Il ruolo del pubblico ministero nella tradizione giuridica europea

Il ruolo del pubblico ministero nella tradizione giuridica europea

Allievo del corso di perfezionamento in riciclaggio Antiriciclaggio, Trasparenza e Criminalità organizzata presso l’Università degli studi di Milano; già borsista di ricerca presso Fondazione Falcone.

Abstract (It): Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, è possibile immaginare un modello di Pubblico ministero comune agli stati posti sotto l’egida delle summenzionate Corti? Il dibattito è aperto in ragione delle differenze tra le diverse culture giuridiche dei paesi europei che rimangono profonde. Tuttavia, partendo dall’analisi dei caratteri comuni che presentano gli ordinamenti degli stati dell’Unione europea con riguardo alla disciplina del pubblico ministero, obbiettivo del presente studio è verificare se vi siano i presupposti per procedere ad una armonizzazione degli ordinamenti di ciascuno Stato, al fine di inserire un tassello ulteriore nel processo di integrazione europea tracciato dai padri fondatori dell’Unione.

Abstract (En): In light of the case law of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights, is it possible to envisage a common model of public prosecution for the states falling under the jurisdiction of the aforementioned courts? The debate remains open due to the profound differences between the various legal cultures of European countries. However, starting from an analysis of the common features shared by the legal systems of the European Union Member States with regard to the regulation of the public prosecutor’s office, the aim of this study is to ascertain whether the conditions exist for harmonising the legal systems of each Member State, with a view to adding a further building block to the process of European integration outlined by the Union’s founding fathers.

 

Sommario: Premessa – 1. La concezione dell’istituto del pubblico ministero a livello comunitario – 2. La figura del pubblico ministero nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo – 3. Ulteriori considerazioni sulla giurisprudenza della CGUE – 4. L’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo – 5. Conclusioni

 

Premessa

La figura del pubblico ministero risulta fra le più controverse del panorama scientifico quanto a natura giuridica, organizzazione interna, ruolo all’interno delle diverse tipologie di processo e collocazione all’interno dell’ordinamento costituzionale. Può essere osservata sia dal punto di vista ordinamentale – avendo riguardo al suo status e a ciò che lo differenzia dai giudici sotto tale profilo – sia dal punto di vista processuale, con particolare riferimento al processo penale nel quale essa assume una rilevanza centrale.

Sotto il profilo ordinamentale e alla luce delle disposizioni costituzionali in materia, si può certamente affermare che il pubblico ministero è un magistrato, slegato da vincoli burocratici o gerarchici con il potere esecutivo e caratterizzato da comunanza di status con i magistrati giudicanti. Questo aspetto ha recentemente sollevato un acceso dibattito circa la possibilità di separare in maniera netta le carriere dei magistrati in funzione giudicante e in funzione requirente e che è scaturito nel referendum costituzionale dello scorso mese di marzo. Sotto il profilo processuale, si può affermare, invece, che il pubblico ministero non fa valere interessi dell’amministrazione o del potere esecutivo ma, piuttosto, interessi oggettivi dell’ordinamento giuridico e della società. Ne è testimonianza il fatto che il pubblico ministero, nell’ambito del processo penale italiano, è anche tenuto a «svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». Il pubblico ministero ha, pertanto, il dovere di ricercare elementi anche favorevoli alla persona sottoposta alle indagini; questo tratto differenzia profondamente il suo ruolo da quello del difensore di parte, che ha invece il compito di ricercare elementi a favore del proprio assistito, proprio perché egli persegue un interesse di parte e non generale.

Il pubblico ministero, dunque, non essendo portatore di interessi (accusatori) propri, non è vincolato ad accusare ad ogni costo ma in quanto organo di giustizia, è tenuto ad esercitare imparzialmente l’azione penale. In questo quadro, il carattere obbligatorio dell’azione penale viene considerato, da un lato, garanzia di indipendenza del pubblico ministero da qualunque altro potere e, dall’altro, principio cardine di legalità nel procedimento di repressione dei reati, nonché garanzia dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. L’obbligatorietà dell’azione penale, infine, implica controlli di natura non già esterna o politica sull’attività del p.m. ma piuttosto di carattere interno al processo, in modo tale che si possa far fronte ad eventuali inerzie od omissioni da parte del pubblico ministero. La circostanza che il pubblico ministero sia un magistrato emerge dal dettato costituzionale ed è ribadita con chiarezza dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il pubblico ministero – pur non essendo investito di poteri decisionali – è anch’esso un magistrato e per ciò stesso dispone di tutte le guarentigie previste dalla Costituzione e dalla legge a tutela dell’ordine giudiziario.

Sul punto, infatti, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 96 del 19751 e 463 del 19932 ha dapprima affermato la sussistenza dello status di magistrato in capo al pubblico ministero, considerando la collocazione che i Costituenti vollero dare alla disciplina di tale istituto (in particolare dall’articolo 104 al 107 Cost.). Successivamente, ha ribadito che il pubblico ministero è una figura inserita nell’ambito del potere giudiziario ed è, dunque, soggetto a tutte le garanzie che da tale collocazione derivano.

La posizione che il pubblico ministero assume all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano è, come autorevolmente sostenuto, «uno degli elementi qualificanti il modello italiano di ordinamento giudiziario», con riguardo sia ai principi costituzionali contenuti nel titolo IV della Costituzione, sia ai principi attuati a livello legislativo, sia, ancor di più, alla luce di come si è venuta a sviluppare tale figura a livello pratico.3

I cardini del modello italiano di ordinamento giudiziario, connotato dalla ratio di garantire alla magistratura autonomia e indipendenza, possono essere riassunti come segue: anzitutto, il potere giudiziario è configurato autonomo e indipendente da ogni altro potere (Art. 104 comma 1 Cost.). La qualificazione della Magistratura come “potere giudiziario” è utile non solo per ragioni storiche ma anche perché, alla luce della giurisprudenza costituzionale, i poteri dello Stato sono riconducibili «alle istituzioni aventi rilevanza costituzionale, che si concretano in strutture organizzative plurifunzionali, in grado di porre in essere, di volta in volta, attività riconducibili alle diverse funzioni dello Stato».4

La disciplina costituzionale della giurisdizione è incentrata sulla tutela dello status dei giudici. In questo senso, il C.S.M. è la chiave di volta dell’impianto costituzionale posto a tutela dei magistrati. Il Costituente, dunque, si pose il problema di conciliare l’indipendenza piena del singolo giudice con una garanzia complessiva riguardante l’intero ordine – o potere – giudiziario, nella duplice prospettiva di tutelare l’indipendenza della magistratura sia sotto il profilo interno (art. 107 comma 3 Cost.) che sotto il profilo esterno (art. 104 Cost.). Accanto all’indipendenza esterna, la Costituzione garantisce anche l’indipendenza interna dei giudici, che li protegge da condizionamenti e interferenze provenienti dall’interno dello stesso potere giudiziario5: i due profili sono accomunati da una identica ratio, ovvero quella di rendere il giudice assolutamente libero da qualsivoglia condizionamento o influenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali che potrebbero derivare sia dall’esterno che dall’interno del potere giudiziario.

