Vendita con patto di riscatto

Vendita con patto di riscatto

Sommario: 1. Nozione, struttura e ambiti di applicazione della vendita con patto di riscatto – 2. Natura giuridica del riscatto convenzionale – 3. La posizione giuridica dell’acquirente – 4. La posizione giuridica del venditore – 5. Diritto di riscatto, cessione della posizione contrattuale e fallimento – 6. Gli effetti dell’esercizio del riscatto

 

1. Nozione, struttura e ambiti di applicazione della vendita con patto di riscatto

La vendita con patto di riscatto, come delineata espressamente dal legislatore agli articoli 1500 e seguenti del codice civile, rappresenta una figura contrattuale tipica caratterizzata dalla previsione, all’interno del contratto di vendita, di una clausola specifica denominata riscatto convenzionale, in virtù della quale il venditore, al momento della conclusione del contratto, si riserva il diritto di riacquistare il medesimo bene entro un termine stabilito, mediante la restituzione all’acquirente sia del prezzo corrisposto per la cessione sia delle eventuali spese ulteriori sostenute in relazione al bene. La funzione principale della clausola è consentire al venditore di riottenere la proprietà del bene alienato, ricostituendo la situazione anteriore al trasferimento come effetto di un diritto che nasce ab origine dalla struttura del contratto, nel quale è appunto incorporato ilmeccanismo del riscatto.

Il patto di riscatto è applicabile tanto alla vendita mobiliare quanto alla vendita immobiliare e risulta compatibile anche con altri negozi traslativi di diritti reali aventi una struttura causale diversa rispetto alla vendita, come nel caso della permuta, il che permette di cogliere la sua elasticità sistematica e la sua neutralità rispetto alla causa concreta del trasferimento. In linea di massima, l’oggetto del contratto dovrebbe riguardare beni non consumabili dal momento in cui l’eventuale consumo del bene renderebbe impossibile l’esercizio del riscatto e ne frusterebbe la funzione pratica, giacché il ritorno del bene al venditore presuppone la sua persistente esistenza nel patrimonio dell’acquirente, in una condizione tale da consentirne la restituzione.

La vendita con patto di riscatto può rappresentar e per il venditore un utile strumento di monetizzazione, specialmente nelle ipotesi in cui egli sia costretto a vendere taluni beni per ottenere rapidamente liquidità, pur intendendo preservare la possibilità di riacquisirne la titolarità in un momento successivo. Inoltre, il patto di riscatto è stato talvolta inquadrato come strumento di garanzia nell’ambito di operazioni di mutuo solo apparentemente strutturate come vendite, nelle quali un soggetto mutuante, a fronte dell’erogazione di una somma, ottiene la proprietà del bene, lasciando al mutuatario-venditore il potere di riacquisto secondo il paradigma del riscatto. Si tratterebbe, in tale ricostruzione, di operazioni solo nominalmente definibili vendite, le quali mascherano l’esistenza di un vero e proprio contratto di mutuo tra privati, con l’ulteriore conseguenza di sollevare delicate questioni in punto di possibili profili usurari perchè il ritorno del bene e la struttura restitutoria potrebbero essere alterati da pattuizioni economiche sproporzionate in contrasto con il divieto del patto commissorio.

2. Natura giuridica del riscatto convenzionale

La natura giuridica del riscatto convenzionale è da tempo oggetto di controversie in dottrina e giurisprudenza e le principali impostazioni si articolano attorno a quattro grandi ricostruzioni. Una prima impostazione, la teoria del negozio condizionato, seguita da una parte della dottrina e dalla giurisprudenza anche di legittimità, configura la vendita con patto di riscatto come un negozio sottoposto a condizione risolutiva potestativa, nel quale la condizione consisterebbe nella manifestazione di volontà del venditore diretta all’esercizio del riscatto, atto che, pur non avendo natura negoziale in senso pieno, determinerebbe la risoluzione retroattiva degli effetti del contratto producendo l’immediato ritorno del bene nel patrimonio dell’alienante. In questo senso si sostiene che la potestatività della condizione derivi dal fatto che l’avveramento dipende dal mero volere del venditor  ma senza degradare in una meramente potestativa vietata poiché l’atto di riscatto comporta una valutazione di interesse e l’adempimento di obblighi restitutori e quindi non è riducibile al volontà priva di contenuto causale. A tale riguardo, parte della Dottrina ritiene che non potrebbe mai trattarsi di condizione risolutivamente potestativa, proprio perché l’atto di riscatto presuppone una ponderazione e una motivazione economico-giuridica.

