
Deepfake sessuali e tutela della vittima: profili giuridici e psicologici
Abstract. La diffusione di immagini sessualmente esplicite generate o manipolate mediante sistemi di intelligenza artificiale sta introducendo nuove forme di violenza digitale. I cosiddetti deepfake sessuali possono attribuire a una persona un’immagine o un comportamento mai esistiti nella realtà, producendo tuttavia conseguenze concrete sulla dignità, sulla reputazione e sulla sfera psicologica della vittima. Il fenomeno pone interrogativi giuridici rilevanti, collocandosi all’intersezione tra tutela della riservatezza, diritto all’immagine, responsabilità penale e disciplina della diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Il presente contributo analizza il quadro normativo italiano ed europeo, soffermandosi sulle conseguenze psicologiche della manipolazione digitale e sulle difficoltà di tutela della persona offesa.
Sommario: 1. Il fenomeno dei deepfake sessuali – 2. Il quadro normativo italiano – 3. L’AI Act e il problema della trasparenza – 4. Il danno psicologico: quando il falso produce conseguenze reali – 5. Deepfake e violenza digitale – 6. Un’immagine falsa può danneggiare una persona reale? – 7. La tutela della vittima oltre la rimozione – 8. Conclusioni
1. Il fenomeno dei deepfake sessuali
L’intelligenza artificiale generativa consente oggi di creare o manipolare immagini e video attraverso la sostituzione di volti, la ricostruzione di immagini e la generazione di contenuti audiovisivi estremamente realistici.
Con il termine deepfake si indicano, in particolare, contenuti audiovisivi generati o manipolati mediante sistemi di intelligenza artificiale in modo tale da poter apparire autentici a chi li osserva (Chesney, Citron, 2019).
Tra gli impieghi più problematici rientra la creazione di immagini sessualmente esplicite raffiguranti persone che non hanno mai realizzato né autorizzato tali contenuti. La particolarità del fenomeno consiste nel fatto che l’immagine può essere falsa, ma le conseguenze della sua diffusione sono reali: il contenuto può raggiungere familiari, colleghi o conoscenti, incidendo sulla reputazione e sulla vita relazionale della persona rappresentata.
Il problema non riguarda, dunque, esclusivamente l’autenticità dell’immagine, ma la possibilità di utilizzare l’identità di una persona per attribuirle una condotta inesistente.
2. Il quadro normativo italiano
La disciplina italiana dispone già di strumenti rilevanti per contrastare la diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite.
L’art. 612-ter c.p., introdotto dalla legge n. 69 del 2019, punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, quando la diffusione avvenga senza il consenso della persona rappresentata e ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla norma.
La fattispecie costituisce la principale risposta penale al fenomeno comunemente indicato come revenge porn. Come osservato da Caletti (2019), l’introduzione dell’art. 612-ter c.p. si inserisce nell’esigenza di offrire una specifica tutela contro una forma di aggressione alla persona che coinvolge contemporaneamente riservatezza, dignità, libertà sessuale e reputazione.
Il deepfake sessuale presenta, tuttavia, una peculiarità: non necessariamente esiste un’immagine intima originariamente realizzata dalla vittima. Il volto della persona può essere sovrapposto a quello di un altro soggetto oppure il contenuto può essere interamente generato artificialmente.
Ne deriva che la riconducibilità automatica del deepfake sessuale alla fattispecie dell’art. 612-ter c.p. non può essere data per scontata, dovendo essere valutata in relazione alle concrete modalità della condotta e agli ulteriori interessi giuridici coinvolti.
3. L’AI Act e il problema della trasparenza
Il legislatore europeo ha dedicato specifica attenzione ai contenuti generati o manipolati mediante intelligenza artificiale.
L’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 prevede obblighi di trasparenza per determinati contenuti generati o manipolati dall’IA e stabilisce, in particolare, che i contenuti audiovisivi costituenti deepfake siano adeguatamente segnalati come artificialmente generati o manipolati.
La disposizione affronta uno dei principali rischi connessi all’IA generativa: la difficoltà di distinguere un contenuto autentico da uno artificiale.
Tale previsione, tuttavia, non esaurisce il problema dei deepfake sessuali. Informare l’utente della natura artificiale del contenuto non elimina infatti le conseguenze derivanti dalla sua diffusione, soprattutto quando la persona rappresentata è identificabile e il materiale riguarda la sua sfera sessuale.
La questione si sposta, pertanto, dal piano della mera autenticità dell’immagine a quello della tutela dell’identità, della dignità e della riservatezza della persona.
4. Il danno psicologico: quando il falso produce conseguenze reali
La prospettiva psicologica consente di comprendere la particolare offensività del fenomeno.
La letteratura sull’image-based sexual abuse ha evidenziato come la diffusione non consensuale di immagini intime possa produrre conseguenze significative sul benessere psicologico, sulle relazioni sociali e sulla percezione della propria sicurezza (McGlynn, Rackley, Houghton, 2017; Powell, Henry, 2017).
Nel caso dei deepfake sessuali si aggiunge un ulteriore elemento: alla diffusione di un’immagine privata può sostituirsi l’attribuzione di un comportamento sessuale che la vittima non ha mai posto in essere.
La persona può quindi sperimentare vergogna, paura del giudizio, impotenza e isolamento, accompagnati dalla preoccupazione che il contenuto possa continuare a essere condiviso. Particolarmente rilevante è la perdita di controllo sulla propria rappresentazione sociale: la vittima non può sapere chi abbia visualizzato il materiale, chi lo abbia conservato o se esso possa essere nuovamente diffuso.
