Personale neoassunto Pubblica Amministrazione: l’istituto della mobilità [volontaria]

Personale neoassunto Pubblica Amministrazione: l’istituto della mobilità [volontaria]

Il Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse c.d. mobilità volontaria, è normato dall’Art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego).

Il Testo Unico sopra citato, disciplina il Reclutamento del personale del Pubblico Impiego e all’Art. 35 comma 5-bis stabilisce che “I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. […]” (Comma introdotto dall’articolo 1, comma 230, legge n. 266 del 2005, c.d. finanziaria 2006).

L’ art. 3, comma 7-ter, del Dl. n. 80/2021 c.d “Decreto Reclutamento” (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113) nelle prime righe sembrerebbe confermare il vincolo dei 5 anni di permanenza per i neo assunti nella sede i prima assegnazione: “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. […]”, per poi creare dubbi nelle righe successive dello stesso comma: “In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, […]”.

A determinare con certezza la permanenza minima del personale in caso di prima assegnazione è intervenuto Parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 103321 del 24 marzo 2022 ribadendo: “In via generale, deve premettersi che nell’ordinamento generale del lavoro pubblico esiste da tempo, per i vincitori dei concorsi, lo stesso obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, […]” ma continuando e chiarendo la scelta normativa: “si può evincere che l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non abbia ragione di operare, qualora l’amministrazione rilevi – in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e sulla base di ponderate valutazioni – che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative.”, facendo corrispondere alle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente l’assenso alla mobilità in uscita di un neo assunto da meno di 5 anni.

Riassumendo, le Pubbliche Amministrazioni, possono, nella sfera della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della propria responsabilità atta ad assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, in ottemperanza all’assolvimento dei compiti e delle funzioni rivolte alla collettività, non applicare la disposizione di garanzia.

La norma, applicata a tutti i di dipendenti pubblici, non solo ai dipendenti degli enti locali, prevede, l’articolo 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001, il benestare alla mobilità per il personale assunto da meno di 3 anni e per concordanza per i neo assunti nella prima sede di assegnazione da meno di 5 anni.

 

 

 

 

 

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[1] Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, c.d. Testo Unico del Pubblico Impiego;
[2] Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
[3] Parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 103321 del 24 marzo 2022

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