Un secondo orientamento, che inquadra il riscatto come diritto potestativo di recesso, riferibile ad altra parte della dottrina e a una risalente pronuncia giurisprudenziale, considera l’atto di esercizio del riscatto alla stregua di un recesso che determina la cessazione degli effetti della vendita con efficacia ex tunc in via del tutto eccezionale rispetto alla regola generale del recesso con effetti ex nunc. Secondo tale ricostruzione, la dichiarazione di esercizio del riscatto, disciplinata dall’articolo 1503 c.c., integrerebbe un atto unilaterale recettizio, ossia destinato a produrre effetti dal momento della ricezione da parte dell’acquirente comportando lo scioglimento del contratto con effetto retroattivo; si tratta, tuttavia, di una tesi che, pur suggestiva, deve misurarsi con i profili di compatibilità rispetto ai vincoli posti dalla disciplina positiva, la quale, in taluni passaggi, sembra preferire il linguaggio della risoluzione condizionale e della retroversione piuttosto che quello del recesso.

Una terza tesi è quella del riscatto come potere unilaterale di revoca, secondo la quale la vendita alla quale sia convenzionalmente apposto un diritto di riscatto non integrerebbe un unico contratto condizionato, bensì due distinti e autonomi, ancorché connessi, regolamenti negoziali, costituiti da un negozio di vendita puro e da un potere di revoca a favore del venditore, il cui esercizio produce lo scioglimento del rapporto di vendita e il riacquisto della proprietà del bene alienato da parte del venditore. Secondo i sostenitori di questa opinione, la tesi della condizione non può essere accettata per almeno due ragioni. In primo luogo, qualora l’intervento delle parti sia orientato a porre nel nulla un negozio giuridico già perfezionato, si verrebbe a configurare un autentico potere di revoca piuttosto che una condizione risolutiva per il fatto che la condizione opera come evento al verificarsi del quale la fattispecie si completa o si risolve, mentre qui l’atto del venditore assume veste di provvedimento unilaterale costitutivo di scioglimento. In secondo luogo, il riscatto così concepito non produce effetti pienamente retroattivi, sia perché il venditore, ai sensi dell’articolo 1505 c.c., è obbligato entro certi limiti a mantenere intatte le locazioni eventualmente concluse dall’acquirente, con la conseguenza che alcuni effetti di godimento perdurano nonostante la retroversione della proprietà, sia perché il venditore  deve corrispondere il rimborso integrale delle spese e di ogni ulteriore costo sostenuto dall’acquirente oltre al prezzo pagato dall’acquirente.

Un’ulteriore tesi è quella del negozio giuridico autonomo, la quale concepisce il diritto di riscatto dell’alienante come un negozio sui generis autonomamente tipizzato dall’ordinamento, distinto dalla vendita e non riducibile né alla condizione né al recesso né alla revoca ma dotato di una sua struttura propria che combina un titolo di trasferimento immediato e un titolo di retrocessione potenziale, con regole specifiche quanto alla forma dell’atto, agli effetti verso terzi, alle obbligazioni restitutorie e ai termini di esercizio. In questo quadro, il riscatto assume i tratti di un diritto potestativo che opera su un rapporto già perfezionato e lo estingue retrocedendo gli effetti principali, senza per questo coincidere con istituti generali di scioglimento e trova ragione nella scelta del legislatore di predisporre un modulo tipico di circolazione reversibile della proprietà.

