I contratti collegati al gioco
I debiti di gioco disciplinati dagli articoli 1933 ss c.c. sono obbligazioni naturali.
L’articolo 1933 c.c. rubricato “Mancanza di azione” afferma che: “Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia alcuna frode.”
La norma fa espresso riferimento ad una obbligazione naturale, ovvero, ad uno di quei casi in cui la legge non ammette azione, ma esclude la ripetibilità di ciò che è stato spontaneamente prestato da un soggetto capace.
Danno luogo, invece, ad obbligazione civile le scommesse sportive e le lotterie autorizzate.
Gli articoli 1934 e 1935 c.c., infatti, affermano che rispetto alle scommesse sportive e alle lotterie autorizzate è ammessa azione.
Se il gioco tollerato, ad eccezione di quanto previsto dalle norme prima menzionate, è pacifico sia un’obbligazione naturale, invece, è oggetto di discussione la natura giuridica del contratto “collegato” al gioco.
Secondo la giurisprudenza, i contratti collegati al gioco, si pensi al mutuo concesso per giocare o continuare, alla consegna di fiches da parte del casinò in cambio di un assegno bancario, sono dei contratti conclusi da un soggetto che è terzo rispetto al gioco, un soggetto che non ha interesse al gioco e non assume, quindi, il rischio del gioco.
L’assenza di una diretta correlazione con l’interesse al gioco evidenzia come da questo contratto non nasca un’obbligazione naturale, ma un’obbligazione civile.
Affinchè il prestito di denaro o di fiches possa dare vita ad un’attività di gioco, è necessaria la partecipazione diretta del mutuante, ad esempio il casinò, all’attività di gioco in qualità di antagonista del mutuatario, come giocatore o, comunque, come un soggetto che “partecipa” alla giocata e ne condivide il rischio.
La verifica per estendere il regime dell’obbligazione naturale ai contratti collegati al gioco deve essere rigorosa.
Se la causa del contratto è assorbita dal gioco, è chiaro che non si è in presenza di un’obbligazione naturale, ma di un’obbligazione giuridicamente vincolante.
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Michela Falcone
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