Il fine vita nell’ordinamento giuridico italiano: dall’elaborazione giurisprudenziale alla ricerca di una disciplina legislativa nazionale organica

Il fine vita nell’ordinamento giuridico italiano: dall’elaborazione giurisprudenziale alla ricerca di una disciplina legislativa nazionale organica

Sommario: 1. Premessa: il fine vita tra diritto alla vita e autodeterminazione terapeutica – 2. Il caso Englaro: il riconoscimento del diritto al rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale – 3. Il caso Welby: il consenso informato e il rifiuto delle cure salvavita – 4. L’affermazione del principio di autodeterminazione terapeutica nella giurisprudenza – 5. La legge n. 219 del 2017: la positivizzazione dei principi giurisprudenziali – 6. Il rifiuto dei trattamenti sanitari e la distinzione rispetto all’eutanasia e al suicidio medicalmente assistito – 7. Il caso Cappato e la sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale – 8. Gli sviluppi successivi della giurisprudenza costituzionale: sentenze n. 50 del 2022, n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025 – 9. La disciplina regionale e la sentenza n. 204 del 2025 della Corte costituzionale: il rapporto tra competenze regionali ed esigenza di uniformità nazionale – 10. Le prospettive di riforma: verso una disciplina nazionale del suicidio medicalmente assistito – 11. Considerazioni conclusive.

 

1. Premessa: il fine vita tra diritto alla vita e autodeterminazione terapeutica

Il fine vita costituisce uno dei temi più delicati del diritto contemporaneo, in quanto impone di contemperare il diritto fondamentale alla vita con il principio di autodeterminazione della persona nelle scelte terapeutiche[1].

Nell’ordinamento italiano, l’evoluzione della materia è stata inizialmente affidata all’opera della giurisprudenza, per poi trovare un primo riconoscimento normativo nella legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento.

Successivamente, la Corte costituzionale è intervenuta a delineare i limiti della non punibilità dell’aiuto al suicidio, in attesa di una disciplina legislativa nazionale organica.

2. Il caso Englaro: il riconoscimento del diritto al rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale

In ordine al caso giudiziario Englaro, si specifica che Eluana Englaro era affetta da stato di coma vegetativo permanente, da molti anni, a causa di un grave incidente stradale, ragion per cui era alimentata ed idratata con sondino nasogastrico. Per tale motivo, il padre della ragazza -incapace di intendere e volere-, in qualità di tutore, richiedeva di interrompere l’idratazione e l’alimentazione artificiali somministrate alla stessa.

La Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. I civ., 16 ottobre 2007, n. 21748) ha affermato che il giudice possa autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti:

a) “l’irreversibilità della condizione di stato vegetativo della paziente, scientificamente fondata, in modo che non vi sia, in base agli standard scientifici internazionalmente riconosciuti, alcuna possibilità di recupero della coscienza e delle capacità di percezione”;

b) “l’accertamento univoco della volontà della paziente, sulla base di elementi tratti dal vissuto della medesima, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici, circa il rifiuto alla continuazione del trattamento”.

A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Milano, con decreto d.d. 25 giugno 2008, ha autorizzato l’interruzione dell’alimentazione e idratazione artificiale per Eluana Englaro in quanto ha ritenuto sussistere nel caso di specie le condizioni richieste dalla Corte di Cassazione.

3. Il caso Welby: il consenso informato e il rifiuto delle cure salvavita

Per quanto concerne il caso Welby, si specifica che Piergiorgio Welby era affetto da anni da distrofia muscolare ed era immobilizzato nel letto, ragion per cui sopravviveva esclusivamente per mezzo di un respiratore automatico (i trattamenti sanitari avevano quale unico scopo quello di differire nel tempo il certo esito infausto). Welby, mantenendo intatte le proprie facoltà mentali, espresse direttamente il proprio dissenso circa i detti trattamenti a cui era sottoposto, manifestando la volontà che si procedesse con il distacco del ventilatore polmonare, considerato una forma di accanimento terapeutico.

Pertanto, Piergiorgio agiva con ricorso d’urgenza ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. per ottenere il distacco del respiratore artificiale sotto sedazione terminale. Tuttavia, tale ricorso non veniva accolto dal Tribunale di Roma (Tribunale di Roma, sezione I civile, ordinanza 16 dicembre 2006). Successivamente, il suo medico sedava Welby e distaccava il respiratore, rispettando la sua volontà.

Conseguentemente, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma emetteva sentenza n. 2049/2007 di non luogo a procedere nei confronti del medico che aveva interrotto il trattamento di sostegno vitale, in quanto ritenuto non punibile del reato di omicidio del consenziente ex art. 579 c.p., nonostante l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, per la sussistenza della scriminante (causa di giustificazione) dell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p..