Autonomia e indipendenza non collidono, pertanto, col principio democratico. L’amministrazione della giustizia in nome del popolo e la soggezione del giudice soltanto alla legge testimoniano infatti che il fondamento ultimo dell’esercizio della funzione giudiziaria è il principio democratico e che tale funzione «non è soggetta né direttamente, né indirettamente, alle regole costituzionali che caratterizzano il circuito democratico e che prevedono la legittimazione popolare di ogni funzione politicamente rilevante.»6 L’art. 101 Cost. chiarisce, infine, che il giudice e la giurisdizione non sono avulsi dal principio democratico e dalla sovranità popolare, ma non sono collegati al principio di rappresentanza-stabilità politica7 e quindi al dominio della maggioranza politica in danno delle minoranze.

1. La concezione dell’istituto del pubblico ministero a livello comunitario

Nell’ambito del rapporto sugli standard europei di indipendenza dei sistemi giudiziari del 2010, la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa ha evidenziato le differenze tra i modelli di Prosecution Service in Europa che si sono manifestate tra le diverse culture giuridiche dei singoli paesi. Da tale analisi, in ragione delle profonde differenze sotto il profilo organizzativo degli apparati giudiziari all’interno dei singoli paesi dell’Unione Europea, è emersa una certa difficoltà nel delineare le caratteristiche di un modello uniforme di pubblico ministero a livello europeo.8

La prima differenza riguarda l’esistenza di sistemi inquisitori che si contrappongono ai sistemi accusatori. Ci sono sistemi giuridici in cui le indagini sono controllate o coordinate dall’autorità giudiziaria; altri in cui, invece, le attività inquirenti sono gestite da organismi di polizia e in cui l’esercizio dell’azione penale può essere governato dal principio di obbligatorietà ovvero dal principio di discrezionalità/opportunità. Considerando la pluralità dei modelli di pubblico ministero in Europa, ci si interroga sulla configurabilità e sul possibile riconoscimento di uno statuto di indipendenza del pubblico ministero nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti umani.9 Nel diritto Ue e nella giurisprudenza della CGUE, l’indipendenza del potere giudiziario rileva, in primo luogo, come caratteristica connaturata del principio dello stato di diritto; questo consente di affermare che non può realizzarsi tale principio10 in assenza di un potere giudiziario posto in posizione di indipendenza rispetto agli altri poteri statali.11

L’indipendenza risulta, dunque, uno dei requisiti necessari affinchè si possa assicurare il diritto ad un ricorso effettivo e al giusto processo innanzi a un giudice indipendente imparziale e precostituito per legge. Principio, questo, sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea12, dall’articolo 111 della Costituzione e dall’articolo 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo. Un importante studioso13 ha ravvisato, inoltre, come il dibattito sull’applicazione dell’art. 2 TUE, risulti, allo stato attuale, di importanza sempre crescente in relazione agli attacchi che i principi sanciti in quella disposizione subiscono anche all’interno della stessa Unione Europea. Nel dibattito sul concetto di Stato di Diritto in Europa, il principio di indipendenza della magistratura è stato posto, infatti, alla medesima stregua della libertà di stampa e della lotta alla corruzione. Ciò a testimonianza del fatto che, se di stato di diritto europeo può e deve parlarsi, non si può prescindere dall’argomentare nel senso di considerare come punto imprescindibile dei sistemi giudiziari degli stati europei quello dell’indipendenza della Magistratura. Sotto il profilo giudiziario, le principali differenze che contraddistinguono i diversi sistemi giuridici degli stati europei possono essere sintetizzate come segue:

La prima profonda differenza attiene alla posizione che il pubblico ministero riveste nei diversi sistemi giuridici europei. In altre parole, essa si apprezza nel rapporto tra l’esercizio della funzione giurisdizionale e il potere esecutivo, cui conseguono vari bilanciamenti ed equilibri possibili, sperimentati nelle esperienze giuridiche dei singoli paesi. Altra diversità di cui si deve tenere conto riguarda il profilo gerarchico, sia all’interno dell’ufficio, sia a livello di competenza territoriale dei magistrati: in alcuni casi, infatti, esiste una catena gerarchica nazionale riconducibile a un unico vertice per l’intero territorio statale; nel modello italiano, invece, il potere esercitato dal giudiziario è di tipo diffuso e non accentrato, proprio al fine di scongiurare che il fine ultimo dell’amministrazione della giustizia possa essere sacrificato da gerarchie dalle quali potrebbero derivare ordini o direttive che potrebbero rendere più difficoltoso l’esercizio della funzione giurisdizionale. Ancora, mentre il pubblico ministero italiano assume la direzione delle indagini all’inizio delle stesse, in altre esperienze giuridiche il ruolo del pubblico ministero è quello di sostenere la parte pubblica in giudizio: vi è infatti profonda differenza tra il controllo della polizia e delle indagini e il controllo della legalità dell’azione di polizia, come rispettivamente devoluti agli uffici del pubblico ministero nei diversi paesi europei.