3. La posizione giuridica dell’acquirente

Passando alla situazione giuridica dell’acquirente, è necessario rilevare che il compratore di un bene acquistato con patto di riscatto diviene titolare di un diritto di proprietà la cui sfera di esercizio risulta limitata per l’esistenza, sul medesimo bene, del corrispondente potere del venditore di determinare il rientro del bene nel proprio patrimonio mediante una manifestazione unilaterale di volontà che attiva il meccanismo del riscatto. La dottrina ha qualificato in vario modo la posizione del compratore: per alcuni autori, si tratterebbe di una proprietà temporanea, prospettiva che, per essere sostenuta, presuppone l’ammissibilità nel nostro ordinamento di una figura di proprietà temporalmente limitata che si estingue al verificarsi del termine convenuto o dell’atto di riscatto, così da consentire di considerare la fattispecie come un’importante ipotesi casistica di proprietà a durata incerta ma circoscritta. In altri termini, assumendo che un diritto dominicale limitato sia configurabile, si giunge alla conclusione che l’acquirente goda di una titolarità piena quanto ai poteri di uso e disposizione ma esposta ab origine a una potenziale cessazione per effetto dell’esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore.

Secondo altro, e più condivisibile, orientamento il diritto dell’acquirente sarebbe invece configurabile quale diritto condizionato che determina una proprietà risolubile poiché la concreta durata del diritto dominicale non potrebbe essere valutata ex ante in modo determinato ma solo successivamente al momento in cui l’alienante decida di esercitare il diritto pattizio di riscatto. In tale ricostruzione, la proprietà dell’acquirente è piena e attuale ma risulta essere gravata da un vincolo risolutivo che si attiva al verificarsi dell’atto unilaterale di riscatto e che produce la retroversione del bene, lasciando tuttavia sussistere alcuni effetti eventualmente prodotti dall’acquirente in relazione a rapporti di godimento sorti in buona fede e nei limiti previsti dalla legge, a conferma di una retroattività non assoluta. Al di là della preferenza per l’una o l’altra teoria, sembra comunque non negabile che l’acquirente di una vendita con patto di riscatto acquisti un autentico diritto di proprietà e che tale diritto si esponga a una condizione di possibile dissoluzione che ne incide la stabilità ma non ne svuota la sostanza dominicale fino al momento dell’eventuale esercizio del riscatto.

4. La posizione giuridica del venditore

La posizione giuridica del venditore, per effetto della stipulazione della vendita con patto di riscatto, assume contorni problematici ed è oggetto di controversie sia in dottrina sia in giurisprudenza, soprattutto con riferimento alla natura reale o personale del diritto vantato dall’alienante nei confronti dell’acquirente e dei terzi.

Non è certo se, antecedentemente all’esercizio del riscatto, il diritto del venditore abbia natura reale, in quanto incidente erga omnes sulla cosa, oppure natura personale, in quanto diritto verso il compratore a ottenere la retrocessione, ma senza immediate incidenze sui terzi. Secondo la tesi preferibile, in capo al venditore sarebbe configurabile un diritto con i connotati tipici della realità stante la possibilità di recupero del bene da parte del riscattante anche nei confronti dei terzi aventi causa dall’acquirente, nei limiti in cui la legge lo consente e con le opposizioni previste, costituirebbe la circostanza decisiva per ricostruire la fattispecie come espressione di un vero e proprio diritto reale in capo al soggetto alienante. In questo senso, il potere del venditore si manifesterebbe come facoltà di incidere direttamente sulla titolarità del bene determinando la retroversione della proprietà indipendentemente dalla volontà dei terzi subacquirenti, salvi i casi di tutela della buona fede e delle iscrizioni e trascrizioni opponibili.

La riconduzione del diritto di riscatto alla categoria dei diritti reali non elimina, tuttavia, i problemi connessi al suo esercizio in rapporto alla circolazione del bene e alla tutela dell’affidamento dei terzi, che il legislatore ha regolato attraverso il sistema pubblicitario e mediante previsioni specifiche in tema di effetti del riscatto sulle locazioni e sull’obbligo di rimborso delle spese. Il dettato normativo, infatti, mostra che il riscatto, pur producendo una retroversione degli effetti principali della vendita non travolge tutte le situazioni di fatto e di diritto create dall’acquirente le quali possono talora sopravvivere, come nel caso delle locazioni che il venditore deve mantenere entro i limiti previsti dall’articolo 1505, e che rivelano una tutela dell’affidamento e della funzionalità del bene nella sua economia d’uso. Ne deriva che la natura reale del diritto del venditore coesiste con una disciplina che tempera la retroattività e bilancia gli interessi dei soggetti coinvolti nella circolazione del bene, confermando la finalità di certezza e di equilibrio perseguita dal legislatore.

