Certificazioni tecniche e limiti del soccorso istruttorio nelle gare pubbliche

Certificazioni tecniche e limiti del soccorso istruttorio nelle gare pubbliche

T.A.R. Firenze, sez. III, 17 luglio 2025, n. 1397

“La attestazione allegata alla offerta presentata da Hitech si riferisce infatti ad uno specifico modello facente parte del catalogo Acer (Veriton DX4710G) e può produrre i suoi effetti certificativi solo in relazione a tale prodotto che non corrisponde a quello offerto.”

“Il fatto che la macchina portata presso il laboratorio pur recando l’etichetta Veriton DX4710G fosse (in ipotesi) qualcosa di diverso da tale modello lungi dal costituire un chiarimento plausibile si configura come un elemento sviante che mina la stessa validità della attestazione.”

“Anche se fosse vero che sotto l’etichetta Veriton DX4710G sia stato in realtà sottoposto a test un prodotto avente una diversa e non ufficiale configurazione, ciò andrebbe ad introdurre un elemento di grave ambiguità ed incertezza in ordine all’oggetto della attestazione di efficienza energetica che in base alla lex specialis (art. 16 del disciplinare) costituiva parte integrante della offerta tecnica.”

“La giurisprudenza ha chiarito che il soccorso istruttorio può avere ad oggetto ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo (avente carattere di dichiarazione di scienza), restando preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, solo la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell’offerta formulata, che struttura, in termini di volontà programmatica ed impegnativa (dichiarazione di volontà), il tenore della proposta negoziale.”

“Può, quindi, essere ammessa al soccorso istruttorio processuale la certificazione TCO in corso di validità al momento della presentazione della offerta prodotta in giudizio da Converge. Il fatto che la predetta certificazione sia scaduta in corso di gara non vale a minare la validità della offerta.”

“La sussistenza di una certificazione in corso di validità, ancorché non prodotta in allegato alla offerta, esclude che possa configurarsi qualsivoglia prospettazione falsa o fuorviante.”

Guida alla lettura. La sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. III, 17 luglio 2025, n. 1397, affronta con chiarezza e rigore due profili centrali nella disciplina delle procedure ad evidenza pubblica: da un lato, il valore vincolante della documentazione tecnica richiesta a pena di esclusione e, dall’altro, il perimetro applicativo del soccorso istruttorio processuale ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023. Il caso concerne una procedura di gara per la fornitura di apparati informatici, nella quale un operatore economico aveva allegato alla propria offerta una certificazione ETEC riferita ad un modello di prodotto diverso da quello effettivamente proposto. Il Collegio ha ritenuto che tale difformità determini l’inammissibilità dell’offerta per violazione della lex specialis, escludendo la possibilità di sanatoria mediante chiarimenti ex post. La pronuncia, che dispone l’annullamento dell’aggiudicazione e il subentro della ricorrente, riafferma il principio della certezza e verificabilità dell’offerta tecnica, ponendo un freno a interpretazioni estensive del soccorso istruttorio, soprattutto nei casi in cui la documentazione tecnica sia costitutiva dell’offerta stessa. Di contro, viene ammesso il soccorso istruttorio per certificazioni scadute in corso di gara, in linea con il più recente orientamento del Consiglio di Stato. La sentenza offre così uno spunto rilevante per la prassi amministrativa e per l’interpretazione evolutiva dei meccanismi di garanzia della concorrenza nei contratti pubblici.

La sentenza in commento interviene nell’ambito di una complessa controversia insorta in una procedura di gara aperta indetta da ESTAR (Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo della Regione Toscana) per la fornitura di personal computer e software per le aziende sanitarie regionali. L’impresa ricorrente, Converge S.r.l., lamentava l’illegittima aggiudicazione del Lotto 1 alla concorrente Hitech Distribuzione Informatica S.r.l., in quanto quest’ultima aveva allegato una certificazione di efficienza energetica (ETEC) riferita ad un modello Acer Veriton DX4710G, diverso da quello indicato in offerta (Veriton DX4710GT). La stazione appaltante, ritenendo sufficiente una dichiarazione chiarificatrice del produttore ACER circa la natura “pre-sale” del modello testato, aveva comunque proceduto all’aggiudicazione. La decisione viene annullata dal TAR che riconosce la fondatezza della censura di difformità tra il bene offerto e la documentazione tecnica, affermando la non sanabilità del vizio mediante soccorso istruttorio.

La difformità tra modello offerto e certificato: rilievo sostanziale e non formale. L’elemento centrale della decisione consiste nell’affermazione dell’equivalenza, sul piano giuridico, tra la presentazione di un certificato riferito a un prodotto diverso e la mancata produzione del certificato richiesto. In base all’art. 16 del disciplinare, la produzione del certificato ETEC costituiva elemento necessario e integrante dell’offerta tecnica, con esplicita sanzione di esclusione. La documentazione tecnica non era quindi finalizzata alla mera verifica dei requisiti generali o speciali dell’operatore economico, ma rappresentava una parte sostanziale e qualificante dell’offerta, in quanto legata all’attribuzione di punteggio tecnico. In questo contesto, il TAR ha correttamente escluso che si trattasse di un vizio sanabile.