4. L’affermazione del principio di autodeterminazione terapeutica nella giurisprudenza

Orbene, la giurisprudenza, in particolare attraverso i casi Welby ed Englaro, ha consacrato il principio secondo cui il diritto all’autodeterminazione terapeutica, desumibile dall’art. 32, secondo comma, Cost., in forza del quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, nonché, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, dagli artt. 13 Cost. e 5 della Convenzione di Oviedo sul consenso libero e informato, deve essere contemperato con la tutela del diritto alla vita, riconosciuto dall’art. 2 Cost. e dall’art. 2 CEDU.

Tale bilanciamento si confronta altresì con il principio di indisponibilità della vita e con il limite posto dall’art. 5 c.c. che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

In altri termini, il principio consensualistico, quale espressione dell’autodeterminazione terapeutica del paziente, riconosce a quest’ultimo il diritto di rifiutare o revocare anche trattamenti sanitari, compresi quelli salvavita, qualora essi risultino incompatibili con il proprio sistema di valori e con la personale concezione della dignità e della qualità della vita. Tale diritto, tuttavia, non implica una piena disponibilità del bene vita, ma richiede un costante bilanciamento con il principio di tutela della vita umana.

Ne consegue che l’ordinamento tutela il diritto alla vita, ma riconosce al contempo che tale tutela non può tradursi nell’imposizione coattiva di trattamenti sanitari nei confronti di un paziente capace di intendere e di volere che abbia manifestato un dissenso libero, consapevole e informato.

5. La legge n. 219 del 2017: la positivizzazione dei principi giurisprudenziali

Successivamente, il Legislatore, con la legge n. 219/2017 ha positivizzato la giurisprudenza (caso Welby). Invero, secondo l’art. 1 comma 5 della legge del 2017, ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario e di revocare il consenso già prestato. Inoltre, secondo l’art. 1 comma 7, il medico è tenuto a rispettare la responsabilità espressa dal paziente di rifiutare il trattamento e, consequenzialmente, andrà esente da ogni responsabilità sia civile che penale[2].

Inoltre, l’art. 4 della medesima legge ha introdotto le Dat ovvero le disposizioni anticipate di trattamento da parte del paziente che il medico è tenuto a rispettare, anche quando non confermabili dal paziente per essere incorso a causa di un peggioramento della condizione clinica in una situazione di sopravvenuta incoscienza ed incapacità. Tuttavia, il medico, come previsto dal comma 5 dell’art. 4, può disattenderle quando non corrispondono alla condizione clinica attuale del paziente o terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione.

6. Il rifiuto dei trattamenti sanitari e la distinzione rispetto all’eutanasia e al suicidio medicalmente assistito

Occorre evidenziare che i casi Welby ed Englaro non costituiscono ipotesi di eutanasia attiva, bensì riguardano l’esercizio del diritto all’autodeterminazione terapeutica mediante il rifiuto o l’interruzione di trattamenti sanitari di sostegno vitale. Essi sono tradizionalmente ricondotti alla c.d. eutanasia passiva o omissiva, espressione con la quale si indica la rinuncia o la sospensione di trattamenti sanitari salvavita, consentendo che il decesso sopraggiunga quale conseguenza dell’evoluzione naturale della patologia, senza che venga posto in essere un comportamento direttamente volto a provocare la morte del paziente[3]. Nell’ordinamento italiano tale condotta è lecita, in quanto costituisce espressione del diritto al consenso informato e del diritto di rifiutare le cure riconosciuti dall’art. 32, secondo comma, Cost. e disciplinati dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Differente è l’eutanasia attiva che ricorre quando un terzo, generalmente il medico, somministra direttamente al paziente un farmaco letale al fine di determinarne la morte su richiesta di quest’ultimo. Tale condotta rimane vietata nell’ordinamento italiano ed è, in linea generale, riconducibile al delitto di omicidio del consenziente previsto dall’art. 579 c.p., disposizione che costituisce un presidio essenziale della tutela del bene vita, garantito dall’art. 2 Cost. e dall’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Diversa ancora è l’ipotesi del suicidio medicalmente assistito, nella quale il sanitario non provoca direttamente la morte del paziente, ma si limita a predisporre il farmaco e ad assicurare l’assistenza sanitaria necessaria, mentre l’atto finale che determina il decesso è compiuto autonomamente dal paziente stesso.

Tale fattispecie è disciplinata dall’art. 580 c.p., come reinterpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019, la quale ha dichiarato non punibile, entro rigorosi presupposti sostanziali e procedurali, chi agevoli l’esecuzione del proposito suicidario di una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli. La verifica della sussistenza di tali presupposti è demandata alle strutture del Servizio sanitario nazionale, previo parere del competente Comitato etico territorialmente competente, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza costituzionale.

