
Preavviso di rigetto e supplenza giudiziale nella tutela del paesaggio
Abstract. La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 14 luglio 2026, n. 5654, annulla un diniego di autorizzazione paesaggistica che aveva liquidato senza adeguata spiegazione le osservazioni tecniche presentate dopo il preavviso di rigetto. La questione investe il rapporto fra contraddittorio procedimentale, motivazione del provvedimento e limiti del sindacato giurisdizionale. Il giudice d’appello censura il TAR per aver valutato direttamente la compatibilità dell’intervento senza scrutinare l’omesso riscontro amministrativo alle deduzioni dell’istante. La pronuncia restituisce centralità alla sede procedimentale, ma impone di precisare quando la carenza di risposta incida davvero sulla decisione e quale spazio rimanga al riesercizio del potere.
Sommario: 1. Due dinieghi, un limite alla motivazione postuma – 2. Le osservazioni e il dovere di risposta – 3. La priorità del vizio nel giudizio – 4. Il giudice davanti alla valutazione omessa – 5. Riesercizio del potere e tutela effettiva
1. Due dinieghi, un limite alla motivazione postuma
Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2026, n. 5654, riguarda il progetto di un parcheggio a raso e di una piscina a Noli. Il TAR Liguria, sent. n. 92/2024, aveva annullato il diniego edilizio e confermato quello paesaggistico.
Il diniego edilizio indicava le norme urbanistiche senza precisare quali caratteristiche dell’opera vi contrastassero; quello paesaggistico non spiegava perché le osservazioni tecniche dell’interessata non superassero i motivi ostativi già comunicati.
L’appello principale e quello incidentale ripropongono un’unica esigenza: le ragioni concrete della scelta devono trovarsi nel provvedimento, non nelle argomentazioni formulate dopo la sua adozione.
2. Le osservazioni e il dovere di risposta
L’art. 10-bis della l. n. 241/1990 impone di spiegare nel diniego il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dopo il preavviso. Non è necessaria una replica a ogni frase, ma un esame delle deduzioni pertinenti e potenzialmente decisive.
Nella specie l’ufficio affermava soltanto che le osservazioni «non superino le condizioni ostative espresse nel preavviso di diniego». Mancava la valutazione delle obiezioni sulle tecniche costruttive e sul paesaggio terrazzato.
La riforma del 2020 ha escluso, per la violazione dell’art. 10-bis, la prova giudiziale dell’inevitabilità del contenuto dell’atto prevista dall’art. 21-octies, comma 2, per l’omessa comunicazione di avvio. Occorre tuttavia distinguere le omissioni irrilevanti dalle deduzioni cui era necessaria una risposta.
3. La priorità del vizio nel giudizio
Il TAR aveva respinto nel merito le critiche alla valutazione paesaggistica senza decidere il motivo relativo al mancato esame delle osservazioni. La Sezione IV affronta per prima tale censura, ultima nell’appello: bisogna verificare l’esercizio del potere prima di giudicarne le ragioni.
L’Adunanza plenaria n. 5/2015 impone di rispettare la graduazione espressa dei motivi e, in sua assenza, di esaminarli di regola tutti. L’art. 34, comma 2, c.p.a. vieta comunque di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. Non ne discende una precedenza automatica di qualsiasi censura procedimentale.
Qui le deduzioni tecniche riguardavano muri, materiali e percepibilità della trasformazione. Giudicarne direttamente la fondatezza avrebbe sostituito il confronto anteriore al diniego. Le altre doglianze restano assorbite.
4. Il giudice davanti alla valutazione omessa
Il TAR aveva ritenuto coerenti col vincolo i rilievi sui muri in cemento armato e sul terreno. Per il Consiglio di Stato ciò integra una «inammissibile integrazione postuma della motivazione»: l’apprezzamento giudiziale delle osservazioni non può valere come risposta dell’ufficio.
Il sindacato controlla una scelta compiuta; non effettua la valutazione spettante all’autorità. La tutela paesaggistica esige una motivazione imputabile a chi esercita il potere.
La stessa logica conduce al rigetto dell’appello incidentale. Sul permesso di costruire il Comune aveva indicato norme e generiche caratteristiche dimensionali e realizzative; mancava il raffronto con i dati del progetto. Le difese introducevano il raffronto fattuale assente nel diniego.
5. Riesercizio del potere e tutela effettiva
L’annullamento del diniego paesaggistico non accerta la compatibilità dell’opera né attribuisce un titolo favorevole. L’ente dovrà rivalutare le deduzioni pertinenti e potrà ancora negare l’assenso con ragioni proprie.
Il riesercizio incontra la regola dell’art. 10-bis che, dopo l’annullamento giudiziale, impedisce di addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dalla precedente istruttoria. La preclusione contrasta il diniego frazionato, senza predeterminare l’esito.
Rimane una tensione: il rinvio preserva la competenza amministrativa, ma può dilatare la tutela se il nuovo atto ripete formule generiche. L’indirizzo darà frutti se il sindacato distinguerà il dissenso motivato dall’elusione del contraddittorio.
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Ida Rinaldi
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