Come già anticipato, una importante differenza fra gli ordinamenti può essere ravvisata con riferimento all’esercizio dell’azione penale. Come noto, in Italia essa è obbligatoria, come sancito dall’articolo 112 Cost. In altri paesi, invece, l’esercizio dell’azione penale è regolato dal principio della opportunità o della discrezionalità14. Al netto delle notevoli differenze che possono intercorrere tra le esperienze giuridiche dei singoli stati membri dell’Unione europea, vi sono diversi aspetti che, invece, sono in grado di accomunarli. A tal proposito, si può citare il prezioso lavoro svolto dal Consiglio d’Europa che , a partire dalla raccomandazione 2000(19)15 sino ad arrivare alla Carta di Roma del 201416, ha portato alla elaborazione di principi condivisi in materia di imparzialità, correttezza e trasparenza dell’azione del pubblico ministero, che sfociano in una sorta di “parità di armi” con la difesa e che fornisce al pubblico ministero un ruolo centrale nella realizzazione del giusto processo.

L’esperienza italiana, in proposito, con un alto livello di indipendenza garantito agli uffici del p.m., viene considerata critica sotto i profili della coerenza d’azione e dell’efficienza complessiva, in assenza di una centralizzazione17. Ne consegue, dunque, che il sistema giudiziario italiano, sotto il profilo delle guarentigie poste a tutela del funzionamento dell’apparato giurisdizionale, costituisce un esempio per altre esperienze giuridiche18, a differenza di ciò che concerne l’efficienza di esso. Il sistema giudiziario italiano, infatti, risente degli effetti negativi di una rivedibile geografia giudiziaria nonché di una pianta organica sotto dimensionata rispetto a quelli che dovrebbero essere gli standard per garantire un corretto funzionamento della macchina giudiziaria, in ossequio al principio del buon andamento sancito dall’art 97 della Costituzione.19 In dottrina si evidenzia, tuttavia, che l’uniforme esercizio dell’azione penale viene in Italia realizzato attraverso meccanismi di coordinamento e vigilanza, distrettuali e nazionali, facendo così registrare un sistema in cui l’eterodirezione si tramuta in un coordinamento. Tale sistema di coordinamento, a sua volta, si basa un sistema in cui i magistrati, fra di loro, non si differenziano sotto il profilo gerarchico, ma sotto il profilo ello svolgimento delle funzioni

Alla luce di tali riflessioni, ancorché, da un lato, non sia possibile identificare un modello di pubblico ministero europeo propriamente detto, considerate le notevoli differenze che intercorrono fra i singoli Stati membri dell’Unione, dall’altro è evidente che, nel tentativo di affermare il concetto di uno stato di diritto tipicamente europeo, il ruolo del potere giudiziario e dell’istituto del pubblico ministero ha assunto un ruolo di centrale importanza nell’affermazione dei punti cardine dello stato di diritto europeo. Testimonianza ne è la riflessione che vi è stata in sede europea e che ha portato alla creazione di strutture giuridiche come EPPO ed Eurojust e di istituti quali il mandato di arresto europeo (MAE). Questi ultimi hanno infatti “obbligato” gli stati membri ad elaborare principi comuni, condivisi ed indefettibili da porre a fondamento di tali strutture giuridiche, con lo scopo di efficientare la cooperazione giudiziaria all’interno del territorio dell’Unione.20

2. La figura del pubblico ministero nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo

La figura del pubblico ministero è da sempre stata molto dibattuta con particolare riferimento al suo inquadramento giuridico. Vi è stato chi ha definito il pubblico ministero «avvocato senza passione, giudice senza imparzialità»21 e chi, invece, ha evidenziato come il ruolo dell’accusa possa essere interpretato in modi diversi, a seconda di chi sia chiamato di volta in volta a impersonarlo, con le conseguenti incertezze che possono derivare sul piano dell’attività processuale in concreto e sui profili classificatori più in generale.22 Rispetto a queste considerazioni, un’autorevole studioso ha definito il pubblico ministero come una Chimera, essere presente nella mitologia greca, romana ed etrusca, di origine divina, con la testa di leone, il corpo di capra e la coda di drago.23 Proprio come la chimera di mitologica memoria, anche il pubblico ministero ha una natura diversificata, essendo esso considerato come appartenente all’ordine giudiziario, ma pur sempre parte processuale24. Orbene, questa sua natura multiforme fa sorgere dei legittimi dubbi con riferimento alla sua indipendenza e alla sua collocazione nell’ordinamento costituzionale. Per quel che concerne l’ordinamento italiano, nonostante i recenti tentativi di tracciare un inesorabile solco tra il magistrato giudicante e il magistrato del pubblico ministero25, appare fuori discussione il fatto che quest’ultimo goda delle garanzie di indipendenza che sono in generale riconosciute a tutti gli appartenenti alla magistratura.26 Tuttavia, come riconosciuto dalla già richiamata Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa, i sistemi di giustizia penale variano nel mondo e in Europa, ravvisandosi i loro fondamenti in culture giuridiche diverse. Non esistendo, dunque, un modello uniforme di pubblico ministero, se ne deduce che l’indipendenza di esso non è sempre affermata in modo netto come nel caso degli organi giudicanti27 per i quali la terzietà e imparzialità sono principi comuni nelle tradizioni giuridiche di ogni Stato membro.