“Il fatto che la macchina portata presso il laboratorio, pur recando l’etichetta Veriton DX4710G, fosse (in ipotesi) qualcosa di diverso da tale modello lungi dal costituire un chiarimento plausibile si configura come un elemento sviante che mina la stessa validità della attestazione.”

Il giudice esclude qualsiasi possibilità di equivalenza funzionale tra il modello certificato e quello offerto, valorizzando l’esigenza di certezza e verificabilità ex ante delle prestazioni tecniche in sede di valutazione comparativa.

I limiti del soccorso istruttorio alla luce del D.lgs. 36/2023. La decisione si inserisce nel dibattito giurisprudenziale post-entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), in particolare sul rinnovato art. 101 che disciplina il soccorso istruttorio. Il Collegio ribadisce un principio consolidato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: il soccorso istruttorio è ammesso solo in relazione a carenze formali di tipo dichiarativo o documentale, non per colmare lacune sostanziali dell’offerta tecnica o per apportare modifiche, neppure implicite, al contenuto della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1881/2020). Il tentativo di Hitech di introdurre una dichiarazione postuma del produttore circa la presunta identità tra il prodotto testato e quello offerto è stato quindi correttamente rigettato. Il TAR osserva che tale giustificazione: non risulta supportata da evidenze oggettive nel certificato ETEC stesso; non è riferibile ad una configurazione standard identificabile nel catalogo del produttore; introduce un’ambiguità inammissibile nell’oggetto dell’offerta.

Il principio della par condicio e la funzione della lex specialis. In coerenza con quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 36/2023, la sentenza valorizza il principio della parità di trattamento come fondamento sistemico della procedura di gara. Ammettere offerte basate su certificazioni non coerenti con i prodotti effettivamente offerti significherebbe violare il canone della concorrenza leale, oltre a compromettere la funzione stessa della lex specialis. Il Collegio mostra attenzione anche al rischio, tutt’altro che teorico, che la P.A. venga indotta in errore da attestazioni tecniche non corrispondenti al prodotto fornibile, con evidenti ricadute sull’interesse pubblico sotteso all’affidamento.

Il soccorso istruttorio processuale e le certificazioni scadute: il rigetto del ricorso incidentale. Di segno opposto è la valutazione del TAR sull’ammissibilità del soccorso istruttorio processuale invocato dalla ricorrente principale in risposta al ricorso incidentale. In questo caso, Converge aveva prodotto in giudizio una certificazione TCO aggiornata, sostitutiva di quella scaduta allegata all’offerta. Rifacendosi all’indirizzo espresso da Consiglio di Stato, sez. III, n. 1707/2025, il Collegio ha ritenuto che: la produzione tardiva della certificazione è ammissibile in quanto non modifica il contenuto tecnico dell’offerta, ma si limita a documentare un requisito dichiarato; la scadenza in corso di gara della certificazione non è causa di invalidità dell’offerta, se il documento era valido alla data di presentazione.

Questo passaggio evidenzia un approccio funzionalista al soccorso istruttorio, volto a salvaguardare la validità dell’offerta nei limiti in cui non si incida sulla par condicio.

Effetti della decisione: annullamento e subentro. Sul piano degli effetti, il TAR adotta una misura incisiva: dispone l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di Hitech e il subentro della ricorrente Converge, a conferma del fatto che l’offerta risultata illegittima non poteva essere sanata né sostituita. Questa statuizione si fonda sulla legittimazione sostitutiva della ricorrente, che risultava seconda in graduatoria, e sulla grave illegittimità accertata in capo all’aggiudicataria, che giustifica l’intervento ripristinatorio in forma specifica.

Conclusioni. La pronuncia in commento fornisce un’applicazione rigorosa e coerente dei principi che regolano l’affidamento delle commesse pubbliche, riaffermando: l’inviolabilità del contenuto tecnico dell’offerta; la tassatività delle cause di esclusione; l’inammissibilità di modifiche sostanziali tramite soccorso istruttorio; la centralità del principio di parità di trattamento e trasparenza.

La decisione costituisce, pertanto, un utile riferimento per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici nella delicata fase di redazione e verifica delle offerte, suggerendo massima attenzione nella corrispondenza tra documentazione certificativa e contenuto dell’offerta tecnica.


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Riccardo Renzi

Funzionario della Pubblica Amministrazione a Comune di Fermo
Istruttore direttivo presso Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo, membro dei comitati scientifici e di redazione delle riviste Menabò, Notizie Geopolitiche, Scholia e Il Polo – Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti”, e Socio Corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche. Ha all'attivo più di 500 pubblicazioni tra scientifiche e di divulgazione, per quanto concerne il diritto collabora con Italia Appalti, Altalex, Jus101, Opinio Juris, Ratio Iuris, Molto Comuni, Italia Ius, Terzultima Fermata e Salvis Juribus.

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