La prescrizione del reato: nuovo plesso normativo e questioni di legittimità costituzionale

La prescrizione del reato: nuovo plesso normativo e questioni di legittimità costituzionale

Come già tutti sappiamo, dal primo gennaio 2020 è entrata in vigore la riforma sulla prescrizione, la c.d. “Riforma Bonafede”, le cui disposizioni erano già contenute nel disegno di legge anticorruzione (c.d. “Spazzacorrotti”), che ha inserito il reato di corruzione tra i reati previsti dall’art. 4bis dell’Ordinamento Penitenziario.

Una breve disamina dell’art. 157 c.p.: cosa è la prescrizione?

La prescrizione è una causa di estinzione del reato, ossia trascorso un determinato lasso temporale senza che sia stata pronunciata una sentenza definitiva (il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni), il reato si estingue, determinando dunque un’impossibilità del giudice di esprimersi sulla vicenda processuale.

La prescrizione è dichiarata dal giudice con sentenza, non esprimendosi dunque nel merito e sulla responsabilità penale dell’imputato.

In breve non equivale ne ad una assoluzione ne ad una condanna, con questa pronuncia al giudice viene preclusa la possibilità di giudicare la responsabilità dell’imputato.

La riforma della prescrizione, la c.d. “ riforma Bonafede”.

Soffermandoci sulle novità legislative, la riforma ha previsto l’anticipazione del dies ad quem della prescrizione del reato, che , dunque, non risulta più ancorato alla sentenza che definisce irrevocabilmente l’ultimo grado del giudizio.

Il decorso della prescrizione, infatti, viene sospeso con la sentenza di primo grado o con il decreto di condanna, terminando così di decorrere con la pronuncia di primo grado. Ciò, indipendentemente dal contenuto della sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione.

Tutto questo comporta dunque che la prescrizione non potrà più essere dichiarata nei giudizi d’Appello e di Cassazione, eliminando di fatto una causa estintiva del reato in seguito alla pronuncia del Giudice di prime cure.

Ma interrogandoci sul punto, tale riforma può veramente sancire il rispetto dell’art. 111 della Costituzione, che detta i requisiti del cosiddetto giusto processo, e la ragionevole durata di quest’ultimo?

Leggendo la Riforma Bonafede, una frase può definire i punti chiave che sono stati introdotti, Fine processo: mai.

Molte sono state le critiche ed i commenti a riguardo, e c’è chi invoca una questione di incostituzionalità, richiedendo a gran voce che venga reintrodotto il vecchio regime prescrittivo, poiché considerato unico mezzo idoneo ad evitare lungaggini processuali.

Un ultimo punto in merito all’impossibilità di dichiarare la prescrizione nei giudizi d’Appello e di terzo grado, che dovrà sicuramente essere affrontato, è la compatibilità con l’art. 27 della nostra Costituzione, precisamente nel punto in cui stabilisce la pena come strumento e mezzo di rieducazione del reo. Il quesito che molti si sono posti è il seguente: una condanna divenuta irrevocabile a notevole tempo di distanza dal commesso delitto, tempo dunque superiore alla pena massima prevista dal reato commesso, considerando gli eventuali atti interruttivi, rieduca la persona che ha commesso il reato o la persona che dopo il notevole lasso di tempo intercorso si ritrova a scontarla?

Per concludere, molti sono i quesiti, i dubbi, le polemiche e le critiche che questa riforma ha sollevato, il tempo o la Corte Costituzionale stessa ci risponderà spazzando via con sé ogni titubanza.


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Gian Maria Nicotera dopo aver conseguito il diploma di Liceo Classico presso il “Giulio Cesare” di Roma, si laurea presso “ La Sapienza” in Giurisprudenza, con una tesi in Diritto Penale, sulla difesa legittima e le prospettive di riforma di questa e dell’art. 55 del c.p. Adesso è iscritto come Praticante Abilitato presso il foro di Roma.

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