Fattura: non prova il credito se contestata dal debitore

Fattura: non prova il credito se contestata dal debitore

Cass. Civ., sez. II, 12 gennaio 2016, n. 299

L’emissione di una fattura, per quanto autorizzi il creditore a richiedere, in prima battuta, un decreto ingiuntivo, non ha alcun valore di prova circa l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e, quindi, dell’esistenza di un debito: si tratta, infatti, di un documento formato unilateralmente dal creditore stesso il quale, se vorrà far valere il proprio diritto, dovrà ricorrere ad altre prove.

Infatti, il valore di prova della fattura è limitato solo ai casi in cui il debitore non contesti il rapporto sottostante (il contratto o qualsiasi altro tipo di causa che ha determinato il debito). Invece, se il debitore contesta l’esistenza del debito, la fattura non ha più alcun valore di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.

La Suprema Corte ha ricordato che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”.

Tuttavia, secondo una parte minoritaria della giurisprudenza, la fattura, essendo un documento commerciale trasmesso al compratore committente e contenente la specifica della prestazione effettuata avente tutte le indicazioni inerenti alla stessa nonché i dati sui prezzi e sulle condizioni e modalità di pagamento, può assumere valore di piena prova, tenuto conto che, essendo esso di sicura autenticità e di intrinseca legalità, è idoneo a provare con certezza la sussistenza del credito. Ciò si verifica, in particolare, qualora la documentazione prodotta evidenzi con chiarezza la prestazione fornita dal creditore al debitore.

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