
Danni permanenti correlati alla vaccinazione contro il COVID-19: dall’indennizzo alla tutela risarcitoria
Dopo anni dall’avvento della pandemia Covid molti devono fare i conti con i danni permanenti che i vaccini COVID-19, in alcuni casi, hanno provocato.
L’insorgenza di una situazione salutare avversa dovuta dalla somministrazione di detti vaccini, apre la strada a una duplice tutela: quella indennitaria e quella risarcitoria.
L’ipotesi indennitaria
I danni permanenti conseguenza della vaccinazione obbligatoria, in cui è stata ricomprese la vaccinazione Covid-19, sono regolamentati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998 e dal conseguente DPCM del 26 maggio 2000, per cui la competenza in materia di indennizzi – ai sensi della Legge 210/92 – sono state trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, dal Ministero della Salute alle Regioni.
Per ottenere idonea tutela, il danneggiato dovrà presentare istanza all’Azienda sanitaria locale di competenza richiedendo di essere sottoposto a visita da parte di una Commissione medico ospedaliera; l’istanza, che potrà essere destinata anche direttamente alla Regione di appartenenza, farà sorgere l’obbligo di sottoporre a visita il ricorrente da parte della anzidetta Commissione che, in caso di esito positivo, provvederà a liquidare l’indennizzo mensile e gli arretrati spettanti ai soggetti danneggiati o ai loro eredi.
Nel caso di aggravamento dell’infermità già riconosciuta, l’interessato può presentare all’Azienda sanitaria, entro sei mesi dalla conoscenza dell’evento, una domanda di revisione (ex art.6 L.210/92).
I soggetti – ai quali è già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo – che hanno contratto più di una malattia direttamente connessa alla vaccinazione, possono presentare apposita domanda alla Azienda sanitaria per ottenere il riconoscimento di un indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia).
In caso di riscontro negativo da parte della Commissione medica, il soggetto interessato potrà presentare ricorso gerarchico al Ministero della Salute e in caso di esito negativo o di mancato riscontro, nei termini stabiliti, potrà presentare ricorso al Giudice ordinario, in funzione del Giudice del lavoro.
Occorre precisare che l’indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla Legge 29 aprile 1976 , n. 177, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – oltre alla domanda per l’ottenimento dell’indennizzo previsto dall’art.1 della Legge 210/92 – possono presentare domanda, con le anzidette medesime modalità, al fine di ottenere il riconoscimento un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso (Legge 238/97 art.1 comma 2).
L’ipotesi risarcitoria
Esiste una seconda tutela: quella risarcitoria.
È bene precisare che il Ministero della salute ha la responsabilità civile, ricompresa nell’ambito dell’art 2043 c.c., per le ipotesi di danni permanenti provocati dalla vaccinazione in oggetto.
Successivamente al trasferimento alle Regioni di numerose competenze in materia, rimane ferma in capo al Ministero un ruolo generale di programmazione e di controllo del servizio di vaccinazione obbligatoria.
Il soggetto che ritiene di aver subito un danno a seguito del vaccino anti SARS-Cov-2, potrà agire in giudizio per chiedere al Ministero della salute il risarcimento del danno per la condotta tenuta dal Ministero.
In virtù del principio dell’onere della prova, il danneggiato dovrà provare la sussistenza di tutti gli elementi tra i quali l’elemento soggettivo, quale la colpa nell’adozione delle misure di vigilanza cui il Ministero della salute è istituzionalmente tenuto.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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