Nel rapporto della Commissione di Venezia si fa riferimento all’esistenza di una differenza essenziale nella percezione del concetto di indipendenza o di autonomia. Si distingue, infatti, tra l’applicazione di tali principi ai pubblici ministeri e ai giudici. Pur appartenendo all’ordine giudiziario, il pubblico ministero non ha funzione giudicante. L’indipendenza del potere giudiziario e la sua separazione dal potere esecutivo e❑ la chiave di volta dello stato di diritto ed e❑ un aspetto per il quale non possono esserci eccezioni. L’indipendenza del potere giudiziario presenta, inoltre, due sfaccettature, una delle quali e❑ istituzionale: la giustizia, nel suo insieme, e❑ da considerarsi indipendente, ossia il più possibile impermeabile alle eventuali influenze degli altri poteri dello Stato; ciò implica che ogni singolo giudice debba decidere con piena indipendenza. Tuttavia, nonostante tale chiarezza di principi con riferimento all’apparato giudiziario considerato nel suo complesso, l’indipendenza e l’autonomia del pubblico ministero non sono affermate in modo cosi❑ categorico come quella dei tribunali. Il pubblico ministero, infatti, pur essendo, in quanto “istituzione”, indipendente, può essere soggetto ad attività di controllo da parte dei “livelli superiori della gerarchia” che, nel caso del modello italiano, sono i capi degli uffici giudiziari. La Corte Edu, con particolare riferimento ai pubblici ministeri, ha avuto modo di affermare: «they are civil servants whose task it is to contribute to the proper administration of justice. In this respect, they form part of the judicial machinery in the broader sense of this term»28; alla luce di tale notazione, un problema che si pone sul piano ermeneutico è se l’interpretazione della Corte Edu possa essere applicata ai p.m. anche con riferimento alle garanzie di indipendenza e imparzialità che sono già assicurate ai giudici. Sul punto, occorre sottolineare che, già dall’analisi di alcune norme del codice di procedura penale italiano, emerge una chiara propensione del legislatore ad investire il pubblico ministero di una veste “pubblica”, che lascerebbe intendere, anche verso tale figura, un chiaro favor verso il riconoscimento dell’indipendenza. Il pubblico ministero, infatti, è obbligato dalla legge a perseguire un interesse pubblico, dovendo egli svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’articolo 358 c.p.p. Tramite tale norma, il legislatore ha inteso mettere in risalto l’esigenza di estendere l’attività ricognitiva del pubblico ministero anche agli elementi di prova che potrebbero scagionare l’indagato. Non si tratta, tuttavia, di una disposizione di mera salvaguardia del diritto a non subire persecuzioni processuali da parte del pubblico ministero, bensì trattasi di una disposizione che vuole evitare, anche in ossequio al principio di inutile dispendio dell’attività giurisdizionale, che l’ipotesi d’accusa venga facilmente confutata ad opera del difensore dell’indagato.

In una prospettiva sovranazionale, una prima indicazione circa la possibilità che lo status di indipendenza dei magistrati giudicanti possa riguardare anche i pubblici ministeri, si ravvisa in una decisione presa dalla Corte di Giustizia nell’ambito della causa Priebke c. Italia29, la quale si inserisce nell’ambito della complessa vicenda giudiziaria che ha portato a riconoscere la responsabilità del ricorrente per aver partecipato al noto eccidio delle fosse Ardeatine. Due delle principali contestazioni mosse dal ricorrente riguardavano la circostanza per la quale, nell’ambito del processo, il pubblico ministero aveva manifestato posizioni di adesione ai valori della resistenza, esprimendo un forte disprezzo per coloro i quali si erano invece contrapposti ai partigiani e che, a seguito di una pronuncia di non luogo a procedere emessa da un Tribunale militare, era intervenuto il Ministro della Giustizia per calmare una folla di manifestanti in tumulto. Ciò avrebbe dovuto essere inteso come una aperta violazione del diritto ad un giudice indipendente e imparziale in quanto, a causa delle manifestazioni d’opinione del pubblico ministero e dell’intervento del Ministro della giustizia, il giudice sarebbe potuto essere influenzato nel senso di una condanna nei confronti del ricorrente.

Al riguardo, la Corte ha considerato che le garanzie di indipendenza e imparzialità, sancite dall’art. 6 CEDU30, si applicano agli organi incaricati di decidere la controversia, cioè ad una autorità che esercita la funzione giurisdizionale. Pertanto, esse non assumono né con riferimento al Ministro – che è organo politico-amministrativo – né con riferimento al pubblico ministero che «ce dernier étant notamment lune des parties dune procédure judiciaire contradictoire»31 (quest’ultimo, è parte di una procedura giudiziaria “contradditoria”).

Altra affermazione di tale principio avviene attraverso una pronuncia della Corte Edu che aveva ad oggetto la posizione del Procuratore del Fisco nell’ordinamento giudiziario sammarinese e a una possibile violazione del principio della parità delle armi e del diritto ad un giudice terzo e imparziale. 32 Il problema si era posto con riguardo ad un procedimento penale italiano in cui il pubblico ministero aveva svolto una requisitoria introduttiva troppo lunga, richiamando dichiarazioni di altri accusati rese nell’ambito delle indagini preliminari. Per entrambi i casi, la Corte affermava che le garanzie di indipendenza e imparzialità non trovano applicazione nei confronti di organi non giurisdizionali, ossia di organi non incaricati di decidere e dunque di porre la parola fine su una controversia. Infine, sulla stessa lunghezza d’onda si pone un ulteriore pronuncia della Cedu, nell’ambito del caso Previti c. Italia33 in cui la Corte, valutando una questione relativa alla compatibilità fra le funzioni di giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare, afferma che le garanzie di indipendenza e imparzialità non trovano applicazione nei confronti di organi non incaricati di giudicare il merito della controversia, escludendo da questo elenco la figura del pubblico ministero.

Alla luce di tale giurisprudenza, nell’ottica di riconoscere l’indipendenza di un organo, emerge come la Corte Edu ritenga preponderante la funzione in concreto svolta. In altre parole, per i giudici di Strasburgo, ai fini del riconoscimento di tale veste di indipendenza, è necessario che gli organi di cui si discute siano deputati ad emettere una sentenza e ad incidere pertanto sulle sorti di un individuo. In assenza di tale potenziale inclinazione ad incidere in negativo sulla sfera personale degli individui, la Corte non ritiene necessario dover schermare con una tale “pienezza” il pubblico ministero da possibili ingerenze esterne rispetto al processo. È necessario ricordare, tuttavia, che l’art. 5 par. 3 Cedu in materia di diritto alla libertà e sicurezza34, impone di tradurre al più presto ogni persona arrestata o detenuta dinanzi ad un giudice o, comunque, dinanzi ad un magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie. Al riguardo, la Corte Edu sottolinea che il controllo giudiziario cui si riferisce il paragrafo 3 dell’articolo 5 della CEDU è essenziale a garantire la tutela dell’individuo da possibili indebite lesioni della propria libertà personale. In quest’ottica, i giudici di Strasburgo forniscono una definizione di ciò che si deve intendere per «altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie». A tal proposito, stabiliscono che tali devono essere considerati i magistrati che godano di adeguate garanzie di indipendenza rispetto al potere esecutivo e alle parti della controversia35. Per tale ragione, solo il pubblico ministero cui venga assicurata sul piano della legislazione nazionale l’indipendenza, potrà svolgere la funzione da ultimo ricordata dall’art 5 par. 3 della CEDU.

