La scissione ordinaria e la scissione mediante scorporo
Sommario: 1. La scissione ordinaria – 2. La scissione mediante scorporo – 3. Principali differenze tra le due figure – 4. Disciplina fiscale – 5. Conclusioni
L’ordinamento giuridico italiano disciplina due principali tipologie di scissione societaria: la scissione detta “ordinaria” e la scissione “mediante scorporo”. Sebbene entrambe rappresentino operazioni di riorganizzazione aziendale, presentano differenze sostanziali per quanto riguarda i soggetti destinatari delle partecipazioni, le procedure e il regime fiscale applicabile.
1. La scissione ordinaria
La scissione, nella sua forma tradizionale, è disciplinata dall’articolo 2506 del Codice Civile, ai sensi del quale “Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”. Con questa operazione, dunque, una società (detta “scissa”) assegna il suo intero patrimonio a più società (scissione totale) o parte del suo patrimonio ad una o più società (scissione parziale). Le società che ricevono il patrimonio sono definite “beneficiarie” e possono essere sia preesistenti che di nuova costituzione.
La caratteristica fondamentale di questa tipologia di scissione è che le azioni o quote delle società beneficiarie vengono attribuite direttamente ai soci della società scissa, in base a un rapporto di cambio determinato nel progetto di scissione.
A seguito di una scissione totale, la società scissa si estingue senza passare per una fase di liquidazione; in caso di scissione parziale, invece, essa continua la propria attività con il patrimonio residuo.
2. La scissione mediante scorporo
La scissione mediante scorporo è una forma speciale di scissione, introdotta con d.lgs 19/2023 e disciplinata dall’articolo 2506.1 del Codice Civile, ai sensi del quale “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote , continuando la propria attività”. La normativa è di matrice europea ed infatti la scissione mediante scorporo è concepita dalla direttiva (UE) 2019/2121, di cui il d.lgs. 19/2023 è attuativo, come scissione transnazionale, venendo successivamente estesa alle operazioni domestiche in sede di recepimento. Di conseguenza, l’operazione si può realizzare indifferentemente sia tra società nazionali sia – ricorrendo i presupposti di cui al D. Lgs. n. 19/2023 – tra società nazionali e società estere.
La differenza cruciale rispetto alla scissione ordinaria risiede nel soggetto assegnatario delle partecipazioni della società beneficiaria. Nella scissione mediante scorporo, le azioni o quote della nuova società vengono assegnate alla società scissa stessa, e non ai suoi soci. In pratica, la società scissa “scorpora” una parte del proprio patrimonio, che viene conferito in una nuova società (la beneficiaria), di cui la scissa diventa socio unico o socio di maggioranza.
3. Principali differenze tra le due figure
Le differenze tra la scissione ordinaria e quella mediante scorporo possono essere sintetizzate nei seguenti punti:
Assegnazione delle partecipazioni: nella scissione ordinaria le partecipazioni della/e società beneficiaria/e sono assegnate direttamente ai soci della società scissa, in proporzione alla loro partecipazione originaria, salvo diversa previsione che può dare diritto di recesso. Nella scissione mediante scorporo le partecipazioni della/e società beneficiaria/e (che devono essere di nuova costituzione) sono assegnate alla società scissa stessa. I soci della scissa, quindi, non ricevono direttamente alcuna partecipazione nella nuova entità, ma continuano a detenere le loro quote nella società originaria, il cui patrimonio include ora la partecipazione nella nuova società.
Semplificazioni Procedurali per lo Scorporo: il legislatore ha previsto significative semplificazioni procedurali per la scissione mediante scorporo, riconoscendone la natura prevalentemente riorganizzativa interna. Anzitutto, non sono necessarie la situazione patrimoniale (art. 2501-quater c.c.), la relazione illustrativa dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies c.c.) e la relazione degli esperti (art. 2501-sexies c.c.). Inoltre, il progetto di scissione mediante scorporo non deve contenere i dati relativi al rapporto di cambio, alle modalità di assegnazione delle azioni o alla data di partecipazione agli utili, essendo questi elementi incompatibili con l’assegnazione delle partecipazioni alla società scissa stessa. Infine, ai soci non spetta il diritto di recesso, che invece può sorgere in determinate ipotesi di scissione non proporzionale ordinaria.
4. Disciplina Fiscale
Il regime fiscale della scissione tradizionale, disciplinata dall’articolo 2506 del Codice Civile, si fonda sul principio di neutralità fiscale, come stabilito dall’articolo 173 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questo significa che l’operazione, di per sé, non genera materia imponibile né per la società scissa, né per le società beneficiarie, né per i soci che ricevono le nuove partecipazioni.
