Cassazione civile, sez. lav., 06 giugno 2011,  n. 12209

Cassazione civile, sez. lav., 06 giugno 2011, n. 12209

Cassazione civile, sez. lav., 06 giugno 2011,  n. 12209

In tema di previdenza forense, è coerente con la facoltà di optare per il sistema contributivo (in quanto comportante un palese ampliamento dell’area di utilizzabilità a fini pensionistici dei contributi versati legittimamente alla Cassa) la contestuale previsione (art. 4, comma 1, del regolamento della Cassa) della non restituibilità dei contributi medesimi; pertanto, al pari della opzione per il contributivo, la previsione della non restituibilità dei contributi risulta rispettosa dei limiti, idonea ad abrogare tacitamente la contraria previsione (di cui all’art. 21 l. n. 576/80) del diritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili a fini pensionistici. Né può derivarne la lesione di diritti quesiti (presupponente la loro maturazione prima del provvedimento ablativo), ovvero di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, posto che la previsione della non restituibilità dei contributi legittimamente versati risulta coerente, da un lato, con la regola generale e, dall’altro con la previsione contestuale della facoltà di optare, a condizioni di maggior favore, per il sistema contributivo di calcolo della pensione.


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