In quest’ottica, si comprende come l’indipendenza non rappresenti una prerogativa innata alla più intima sfera giuridica del pubblico ministero. Nonostante questo, la Corte non impedisce che il pubblico ministero possa essere dotato di tale sfera di tutela, ben consentendo agli ordinamenti dei singoli stati di assicurare ai pubblici ministeri l’indipendenza necessaria a svolgere le funzioni di cui all’art. 5 par. 3 CEDU.

3. Ulteriori considerazioni sulla giurisprudenza della CGUE

Da una breve analisi della giurisprudenza della CGUE si può dedurre la centralità che il principio dell’indipendenza del potere giudiziario ha assunto nel dibattito sovranazionale sullo stato di diritto europeo. La peculiarità delle funzioni svolte dal pubblico ministero ha indotto la Corte a muovere le proprie riflessioni partendo da due considerazioni: da un lato, che questi non rappresenta un’autorità giurisdizionale in senso stretto, in quanto la legge degli Stati membri non consente ai magistrati del pubblico ministero di decidere autonomamente le controversie. Per tale ragione, dunque, il pubblico ministero non è legittimato a sollevare rinvio pregiudiziale. Dall’altro lato, che al fine dello svolgimento delle funzioni di indagine che gli sono tipiche, le garanzie di indipendenza non assumono alcun rilievo. Nel caso in cui il pubblico ministero sia competente ad emettere un mandato d’arresto europeo, tuttavia, esso dev’essere indipendente in quanto la sua sfera giuridica deve essere adeguatamente tutelata da possibili ingerenze, anche politiche, attraverso regole statutarie e organizzative idonee a permettergli di svolgere il controllo giudiziario necessario all’emissione del MAE.36

La ragione di ciò è da identificarsi nell’incidenza che il MAE ha sulla libertà personale e, data la pervasività che può ricondursi all’utilizzo di tale strumento di cooperazione giudiziaria, è necessario che ciò venga controbilanciato da una tutela giurisdizionale effettiva, della quale sia responsabile un’autorità indipendente. Parte della dottrina ritiene che la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel contesto dell’Unione europea avrebbe dovuto favorire la nascita di un’area giuridica comune per rafforzare la cooperazione in ambito giudiziario. Ciò avrebbe permesso, inoltre, di realizzare una effettiva circolazione delle decisioni giudiziarie, una lotta all’impunità nonchè il rafforzamento della tutela dei diritti individuali.

Secondo tale ricostruzione, la recente giurisprudenza della CGUE in materia di autorità giudiziaria emittente contrasta con gli scopi di rafforzamento dei diritti individuali nonché con la libera circolazione delle decisioni giudiziarie e lotta all’impunità; ciò in quanto l’innalzamento della soglia necessaria affinché la cooperazione giudiziaria fra stati membri possa essere effettiva comporterebbe un aumento delle formalità a tal fine necessarie che striderebbero con una efficiente disciplina del MAE.37

Tale osservazione sembrerebbe corretta, poichè è inevitabile che un aumento delle formalità renda più farraginose e, di conseguenza, più lente e meno efficienti le procedure ma, mentre si ritiene che l’approccio della CGUE dovrebbe mutare in modo da permettere alla cooperazione giudiziaria in materia penale di operare appieno, si ritiene anche che vi siano delle ragioni per esprimersi a favore dell’interpretazione resa da parte della CGUE nelle cause menzionate in tale scritto. Come noto, infatti, la cooperazione giudiziaria in materia penale si fonda sul principio del mutuo riconoscimento fra gli stati38 che a sua volta si fonda sul principio di fiducia reciproca che deve intercorrere fra stati appartenenti alla medesima struttura sovranazionale.39

È risaputo, inoltre, che il principio della fiducia reciproca e il principio della leale collaborazione impongono agli stati membri, per ciò che concerne lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, di rispettare il diritto comunitario e i diritti fondamentali da quest’ultimo riconosciuti. Il problema di fondo emerge a causa del fatto che tali principi operano come una sorta di presunzione quanto al fatto che in tutti gli stati membri dell’Unione sia stato conseguito un livello adeguato di tutela dei diritti fondamentali e che quel livello venga mantenuto nel corso del tempo40.

L’adozione di un pacchetto di direttive destinate a garantire il rispetto di diritti minimi nell’ambito della procedura penale41 e le vicende relative alla crisi dello Stato di diritto in alcuni stati membri di recente adesione pongono in dubbio sia il conseguimento che il mantenimento del livello adeguato di tutela richiesto. Lo sviluppo giurisprudenziale di cui si è detto appare dunque coerente con questi dati.

I diritti fondamentali appartengono al patrimonio culturale politico e giuridico degli stati membri dell’Unione Europea, ma molto dev’essere ancora fatto anche in stati con una democrazia solida, ossia in stati in cui la tutela dei diritti degli individui, quantomeno a livello legislativo, è molto avanzata. Le pronunce della CGUE possono dunque essere lette come interventi funzionali a rafforzare il livello di tutela richiesto. Tutto questo va ad incidere sull’efficienza dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, in particolare, sulla cooperazione giudiziaria a livello sovranazionale, con particolare riferimento a ciò che concerne la efficace applicazione della disciplina del Mandato d’arresto europeo. Tuttavia, rileggendo gli articoli 2 e 6 del TUE, si può osservare che i diritti fondamentali figurano tra i valori fondativi dell’Unione Europea, che hanno natura di principi generali di diritto dell’Unione europea e che la Carta dei diritti fondamentai ha il medesimo valore giuridico dei trattati, mentre non lo stesso accade per ciò che riguarda le pur legittime ragioni di efficienza or ora ricordate.

4. L’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo

Anche nel caso della Corte Edu sembra potersi identificare un percorso interpretativo che muove le sue mosse dalle medesime posizioni assunte dalla CGUE, ossia del requisito di indipendenza e imparzialità del potere giudiziario e da una generale esclusione dell’esigenza dell’indipendenza per il pubblico ministero per approdare alla conclusione che il pubblico ministero deve essere indipendente per poter svolgere determinate funzioni.42

La CEDU, come visto, ha più volte riconosciuto che la garanzia di indipendenza e quella di imparzialità si applicano solo ad autorità che hanno il compito di svolgere una funzione giurisdizionale in senso stretto, non nei confronti dell’organo dell’accusa che ha natura di parte processuale. Sotto questo profilo, la posizione della corte appare giustificata alla luce della pluralità di modelli di sistema giudiziario esistenti a livello europeo rispetto alle autorità incaricate di svolgere una funzione giurisdizionale e al rapporto – che può essere più o meno stringente – col potere esecutivo43.

