Tribunale di Reggio Emilia, sez. I Civile, 30 marzo 2016, n. 434

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Le ferie consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione di esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendo, tra l’altro, allo stesso, di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale: motivo per cui il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana.

Di conseguenza, è stata riconosciuta assimilabile a quella del marito, e quindi meritevole di tutela, la posizione della moglie, seppur soggetto non direttamente coinvolto nel sinistro, sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata.


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