5. Diritto di riscatto, cessione della posizione contrattuale e fallimento

La Suprema Corte ha chiarito che, a seguito della dichiarazione di fallimento del venditore, il curatore fallimentare subentra nell’esercizio del diritto di riscatto in sostituzione del fallito e ciò perché il riscatto pur essendo un diritto potestativo strutturalmente inerente alla posizione giuridica dell’alienante, viene ricompreso nell’attivo fallimentare quale situazione soggettiva che incide sul patrimonio e sui rapporti contrattuali del debitore e dunque rientra nei poteri di amministrazione e gestione del curatore.

Tale precisazione si collega immediatamente alla questione della cedibilità e della rinuncia al diritto di riscatto, rispetto alla quale la natura che si riconosce alla posizione giuridica dell’alienante assume rilievo decisivo dal momento in cui essendo il diritto di riscatto un diritto potestativo e, perciò, funzionalmente ed inscindibilmente legato all’intero rapporto contrattuale di vendita cui accede, deve ritenersi inammissibile la cessione autonoma del diritto di riscatto separatamente dal resto del contratto perché ciò altererebbe la correlazione tra il potere di risoluzione convenzionale della vendita e l’assetto di interessi originariamente stabilito dalle parti.

Questa intrasmissibilità, tuttavia, non ha carattere assoluto, nel senso che non nega in radice la possibilità che il risultato pratico del trasferimento della posizione di riscattante possa essere raggiunto mediante strumenti tipici differenti dalla cessione isolata del diritto potestativo: la dottrina dominante individua, infatti, il mezzo giuridico appropriato nella cessione dell’intera posizione contrattuale, cioè nella vera e propria cessione del contratto di vendita con patto di riscatto che consente al terzo subentrante di rivestire identicamente la collocazione soggettiva dell’originario venditore titolare del riscatto.

In questa prospettiva, è imprescindibile l’esplicito e formale consenso dell’altro contraente ceduto, cioè dell’acquirente, atteso che la struttura della cessione del contratto, ai sensi dei principi generali, richiede il consenso del contraente ceduto quale condizione di validità ed efficacia del trasferimento della posizione contrattuale così da preservare l’equilibrio sinallagmatico e le garanzie di entrambe le parti.

In ragione di tali premesse, l’ipotesi di una cessione autonoma del solo diritto di riscatto, anche solo in via teorica, determinerebbe l’insorgenza di questioni giuridiche insormontabili, perché si avrebbe un diritto esercitato dal cessionario che, al contempo, ripristinerebbe la situazione precedente a vantaggio di soggetto diverso dall’effettivo titolare della posizione contrattuale complessiva con il risultato di rendere sostanzialmente inutile o incoerente l’esercizio stesso da parte del cessionario-riscattante. L’ingresso di un terzo estraneo, privo di subentro nella totalità della posizione contrattuale del venditore, altererebbe la struttura soggettiva del rapporto che può modificarsi solo a condizione che l’acquirente presti formale consenso alla cessione e che sia ceduta globalmente la posizione contrattuale, non essendo ancora integralmente esauriti gli effetti del patto di riscatto. È, inoltre, opportuno ricordare che il compratore, anche se acquista con patto di riscatto, diviene immediatamente titolare del diritto di proprietà sulla cosa e acquisisce tutte le prerogative dominicali proprie del proprietario, sebbene il suo diritto trovi un limite legale nella possibile retrocessione del bene al venditore per effetto dell’esercizio del riscatto.

6. Gli effetti dell’esercizio del riscatto

L’esercizio del riscatto determina il ripristino della situazione anteriore alla vendita con efficacia retroattiva come dispone l’articolo 1505 del codice civile, in forza del quale la cosa deve essere riconsegnata libera da pesi e ipoteche che l’abbiano gravata nel frattempo.