La tesi fatta propria dalla Corte Edu, sembra essere la più adeguata a garantire la convivenza tra i diversi sistemi giuridici, senza precludere la possibilità che nei singoli ordinamenti si adottino normative che tutelino anche l’indipendenza del pubblico ministero44. Se, infatti, da un lato, non sarebbe necessario, secondo quarto stabilito dalle pronunce di CGUE e CEDU, tutelare l’istituto del pubblico ministero con le medesime guarentigie che invece devono essere previste per i giudici, dall’altro, non è preclusa agli stati membri la possibilità di fornire un maggior peso istituzionale ai magistrati del pubblico ministero.

Va detto, tuttavia, che questi sono gli esiti a cui la Corte di Strasburgo è giunta con riferimento

all’interpretazione dell’art. 6, par. 1, Cedu. Ove si volga lo sguardo all’elaborazione giurisprudenziale riguardante l’art. 5 par. 3 CEDU, si nota che la Corte Edu è ferma nel richiedere che il soggetto privato della libertà personale sia tradotto al più presto davanti ad un «autorità giurisdizionale indipendente», ossia un’autorità che può anche configurarsi come pubblico ministero ma per la quale deve essere garantita in maniera adeguata una “protezione” contro eventuali ingerenze di terzi, cosa che non si pone in contraddizione con quanto affermato in precedenza.

La CEDU, infatti, non si spinge sino all’atto estremo di imporre agli stati un modello di pubblico ministero indipendente che sia uniforme per tutte le esperienze giuridiche. Si limita ad affermare che, per lo svolgimento di quella particolare funzione e nell’ottica di una effettiva tutela del diritto alla libertà, se gli stati scelgono di investire di quel compito il pubblico ministero, questi non può non essere indipendente. Lo stesso sembra potersi dire per quel che riguarda l’imparzialità del pubblico ministero, essendo rimessa ai singoli stati la scelta di avere o non avere un pubblico ministero che sia caratterizzato da imparzialità. Tuttavia, ci si potrebbe chiedere al riguardo se non sia possibile giungere a livelli più elevati di tutela.

Sul punto, analizzando la sentenza Vera Fernández-Huidobro c. Spagna45, si può notare che la Corte Edu ha riconosciuto che, per quanto un giudice incaricato di svolgere funzioni d’istruzione non rientri nella nozione di “tribunale”, perché non incaricato di assumere una decisione di merito, comunque l’attività istruttoria influenza in maniera diretta e ineluttabile lo svolgimento del processo e, dunque, la sua correttezza; si impone pertanto il rispetto del requisito dell’imparzialità. Questa pronuncia risulta in contrasto con la già analizzata sentenza Previti c. Italia, tuttavia si rileva che questa impostazione potrebbe trovare applicazione con riferimento al pubblico ministero, date le importanti funzioni da esso svolte nelle fasi di indagine del procedimento penale. Come rilevato dalla Commissione di Venezia, «il pubblico ministero deve agire in modo equo e imparziale. Anche nei sistemi in cui non appartiene alla magistratura, il pubblico

ministero deve agire come unautorità giudiziaria. Il suo ruolo non è di ottenere ad ogni costo una sentenza di condanna, bensì quello di mettere a disposizione del tribunale tutti gli elementi di prova attendibili acquisiti e non di scegliere solo quelli che convengono. Il pubblico ministero ha lobbligo di comunicare tutti gli elementi probatori rilevanti per limputato e non unicamente quelli favorevoli allaccusa»46.

Sembra, pertanto, legittimo parlare di un pubblico ministero che operi conformemente ad un dovere durante le indagini47. Più complicato è invece immaginare una posizione di imparzialità del pubblico ministero in sede dibattimentale, fase del procedimento penale in cui il pubblico ministero è parte e rappresenta la pubblica accusa, il cui scopo è quello di far valere l’interesse generale dell’ordinamento ovverosia quello dei cittadini.

5. Conclusioni

In conclusione, si è iniziato a svolgere queste considerazioni assimilando il pubblico ministero ad una chimera, ossia ad una “figura giuridica” dalle molteplici sfaccettature che trovano la loro manifestazioni nelle differenti fasi processuali e, a seguito dell’excursus relativo alle sentenze della Cgue e della Corte Edu, non sembra possibile discostarsi da quella visione iniziale.

Infatti, sia secondo i giudici di Strasburgo che secondo quelli di Lussemburgo, il pubblico ministero è membro del potere giudiziario. Da questa peculiare posizione di parte processuale derivano però conseguenze che impediscono di procedere ad una sua piena assimilazione ai magistrati che svolgono funzioni giudicanti e questo ha delle evidenti ricadute per ciò che concerne il riconoscimento in suo favore del carattere dell’indipendenza (oltre che per quello dell’imparzialità). Consapevoli di tale dato e delle differenti culture giuridiche degli Stati europei, le due corti non hanno mai inteso imporre un modello di pubblico ministero la cui indipendenza rispetto al potere esecutivo fosse in ogni caso tutelata, rimettendo ai singoli ordinamenti la scelta al riguardo. Entrambe le Corti hanno tuttavia riconosciuto che, in determinati casi, come quello dell’eventuale emissione del MAE o del caso in cui si debba decidere circa la libertà personale del soggetto arrestato o detenuto, è necessario che siano previsti a tutela della sfera giuridica dei pubblici ministeri dei meccanismi volti a garantire la loro indipendenza dal potere esecutivo onde evitare che l’esercizio di quei poteri possa celare delle persecuzioni politiche volute dall’esecutivo. Si delinea, dunque, nella giurisprudenza di entrambe le Corti, uno standard relativo alla tutela giurisdizionale effettiva alto, che risulta idoneo ad assicurare una migliore protezione dei diritti fondamentali – finalità che assume centrale importanza a livello sovranazionale, oltre che nazionale – e che, pertanto, non può che essere accolto con favore.48

 

 

 

 

 

 

 

