Tribunale Torino, sez. VI, 09 marzo 2016,  n. 1354

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L’assicurazione sulla vita imposta al mutuatario dall’art. 54 d.P.R. 180/1950, non derivando dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, va assimilata alla voce “imposte e tasse” e cioè a tutti i costi imposti dalla legge che non possono essere inclusi nel calcolo del t.e.g.m..


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