La natura artificiale del contenuto non elimina necessariamente tale vissuto. Come evidenziato da Powell e Henry (2017), nelle forme di violenza sessuale mediate dalle tecnologie assumono rilievo non soltanto il contenuto in sé, ma anche l’esperienza di esposizione, violazione e perdita di controllo sulla propria immagine.
5. Deepfake e violenza digitale
Il fenomeno può assumere particolare gravità quando viene inserito all’interno di dinamiche di controllo, vendetta, intimidazione o umiliazione.
L’intelligenza artificiale può diventare, infatti, uno strumento attraverso cui trasferire nello spazio digitale forme di violenza già conosciute. La manipolazione dell’immagine può essere utilizzata per minacciare un’ex partner, danneggiarne la reputazione o esercitare pressione sulla vittima.
McGlynn, Rackley e Houghton (2017) hanno proposto l’espressione image-based sexual abuse proprio per superare la riduzione del fenomeno alla sola categoria del “revenge porn” e sottolineare la dimensione di abuso e controllo che può caratterizzare la produzione e diffusione non consensuale di immagini sessuali.
Tale prospettiva appare particolarmente significativa anche con riferimento ai deepfake, nei quali la tecnologia modifica le modalità di realizzazione della condotta, senza necessariamente modificarne la funzione di intimidazione o umiliazione.
Particolare attenzione deve essere riservata ai minori, rispetto ai quali la diffusione di materiale sessualmente esplicito può determinare conseguenze ulteriormente gravi e coinvolgere specifiche fattispecie di reato e strumenti di tutela.
6. Un’immagine falsa può danneggiare una persona reale?
La domanda costituisce il nodo centrale della questione.
La falsità del contenuto non esclude, infatti, la possibilità di una lesione di beni giuridicamente rilevanti quali dignità, reputazione, riservatezza, identità personale e immagine.
Il recente intervento del Garante per la protezione dei dati personali sui deepfake utilizzati in ambito satirico offre un significativo elemento di riflessione. Nel provvedimento del 23 luglio 2026, l’Autorità ha evidenziato la capacità dei deepfake di creare contenuti realistici, potenzialmente idonei a indurre in errore gli utenti, richiamando i principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Successivamente, il 7 agosto 2026, il Garante ha disposto lo stop ad alcuni deepfake satirici riguardanti Enrico Mentana, sottolineando la necessità di rispettare i diritti della persona anche nell’utilizzo di contenuti artificialmente generati.
La questione assume quindi una portata generale: se l’immagine artificialmente costruita è idonea a incidere concretamente sulla reputazione e sulla vita privata di una persona, la sua natura fittizia non può costituire, di per sé, una ragione sufficiente per escludere ogni forma di tutela.
7. La tutela della vittima oltre la rimozione
Una risposta efficace non può esaurirsi nella rimozione del contenuto.
La vittima può necessitare di supporto psicologico soprattutto quando la diffusione si accompagni a minacce, ricatti, isolamento sociale o significativa compromissione del senso di sicurezza.
Sul piano della protezione dei dati personali, assume inoltre rilievo l’attività del Garante, che dispone di strumenti specifici per intervenire nei casi previsti dalla normativa e, in particolare, in relazione al rischio di diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti.
La psicologia forense può contribuire alla valutazione delle conseguenze individuali dell’evento, considerando l’eventuale incidenza della condotta sul funzionamento emotivo, relazionale e sociale della persona.
Ne deriva la necessità di un approccio interdisciplinare, nel quale diritto, tecnologia e psicologia possano concorrere alla tutela effettiva della vittima.
8. Conclusioni
I deepfake sessuali rappresentano una forma particolarmente insidiosa di violenza digitale, poiché consentono di costruire una realtà inesistente capace di produrre conseguenze concrete.
L’evoluzione tecnologica rende sempre più semplice manipolare l’immagine e la voce di una persona, mentre il diritto è chiamato a confrontarsi con condotte che non sempre trovano una perfetta collocazione nelle categorie tradizionali.
La sfida non consiste soltanto nell’individuare le responsabilità di chi crea o diffonde un contenuto falso, ma nel garantire una tutela effettiva della persona la cui identità è stata utilizzata senza consenso.
In tale prospettiva, la psicologia offre un contributo essenziale alla comprensione del fenomeno: la falsità del contenuto non rende falso il danno prodotto sulla persona.
La tutela della dignità nell’era dell’intelligenza artificiale passa, dunque, anche dalla capacità dell’ordinamento di riconoscere che un’immagine può essere artificiale, ma la persona che la subisce è reale.
Bibliografia
Caletti G.M. (2019). “Revenge porn”. Prime considerazioni in vista dell’introduzione dell’art. 612-ter c.p.: una fattispecie “esemplare”, ma davvero efficace? Diritto Penale Contemporaneo.
Chesney R., Citron D.K. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. California Law Review, 107, 1753-1820.
Codice penale italiano, art. 612-ter.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 144-bis.
Garante per la protezione dei dati personali (2026). Provvedimento del 23 luglio 2026, doc. web n. 10281021.
Garante per la protezione dei dati personali (2026). Dal Garante privacy stop ai deepfake satirici su Enrico Mentana, 7 agosto 2026.
McGlynn C., Rackley E., Houghton R. (2017). Beyond “Revenge Porn”: The Continuum of Image-Based Sexual Abuse. Feminist Legal Studies, 25, 25-46.
Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea (2024). Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale.
Powell A., Henry N. (2017). Sexual Violence in a Digital Age. Palgrave Macmillan.
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Beatrice Leonello
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