1 Corte Cost. sent. 23 aprile 1975 n. 96 nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 406, prima parte, e, per connessione, degli articoli da 389 a 397 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dal Presidente del tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Vellino Giovanni Antonio ed altri, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.
2 Corte Cost. sent. 16 dicembre 1993 n. 463 nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, iscritto al n. 24 del registro conflitti 1993, notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alla deliberazione dell’Assemblea nella seduta del 29 aprile 1993 con la quale è stata negata l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’On. Craxi Benedetto, detto Bettino, per i capi di imputazione di cui alle ipotesi di corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 della domanda, formulata il 12 gennaio 1993 e concernente il procedimento n. 8655/92 R.G., trasmessa alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia e giustizia il 13 gennaio 1993), concessa invece per i capi concernenti le ipotesi di violazione delle norme sul finanzia- mento pubblico dei partiti in Milano (numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 della stessa richiesta di autorizzazione).
3R. ROMBOLI, Il pubblico ministero nell’ordinamento costituzionale e l”esercizio dell”azione penale, in S. PANIZZO – A. PIZZORUSSO – R. ROMBOLI (a cura di), Ordinamento giudiziario e forense. I. Antologia di scritti, Pisa University Press, Pisa, 2002, p. 307.
4G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Giappichelli, 1997, p. 63.
5 Sulla quale, per tutti, S. BARTOLE, Indipendenza del giudice (teoria generale), in Enciclopedia giuridica Treccani, Treccani, Roma, 1989.
6 N. ZANON, La responsabilità dei giudici, in Associazione italiana dei costituzionalisti, Annuario 2004, op. cit., pp. 251-252.
7A. DI GIOVINE, Potere giudiziario e democrazia costituzionale, in S. SICARDI (a cura di), Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, p. 45.
8 Commissione di Venezia (85th plenary session), Report on European standards as regard the independence of the judicial system. Part II – The prosecution service, Venezia, 17-18 dicembre 2010.
9 Cfr. Sul punto, A. ROSANÒ, La chimera e il pubblico ministero: considerazioni relativa alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di indipendenza del pm, in Questione Giustizia, pubblico ministero e stato di diritti in Europa, 2021
10“Con l’espressione “Stato di diritto” si fa normalmente riferimento a una specifica esperienza storica: i regimi politici affermatisi in Europa tra la fine dell’Ottocento e le prime due decadi del Novecento. Lo Stato di diritto eI, piuI precisamente, il regime di ispirazione liberale che verso la fine dell’Ottocento ha accomunato alcuni Stati nazionali europei: la Germania del Secondo Impero, la Francia della Terza Repubblica e l’Italia unitaria di Crispi e Giolitti. Dal punto di vista della storia delle istituzioni politico-giuridiche la nozione di “Stato di diritto” ha dunque un referente preciso: eI la forma di governo libe- rale che ha caratterizzato i principali Stati nazionali dell’Europa continentale per circa cinquant’anni fra Ottocento e Novecento. In questa prospettiva lo Stato di diritto eI considerato un’invenzione tedesca, recepita tardivamente in Italia, mentre la Terza Repubblica eI ritenuta una semplice parentesi nell’evoluzione istituzionale della Francia. Parallela a questa vicenda eI quella del regime costituzionale dell’Inghilterra vittoriana, che Albert Venn Dicey, nella sua opera Introduction to the Study of the Law of the Constitution, descrive come fondato sul principio del rule of law. Questa collocazione storica permette di definire i caratteri comuni dello Stato di diritto (e del rule of law) al di laI delle specificitaI nazionali dei singoli paesi.” Cfr., sul punto, E. SANTORO, Diritto e diritti: Lo stato di diritto nell’era della globalizzazione, Giappichelli, 2008, passim.
11 Cfr. Sul punto art. 2 TUE:
“L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.”
12 Art. 47 cit., Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale:
“Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti Ł concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.”
13 P. CRAIG – S. ADAM – N. DIAZ ABAD – L. SALAZAR, Rule of Law in Europe – Perspectives from Practitioners and Academics, EJTN, 2019, www.ejtn.eu/MRDDocuments/2019-056-RoL%20Manual-170×240-WEB_FINAL.pdf.
14 Sui sistemi in cui l’esercizio dell’azione è discrezionale, confronta J. MAZZURI, Uno sguardo oltre l’Europa. La discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale negli Stati Uniti e la prospettiva del controllo politico sul pubblico ministero: limiti di un modello e brevissimo spunto di comparazione, In questione giustizia, fasc. 2/2021.
15Cfr., sul punto, V. MONETTI, Organizzazione del pubblico ministero e poteri di amministrazione della giurisdizione (Orientamenti del Consiglio d’Europa e situazione italiana) in Questione Giustizia, fasc. 2/2001.
l’analisi del rapporto tra poteri giudiziari dei singoli stati membri e i governi rimane un tema di discussione assolutamente centrale al fine di potere qualificare il potere giudiziario come autorità giurisdizionale, in grado cioè di emettere MAE ovvero rinvii pregiudiziali.
16Recommendation CM/Rec(2012)11 of the Committee of Ministers to member States on the role of public prosecutors outside the criminal justice system, 19 settembre 2012, www.coe.int/en/web/ccpe/documentation/general-documents.
17 Cfr. sul punto, G. MICHELINI, Esiste un modello europeo di pubblico ministero? In Questione Giustizia 2/2021
18 “l’elaborazione italiana sulla posizione ordinamentale del pubblico ministero, alquanto specifica in Europa, ma particolarmente significativa sul rispetto e l’attuazione dei valori di imparzialità e correttezza a presidio dello Stato di diritto, è in qualche misura riflessa nel regolamento istitutivo della Procura europea, che non riprende (né poteva riprendere) modelli nazionali, ma che presenta assonanze con il modello italiano, attribuendo all’organismo europeo poteri di indagine e regolando l’esercizio dell’azione penale.” G. MICHELINI, cit.