Le principali caratteristiche fiscali di questa operazione sono:
Continuità dei Valori Fiscali: I beni trasferiti dalla società scissa alle società beneficiarie mantengono il loro valore fiscalmente riconosciuto. Non si verificano plusvalenze o minusvalenze imponibili al momento dell’operazione.
Trasferimento delle Posizioni Soggettive: Le posizioni fiscali soggettive della società scissa (ad esempio, riserve in sospensione d’imposta, perdite fiscali riportabili, ecc.) vengono trasferite alle società beneficiarie. La regola generale, in assenza di una connessione specifica con determinati elementi patrimoniali, prevede una ripartizione in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito a ciascuna beneficiaria.
Responsabilità per i Debiti Tributari Pregressi: Questo è un aspetto di fondamentale importanza. Per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data di efficacia della scissione, la legge stabilisce un regime di responsabilità solidale e illimitata tra tutte le società partecipanti all’operazione (la scissa, in caso di scissione parziale, e tutte le beneficiarie).
Questa regola, prevista dall’art. 173, comma 13, del TUIR e dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, è più stringente rispetto alla disciplina civilistica (art. 2506-quater c.c.), che limita la responsabilità al valore del patrimonio netto ricevuto. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di questa maggiore tutela per l’Amministrazione Finanziaria, data la natura dell’obbligazione tributaria (Corte Cost. sentenza n. 90 del 2 maggio 2018; cfr. anche Cass.Civ., sez. V, n. 10240 del 2020).
Rischio di abuso del diritto: Sebbene la scissione sia un’operazione lecita, il suo utilizzo può essere contestato dall’Amministrazione Finanziaria ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) qualora sia priva di sostanza economica e realizzata al solo o prevalente scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale. La giurisprudenza ha più volte affrontato casi in cui una scissione, seguita dalla cessione delle partecipazioni della società beneficiaria, è stata riqualificata come un’operazione elusiva volta a mascherare una cessione diretta di un’azienda o di un immobile, che sarebbe stata fiscalmente più onerosa. Per evitare la contestazione, è necessario dimostrare la sussistenza di valide ragioni economiche che giustifichino l’operazione, al di là del mero risparmio d’imposta
Quanto alla disciplina fiscale della scissione mediante scorporo, il legislatore, tramite il D.Lgs. n. 192/2024, ha previsto un regime fiscale specifico e di favore, inserendo i commi 15-ter e 15-quater nell’articolo 173 del TUIR. Anche questo regime si basa sulla neutralità fiscale, ma con regole integrative e, soprattutto, con una fondamentale norma “anti-abuso” che la differenzia nettamente dalla scissione ordinaria.
Le caratteristiche salienti sono:
Regime Speciale e Integrativo: Le disposizioni del comma 15-ter si applicano esclusivamente alla scissione mediante scorporo e integrano la disciplina generale dell’art. 173 TUIR.
Valorizzazione delle Partecipazioni Ricevute: La differenza più tecnica risiede nella valorizzazione delle partecipazioni. La società scissa, che riceve le partecipazioni della nuova società beneficiaria, le assume al loro valore fiscalmente riconosciuto, calcolato come differenza tra il valore fiscale delle attività e delle passività scorporate. Questo garantisce una perfetta continuità dei valori fiscali.
Clausola anti-abuso: Viene introdotta una specifica disposizione (comma 15-quater) che esclude la rilevanza ai fini dell’abuso del diritto (art. 10-bis, L. 212/2000) per l’operazione di scissione avente ad oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta dalla scissa. Questa norma fornisce una “safe harbor” per operazioni di riorganizzazione che prevedono una successiva dismissione, distinguendole da pratiche elusive che potrebbero essere contestate dall’Amministrazione Finanziaria, come discusso in giurisprudenza in contesti di scissione ordinaria.
Pertanto, sebbene entrambe le operazioni godano di un regime di neutralità fiscale, la scissione mediante scorporo è stata dotata dal legislatore di un quadro normativo specifico che, oltre a dettare regole tecniche precise, offre una fondamentale “safe harbor” contro le contestazioni di abuso del diritto, rendendola uno strumento privilegiato e fiscalmente più sicuro per le riorganizzazioni aziendali che preludono a una dismissione.
5. Conclusioni
Da quanto sopra esposto, emerge che mentre la scissione ordinaria è uno strumento per dividere un’impresa tra compagini sociali (in tutto o in parte) distinte, la scissione mediante scorporo si configura come un’operazione di riorganizzazione interna, finalizzata a separare un ramo d’azienda o un complesso di asset in un veicolo societario controllato, beneficiando di un percorso procedurale e fiscale semplificato e specifico.
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Salvatore Daina
Avvocato specializzato in diritto commerciale e civile.