7. Il caso Cappato e la sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale

In Italia l’eutanasia attiva resta vietata, ma in alcuni casi specifici è possibile accedere al suicidio medicalmente assistito, come stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale, in occasione del caso Cappato che ha accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani, in arte DJ Fabo, per attuare il suicidio medicalmente assistito richiesto da quest’ultimo.

La Corte Costituzionale non ha accettato la tesi dell’incostituzionalità di tutto il delitto di aiuto al suicidio ex art.580 c.p., bensì ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017 n. 219 (norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)  agevola l’esecuzione del proposito al suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di un paziente, nel caso sussistono i seguenti requisiti: “la presenza di una patologia irreversibile”; “una grave sofferenza fisica o psichica”; “la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale”; “la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli”; “il paziente deve essere stato informato sia in ordine alle sue condizioni sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, in particolare con riguardo all’accesso alle cure palliative”.

Quindi, la Corte Costituzionale asserisce che dall’art. 2 Cost. non deriva un diritto soggettivo alla morte ovvero che non esiste il diritto di rinunciare a vivere cioè il diritto a morire e neanche il diritto a rinunciare a vivere con l’aiuto dello Stato o di terzi; tuttavia, afferma che, alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, esiste il  diritto  di rinunciare alla vita attraverso una morte medicalizzata che egli considera meno dolorosa e piu’ consona alla propria dignità, nel caso sussistono le predette condizioni.

8. Gli sviluppi successivi della giurisprudenza costituzionale: sentenze n. 50 del 2022, n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025

Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50/2022 ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo sull’omicidio del consenziente ex art. 579 c.p.

Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 135/2024, ha chiarito la portata del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale richiesto per la procedura di assistenza al suicidio.

La pronuncia origina dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Firenze sull’art. 580 c.p., come modificato dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, in quanto in contrasto con gli artt. 2, 3 -principio di uguaglianza-, 13, 32 e 117 Cost[4].

Il caso di specie riguarda un paziente affetto da sclerosi multipla e definitivamente impossibilitato a muoversi dal letto, con pressoché totale immobilizzazione anche degli arti superiori, il quale dopo aver maturato la ferma determinazione di accedere alla procedura di suicidio assistito, si metteva in contatto con un’associazione e, con l’aiuto del suo fondatore e di altri due soggetti, si recava in Svizzera per sottoporsi a tale procedura.

Tuttavia, secondo il giudice remittente, le condotte di queste tre persone che hanno aiutato il paziente a recarsi nel territorio elvetico rientrerebbero senz’altro nella sfera applicativa dell’art. 580 c.p. in quanto difetterebbe il requisito della “dipendenza da trattamenti di sostegno vitale”, requisito necessario per l’applicazione dell’ipotesi di non punibilità introdotta dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale. Infatti, il paziente non si avvaleva di alcun supporto meccanico ma, neppure, era sottoposto a terapie farmacologiche salvavita.

Pertanto, la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal GIP di Firenze sull’art. 580 c.p., procedendo ad un chiarimento di che cosa si debba intendere per trattamenti di sostegno vitale; la Consulta ha specificato che questi includono le procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario ma che potrebbero essere apprese da familiari o terzi che si facciano carico dell’assistenza del paziente.

Tra queste procedure rientrano, per esempio, l’evacuazione manuale dell’intestino del paziente, l’inserimento di cateteri urinari o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali, da considerare assolutamente necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente e, pertanto, da considerare quali trattamenti di sostegno vitale, ai fini dell’applicazione dei principi statuiti dalla sentenza n. 242 del 2019.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n.66/2025, ha confermato nuovamente l’impianto della sentenza n. 242/2019, ribadendo la natura di requisito essenziale per l’accesso al suicidio medicalmente assistito della sottoposizione del paziente a trattamenti di sostegno vitale.

9. La disciplina regionale e la sentenza n. 204 del 2025 della Corte costituzionale: il rapporto tra competenze regionali ed esigenza di uniformità nazionale

Il tema del fine vita, nel panorama internazionale, ha ricevuto soluzioni normative differenti. Alcuni ordinamenti hanno adottato una disciplina espressa dell’eutanasia volontaria e del suicidio medicalmente assistito, mentre altri hanno previsto esclusivamente forme di assistenza al suicidio o hanno mantenuto un divieto generale.

In particolare, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Lussemburgo sono consentite, a determinate condizioni e secondo procedure rigorosamente disciplinate dalla legge, sia l’eutanasia volontaria, nella quale il medico somministra direttamente il farmaco letale su richiesta del paziente, sia il suicidio medicalmente assistito, nel quale il paziente compie autonomamente l’atto finale con l’assistenza sanitaria prevista.

Diversamente, l’ordinamento svizzero consente esclusivamente il suicidio assistito, nel quale il soggetto conserva il controllo dell’atto finale, mentre è vietata la somministrazione diretta del farmaco letale da parte di un terzo.