19 Per una panoramica sui principali problemi che affliggono gli apparati giudiziari italiani, cfr. sul punto, E. SIRIANNI, Le piaghe e la panacea, in Questione Giustizia, 10/03/2025.
20 Cfr. Sul punto, G. MICHELINI, esiste un modello europeo di pubblico ministero? in Questione Giustizia, cit.
21 P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Ponte delle grazie, 1959.
22 A. PIZZORUSSO, Problemi costituzionali di una riforma del Pubblico Ministero, in Giurisprudenza italiana, 1966, p. 61.
23Cfr. Sul punto A. ROSANÒ, La chimera e il pubblico ministero: considerazioni relative alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di indipendenza del pm, in Questione Giustizia, 2021.
24 ancorché la sua attività all’interno del processo sia regolata da norme e principi differenti da quelle delle altre parti.
25 Cfr. sul punto, M.C. GRISOLIA, La separazione delle carriere fra “detto” e “non detto”, in Osservatorio AIC, 2/2026.
26 Per un’introduzione al riguardo, G. MICALI, L’indipendenza del pubblico ministero e l’esegesi dell’art. 107 comma 4 della Costituzione, in Cass. pen., n. 1/1993, pp. 794 ss.; N. ZANON, Pubblico ministero e Costituzione, Cedam, Padova, 1996; G. CORSO, Il pubblico ministero nel sistema costituzionale, in Diritto pubblico, n. 3/1997, pp. 885 ss.; A. MOLARI, Il P.M. tra gerarchia e autonomia, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 2/2006, pp. 422 ss.
27Commissione di Venezia, Rapporto sulle norme europee in materia di indipendenza del potere giudiziario: Parte II – Il pubblico ministero, 17-18 dicembre 2010, CDL-AD(2010)040, punti 1 e 28.
28 Corte Edu, Lesnik c. Repubblica slovacca, ric. n. 35640/97, 11 marzo 2003, punto 54.
29 Per un approfondimento sulla vicenda, cfr. G. ZACCARO, Priebke e la scusa dell’obbedienza all’ordine del superiore, In Questione Giustizia, 4 ottobre 2013.
30 Art. 6 Cedu: 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.
31 Corte Edu, Priebke c. Italia, ric. n. 48799/99, 5 aprile 2001, punto 1, lett. b) della parte in diritto.
32 Corte Edu, Forcellini c. San Marino, ric. n. 34657/97, 28 maggio 2002, punto 2 (ove la Corte sottolinea che, comunque, il procuratore del Fisco è un rappresentante della collettività che vigila sull’applicazione della legge e la corretta amministrazione della giustizia) e De Lorenzo c. Italia, ric. n. 69264/01, 12 febbraio 2004, punto 1, lett. c) della parte in diritto.
33 Corte Edu, Previti c. Italia, ric. n. 45291/06, 8 dicembre 2009, punto 255.
34 Art. 5 par. 3 Cedu:
“Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.”
35 Corte Edu, Pantea c. Romania, ric. n. 33343/96, 3 giugno 2003, punto 236; Medvedyev c. Francia, ric. n. 3394/03, 29 marzo 2010, punto 122; Moulin c. Francia, ric. n. 37104/06, 23 novembre 2011, punto 58.
36 Il Mandato d’arresto europeo, a livello nazionale, è disciplinato dalla legge n. 69 del 2005 e può essere emesso dal che procede, se si tratta di esecuzione di una misura cautelare custodirle ovvero dal pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione che ha emesso, ex artt. 656 c.p. l’ordine di esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza. Cfr. Sul punto, P. TONINI, lineamenti di diritto processuale penale.
37 Cfr. Sul punto A. KLIP, Eroding Mutual Trust in an European Criminal Justice Area without Added Value, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, n. 2/2020, p. 109. L’autore fa anche riferimento alla giurisprudenza in materia di tutela dei diritti fondamentali.
38 Sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, Cfr. C. AMALFITANO, Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2006; N. PARISI, Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e di armonizzazione delle garanzie procedurali, in Studi sull’integrazione europea, n. 7/2012, pp. 33 ss.; C. JANSSENS, The Principle of Mutual Recognition in EU Law, Oxford University Press, Oxford, 2013.
39 Sul principio di fiducia reciproca, Cfr. B. NASCIMBENE, Le traité de Lisbonne et l’espace judiciaire européen: le principe de confiance réciproque et reconnaissance mutuelle, in Revue des affaires européennes, n. 4/2011, pp. 787 ss.; E. REGAN, The role of the principles of mutual trust and mutual recognition in EU law, in Diritto dell’Unione europea, n. 2/2018, pp. 231 ss.; C. RIZCALLAH, The challenges to trust-based governance in the European Union: Assessing the use of mutual trust as a driver of EU integration, in European Law Journal, n. 1/2019, pp. 37 ss.
40 Cfr. Ad esempio, S. PEERS, Mutual recognition and criminal law in the European Union: Has the Council got it wrong?, in Common Market Law Review, n. 1/2004, pp. 5 ss., e V. MITSILEGAS, The constitutional implications of mutual recognition in criminal matters, in the EU, ivi, n. 5/2006, pp. 1277 ss.
41 Cfr. Sul punto A. IERMANO, Garanzie minime nello spazio europeo di giustizia penale, Napoli, 2014.
42 Si segnala tuttavia che mentre la Corte Edu distingue tra indipendenza e imparzialità, la Cgue parla di aspetto esterno e
aspetto interno dell’indipendenza. Inoltre, nella giurisprudenza della prima è da tempo acquisita la distinzione tra imparzialità soggettiva e oggettiva, che non pare essere ancora emersa negli orientamenti della seconda. Cfr. Sul punto A. Rosanò, op cit.
43 l’analisi del rapporto tra poteri giudiziari dei sin gli stati membri e i governi rimane un tema di discussione centrale al fine di potere qualificare il potere giudiziario come autorità giurisdizionale, in grado cioè di emettere MAE ovvero rinvii pregiudiziali.
44 Cfr. Sul punto A. BALSAMO e L. TRIZZINO, Il rapporto tra indipendenza del pubblico ministero e tutela della libertà personale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., n. 3/2011, pp. 1226 ss.
45 Corte Edu, Vera Fernández-Huidobro c. Spagna, ric. n. 74181/01, 6 gennaio 2010, punto 111.
46 Commissione di Venezia, Rapporto, cit., punto 15.
47 Si segnala in proposito, nell’ordinamento italiano, la disposizione di cui all’articolo 358 codice di procedura penale, già analizzata, che opera in tal senso.
48 Cfr. Sul punto A. ROSANÒ, op. cit.

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Alessandro Lo Meo

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