La prescrizione dell’azione esecutiva

La prescrizione dell’azione esecutiva

L’azione esecutiva si prescrive quando si prescrive il diritto che il creditore intende soddisfare [1]: il termine di prescrizione è, tuttavia, strettamente collegato alla natura del titolo esecutivo che ne accerta l’esistenza (ove il diritto è consacrato in un titolo esecutivo il termine di prescrizione cessa, quindi, di essere quello del diritto in sé considerato e si trasforma nel termine previsto per l’esercizio dell’azione in virtù del titolo esecutivo di riferimento).

La questione è la seguente: la notificazione del precetto prima, e l’instaurazione del processo esecutivo poi, producono l’interruzione del termine di prescrizione del diritto consacrato nel titolo esecutivo?

L’articolo 2943, al primo comma, stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

Il precetto, di cui all’articolo 480 c.p.c., consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata: costituisce un atto prodromico all’esecuzione e la notificazione dello stesso, per il fatto che non determina la pendenza del processo, comporta l’interruzione istantanea del termine di prescrizione, al pari di un qualunque atto di costituzione in mora del debitore [2].

È dubbio, invece, se il termine di prescrizione decorra in pendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi proposti in via preventiva.

Dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che la proposizione di una opposizione preventiva non vale di per sé ad attribuire al precetto un effetto interruttivo della prescrizione di carattere permanente, ma ciò che rileva è il comportamento processuale che il creditore opposto abbia assunto nel corso della causa.

Nel caso di espropriazione forzata, dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che l’effetto interruttivo permanente della prescrizione cessi, di regola, con la definitività del provvedimento che dichiara estinto il progetto di distribuzione [3], ovvero, nel caso in cui sia stata proposta una controversia distributiva, quando essa sia stata risolta con decisione irrevocabile [4].

 

 

 

 

 


Note bibliografiche
[1] A. M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Wolters Kluver, Milano, 2015, pp. 30 e ss..
[2] Cass., sent. n. 11180 del 7 maggio 2008.
[3] A. M. Soldi, Op. cit., p. 32.
[4] Cass., sent. n. 1013 del 9 aprile 1973, Cass., sent. n. 2534 del 23 aprile 1982, in Giust. civ., 1982, I, 2727.

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Avv. Tullio Facciolini

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