Invece, in Italia, il suicidio assistito costituisce attualmente un’area grigia in quanto regolamentata dalla giurisprudenza costituzionale ma non ancora da una legge nazionale specifica che disciplini in modo organico tempi, procedure e modalità per accedere al suicidio assistito, seppure ci sono alcune leggi regionali, tra cui quella della Regione Toscana che ha approvato la prima legge regionale sul fine vita che stabilisce linee guida pratiche per garantire l’accesso al suicidio assistito nel rispetto della sentenza costituzionale, definendo requisiti, tempi e modalità operative.

La stessa legge regionale è stata oggetto di valutazioni contrastanti da parte della dottrina accademica in riferimento alla possibilità per il legislatore regionale di intervenire in materia. In particolare, nell’ambito della potestà legislativa concorrente, alcuni studiosi ritengono che tale intervento sia ammissibile, mentre altri sostengono la tesi opposta.

Consequenzialmente, è intervenuta la Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 204 del 29 dicembre 2025, ha parzialmente accolto il ricorso del Governo contro la legge della Regione Toscana (n. 16/2025) sul suicidio medicalmente assistito. Sebbene la Consulta non abbia annullato l’intera legge, riconoscendo la competenza regionale in materia organizzativa, ha dichiarato l’illegittimità di diverse disposizioni che andavano oltre la semplice organizzazione sanitaria, invadendo la competenza statale in materia di diritto penale e civile.

Ne consegue che, considerata la possibilità dei conflitti di attribuzione da parte dello Stato; non può essere affidata alla singola regione la regolamentazione di una materia di questo tipo in una sorta di federalismo sanitario.

Pertanto, è necessaria una legge nazionale, una disposizione di tipo generale per evitare che ci siano delle decisioni divergenti.

10. Le prospettive di riforma: verso una disciplina nazionale del suicidio medicalmente assistito

In Parlamento, giacciono disegni di legge, dal 2022 sino all’ultima bozza del 2025 che dovrebbe mirare a dare veste giuridica a quanto disposto dalla Corte Costituzionale del 2019 sull’aiuto al suicidio medicalmente assistito, aprendo la possibilità di non punibilità a chi aiuta colui che manifesta la volontà di suicidarsi e che si trova in determinate condizioni.

11. Considerazioni conclusive

Il fine vita rappresenta uno degli ambiti più complessi nei quali si realizza il bilanciamento tra diritti e principi fondamentali dell’ordinamento. Da un lato, lo Stato riconosce e tutela il valore della vita umana quale presupposto della dignità della persona; dall’altro, garantisce il diritto all’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, consentendo al paziente di rifiutare o revocare trattamenti sanitari anche quando tale scelta possa determinare l’esito letale della patologia.

Invero, la vita costituisce il presupposto per l’esercizio di ogni altro diritto, ma la sua tutela non può essere intesa come un obbligo di mera conservazione biologica dell’esistenza, indipendentemente dalla volontà e dalla dignità della persona. Pertanto, il tema del fine vita pone il delicato interrogativo relativo al rapporto tra la protezione del bene vita e il diritto dell’individuo a compiere scelte consapevoli sulla propria condizione esistenziale e terapeutica[5].

In tale prospettiva, il fine vita impone un confronto costante tra il dovere dell’ordinamento di proteggere la vita umana e il riconoscimento della libertà personale e dell’autodeterminazione del paziente. Il bilanciamento tra tali principi richiede di evitare, da un lato, forme di abbandono terapeutico e, dall’altro, imposizioni di trattamenti sanitari contrari alla volontà dell’interessato.

La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente individuato i presupposti entro i quali l’aiuto al suicidio può non essere punibile, delineando un modello fondato su rigorose condizioni di tutela della persona vulnerabile e di verifica della libertà della scelta.

Tuttavia, resta affidato al legislatore il compito di introdurre una disciplina organica della materia, idonea a garantire uniformità applicativa, certezza del diritto e un adeguato equilibrio tra tutela della vita, dignità della persona e autodeterminazione individuale nella fase conclusiva dell’esistenza.

 

 

 

 

[1] Sul rapporto tra tutela della vita e autodeterminazione terapeutica, v. G. Razzano, Dignità nel morire, eutanasia e diritto penale, Torino, Giappichelli, 2014.
[2] Sul rapporto tra legge e precedente giurisprudenziale, v. L. Lenti, Il consenso informato tra diritto e medicina, in Rivista critica del diritto privato, 2018.
[3] Per la distinzione tra eutanasia attiva e rifiuto delle cure, v. M. Romano, Danno alla vita e responsabilità penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2010.
[4] Cfr. Tribunale di Firenze, Sezione G.I.P., ordinanza 17 gennaio 2024.
[5] Cfr. C. Casonato, Bioetica e Costituzione, Torino, Giappichelli.

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Avv. Giuseppe Vito Anzelmo

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