzionate, aderendo alla tesi della degradazione dell’obbligazione civile in obbligazione naturale, ha affermato che al condannato che non adempia alle obbligazioni civili derivanti da reato, nonostante l’intervenuta prescrizione, non può essere concessa la riabilitazione ex art. 179 c.p. sino a quando non provveda a tale adempimento. Le obbligazioni civili, infatti, pur degradate ad obbligazioni naturali, possono sempre essere adempiute spontaneamente dal condannato, il quale, in qualsiasi momento, può decidere di soddisfarle al fine di integrare il requisito richiesto dall’art. 179, comma 6, c.p.
1. Il debito prescritto (art. 2940 c.c.) quale obbligazione naturale nell’ambito penalistico
In tale prospettiva si collocano la sentenza della Corte penale di Cassazione, sezione V, 8 gennaio 2014, n. 557, nonché la sentenza della sezione I, 11 dicembre 2008, n. 45765(1), con le quali la Suprema Corte ha ribadito il suddetto orientamento.
Nel caso di specie, A.S.N., a mezzo dei propri difensori, impugnava dinanzi alla Corte penale di Cassazione l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli dell’8 novembre 2012, con la quale era stata rigettata l’istanza di riabilitazione ex art. 179 c.p. relativa alle condanne del 3 febbraio 1994 e del 17 novembre 1998. Il rigetto era stato motivato dal mancato pagamento delle spese di giustizia relative alla prima condanna, oggetto di cartella esattoriale notificata nel 2002 per l’importo di euro 95,91, nonché dal mancato pagamento della multa di euro 154,94 e delle spese di giustizia relative alla seconda condanna, per le quali la cartella esattoriale era stata notificata nel 2009.
Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l’istanza per il mancato soddisfacimento di uno dei requisiti previsti dall’art. 179 c.p., comma sesto, n. 2, che impone l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di essere impossibilitato ad adempiere(2).
Il ricorrente impugnava l’ordinanza per violazione di legge ex art. 606 c.p.p., sostenendo che il giudice di sorveglianza non avesse tenuto conto dell’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dallo Stato per spese di giustizia e multa. Tuttavia, la Corte di Cassazione dichiarava il ricorso infondato, ritenendo irrilevanti le argomentazioni difensive fondate sulla maturata prescrizione delle obbligazioni risarcitorie, chiarendo che «La prescrizione della obbligazione, la quale presuppone la condotta inadempiente, protratta nel tempo del condannato, consegue esclusivamente alla eccezione in senso stretto del debitore (art. 2938 cod. civ.); sicché non rimuove il divieto normativo dell’art. 179 cod. pen., comma 6, costituito dal mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato».(3)
La Corte precisava altresì che «Infatti, pur se è maturato il termine prescrizionale, il condannato ha sempre la possibilità di adempiere l’obbligazione naturale del debito risarcitorio prescritto, con l’effetto giuridico della soluti retentio, ai sensi degli artt. 2034 e 2940 cod. civ.».(4)
1.1. Cassazione penale, sez. I, 11 dicembre 2008, sentenza n. 45765
Nel medesimo solco si colloca la sentenza della Cassazione penale, sezione I, 11 dicembre 2008, n. 45765, relativa al ricorso proposto da P.P.P. avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bolzano, deliberata il 15 gennaio 2008 e depositata il 18 gennaio 2008, con la quale era stata rigettata l’istanza di riabilitazione.
Il rigetto era motivato dal mancato adempimento delle obbligazioni risarcitorie derivanti da reato, requisito indefettibile ai sensi dell’art. 179 c.p., comma sesto, n. 2(5), salvo la prova dell’impossibilità economica di adempiere. Il ricorrente, infatti, non solo non aveva provveduto al pagamento, ma non aveva neppure fornito prova adeguata dell’impossibilità economica, non essendo sufficiente la sola dimostrazione di percepire una pensione INPS pari a euro 420,00.
Con il ricorso per cassazione, proposto ex art. 606 c.p.p., comma primo, lett. b) ed e), il condannato eccepiva l’intervenuta prescrizione delle obbligazioni civili derivanti da reato e contestava al Tribunale di sorveglianza di aver preteso una «prova diabolica», consistente nella dimostrazione dell’assenza di ulteriori beni o redditi.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, ritenendolo infondato, affermando che «l’assoluta inerzia del condannato è incompatibile con l’attivazione del reo, in qualche modo utile, all’adempimento delle obbligazioni civili»(6) e ribadendo che l’eccezione di prescrizione non è idonea, di per sé sola, a giustificare il mancato adempimento. In particolare, la Corte affermava ancora una volta che «Pur se è maturato il termine prescrizionale, il condannato ha sempre la possibilità di adempiere la obbligazione (naturale) del debito risarcitorio prescritto, con l’effetto giuridico della soluti retentio, ai sensi degli artt. 2034 e 2940 cod. civ..».(7)
Alla luce di tali pronunce – Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2008, n. 45765; Cass. pen., sez. V, 8 gennaio 2014, n. 557 e, in senso conforme, Cass. pen., sez. I, 30 luglio 2014, n. 33789(8) – la Corte di Cassazione ha mantenuto una linea interpretativa costante, fugando ogni dubbio circa la natura giuridica del debito prescritto. La Suprema Corte ha infatti stabilito, in modo chiaro e coerente, che il debito prescritto costituisce un’obbligazione naturale, accomunando le fattispecie disciplinate dagli artt. 2034 c.c. e 2940 c.c. attraverso l’effetto tipico della soluti retentio(9), proprio di tale particolare categoria di obbligazioni.
(1)In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 30 luglio 2014, sentenza n. 33789.
(2)L’istituto della riabilitazione tende alla reintegrazione del condannato nella capacità giuridica invalidata dalla sentenza di condanna e, con la quale si estinguono le pene accessorie. Per richiedere l’applicazione di tale istituto bisogna soddisfare dei requisiti previsti all’art. 179 c.p., requisiti positivi (il condannato deve avere una buona condotta), requisiti negativi (non essere sottoposti a misure di sicurezza e aver provveduto all’adempimento delle obbligazioni civili, consequenziali al reato), requisiti temporali (devono essere passati almeno tre anni dalla esecuzione della pena principale o da quando si è estinta. Per un’analisi approfondita dell’istituto si veda: Art. 179 Codice penale – Condizioni per la riabilitazione – Brocardi.it.
(3)Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2008, sentenza n. 45765.
(4)Ibidem; da tali affermazioni della corte di legittimità si desume che quest’ultima condivide la tesi della degradazione dell’obbligazione civile in obbligazione naturale.
(5)In tal senso: Cass. Pen., sez. I, 14 novembre 2017, sentenza n. 52627; Cass. Pen., sez. V, 27 novembre 1998, sentenza n. 6445; Cass. Pen., sez. III, 10 novembre 1998, sentenza n. 2942; Cass. Pen., sez. I, 17 dicembre 2012, sentenza n. 150.
(6)Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2008, sentenza n. 45765.
(7) Ibidem. Si ritiene che la Corte di cassazione avvalori la tesi della degradazione dell’obbligazione civile in obbligazione naturale, conseguenza della maturata prescrizione.
(8)In questa sentenza il giudice di legittimità fa espressa menzione dell’orientamento affermato dalla Corte di Cassazione negli anni precedenti, risolvendo il caso allo stesso modo rispetto alla sentenza dell’ 11 dicembre 2008, n. 45765.
(9)Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2008, sentenza n. 45765; v., Cap III, in cui si mettono in luce tutti gli elementi comuni tra l’art. 2034 c.c. e l’art. 2940 c.c.
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