Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Allorio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 11

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Anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, l’avvocato deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi, adempiendo alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi pena la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale.


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