Cass. Civ., sez. II, 11 maggio 2016, n. 9662

Cass. Civ., sez. II, 11 maggio 2016, n. 9662

Cass. Civ., sez. II, 11 maggio 2016, n. 9662

In materia di compravendita immobiliare, del danno derivante all’acquirente dall’omesso rilievo di trascrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto rispondono, in solido, il notaio rogante che abbia omesso di eseguire le necessarie visure ed il venditore che abbia mendacemente garantito la libertà del bene da gravami.

Invero, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti (pure se diversi siano i titoli di responsabilità di costoro, e siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ovvero inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato), tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido.


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