Si produce, dunque, un effetto risolutorio automatico del contratto di vendita, con una retroattività che, tuttavia, è parziale, poiché il riscattante è tenuto a mantenere ferme le locazioni che l’acquirente abbia eventualmente stipulato senza frode in favore di terzi, purché abbiano data certa e siano convenute per un tempo non superiore a tre anni; questo limite alla retroattività piena mira a contemperare la tutela dell’alienante con la stabilità dei rapporti di godimento legittimamente instaurati dall’acquirente.

È essenziale sottolineare che il riscattante non deve in alcun caso considerarsi avente causa dell’acquirente riscattato: l’effetto del riscatto non costituisce un contronegozio di ritrasferimento in favore dell’originario alienante ma rappresenta una risoluzione della vendita che pone nel nulla il contratto originario, ripristinando lo status precedente e comportando un mero ritorno della titolarità senza che possa configurarsi un nuovo acquisto derivativo dall’acquirente. Ne deriva che il venditore, una volta esercitato il riscatto, può agire tanto nei confronti del compratore quanto nei confronti di eventuali subacquirenti, alla luce dell’effetto risolutorio che incide a cascata sui trasferimenti successivi, ferma restando la tutela dei terzi di buona fede nei limiti e con le modalità previste dalla trascrizione e dalle norme sulla circolazione dei beni.

Una parte autorevole della dottrina ha precisato che per effetto del riscatto si verifica un ripristino della posizione giuridica del venditore in relazione al bene, tale da configurare un riacquisto non come ritrasferimento in senso tecnico, ma come mero ritorno del diritto nella sfera giuridica dell’alienante, con una parentesi temporale intermedia in cui la proprietà è rimasta nel patrimonio dell’acquirente e poi rientra nel patrimonio del venditore riscattante con l’esercizio del riscatto, senza con ciò negare la titolarità interinale del compratore. Questa impostazione consente di esaminare un’interessante questione di collegamento tra diritto di riscatto e regime di comunione legale dei coniugi: se al momento della vendita il venditore era coniugato in comunione legale, l’esercizio del riscatto, in virtù della retroattività fisiologica del meccanismo, comporta il ripristino del medesimo regime patrimoniale ante vendita, con la conseguenza che il bene ritorna a essere soggetto alla comunione legale. Il patto di riscatto deve rispettare i medesimi requisiti di forma del contratto principale di vendita, e dunque è inderogabilmente necessaria la forma scritta, essendo un patto che incide su diritti reali e su effetti traslativi. È oggetto di vivo contrasto dottrinale e giurisprudenziale la possibilità di stipulare il patto di riscatto in un momento successivo alla conclusione della vendita: secondo una prima tesi, alle parti non sarebbe preclusa tale facoltà, poiché la pattuizione successiva costituirebbe una mera modifica oggettiva convenzionale dell’assetto negoziale; secondo un’altra teoria, parzialmente differente, il patto di riscatto successivo assumerebbe la natura di un’innovazione oggettiva dell’originario regolamento contrattuale, idonea a estinguere il precedente assetto degli interessi e a sostituirlo con uno nuovo.

Tale orientamento, sebbene abbia una sua coerenza interna, non risulta pienamente convincente, atteso che la novazione è fenomeno tipico delle obbligazioni e non dei contratti in senso lato, e presuppone l’estinzione e la sostituzione dell’obbligazione, mentre il patto di riscatto è una clausola che interviene sulla causa e sugli effetti di un contratto reale. La teoria prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, sostiene che il negozio di vendita e il patto di riscatto costituiscano un unicum inscindibile, espressione di una fattispecie giuridica unitaria che funziona come combinazione di trasferimento e potere risolutivo convenzionale, e il funzionamento coerente di tale fattispecie postula che il patto sia convenuto contestualmente alla vendita.

L’inserimento di un patto successivo determinerebbe, allora, un fenomeno giuridico idoneo a modificare ex novo gli effetti di un negozio già concluso, potendo sì essere qualificato come diversa pattuizione, ma non come autentico riscatto convenzionale in senso tecnico.


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Paolo Balestrazzi

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