L’art. 149 c.d.a: la procedura di risarcimento diretto. Il processo liquidativo CARD

L’art. 149 c.d.a: la procedura di risarcimento diretto. Il processo liquidativo CARD

Una volta che l’assicurato denuncia il sinistro alla propria assicurazione, la stessa avrà l’onere di avviare il processo Card, e verrà coinvolta anche la compagnia di controparte.

Nel caso di cai a firma congiunta, la responsabilità sarà consolidata come riportata in denuncia, dopo pochi giorni e così potrà iniziare il processo liquidativo.

A tal proposito, giova ribadire e precisare che la cai doppia firma, sottoscritta dai conducenti coinvolti e completa in ogni sua parte, compresa la data, nel nostro ordinamento ha il valore di un accordo stragiudiziale tra le parti ed, a norma dell’art. 2735 cod. civ., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale[1], dove si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.[2]

Convenzionalmente gli unici elementi in grado di superare quanto riportato sul modulo cai doppia firma sono, un formale atto di disconoscimento della firma apposta sul modulo cai davanti l’Autorità giudiziaria; un verbale delle Autorità di polizia con sanzione a carico di uno o entrambi i conducenti tale da superare quanto emerge dal modulo di constatazione amichevole; dichiarazione postuma sulla dinamica del sinistro con assunzione di responsabilità ed in fine, il report della scatola nera che con la geolocalizzazione va in contrasto con quanto dichiarato nel modulo cai.

Di contro, nel caso di cai mono firma, inizierà un vero e proprio processo, in quanto ciò che l’impresa avrà a disposizione inizialmente sarà la sola versione della dinamica del proprio assicurato, che contrasterà con quella fornita dalla controparte.

Infatti, tra i primi atti da compiere, ci sarà quello di richiedere la presenza di testimoni che hanno assistito all’incidente e, mentre, disporre la perizia sul veicolo dell’assicurato ed eventualmente richiedere il recupero del verbale delle autorità intervenute.

In questo caso, in 30 giorni l’impresa dovrà recuperare tutta la documentazione probatoria che dovrà essere inviata in Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per lo scambio documentale con la compagnia di controparte.

Nei 20 giorni successivi, entrambe le compagnie dovranno valutare tutta la documentazione di controparte e alla luce di ciò, nei 10 giorni successivi, inviare in Ania la propria decisione, ovvero dichiarare la negazione evento o la non applicabilità della card.

La decisione che l’impresa di assicurazione può portare avanti, potrà essere solo uguale a quella già inviata in fase di inizio del processo, oppure peggiorativa.

La decisione sarà presa da entrambe le compagnie secondo la documentazione probatoria presente in nel sinistro, nonché secondo le regole convenzionali.

Tale decisione però, può essere contestata dalla compagnia di controparte andando a richiedere l’intervento dell’arbitro al fine di emettere un lodo che vada a valutare la documentazione prodotta ed emetterà un lodo con la propria decisione.

In base alla decisione del lodo, la compagnia che avrà perso il processo card riceverà una sanzione dall’Ivass per non aver interpretato ed applicato correttamente le regole convenzionali in fase decisionale.

In merito al lodo, lo stesso può essere contestato solo se si tratta di un vizio di forma. In questo caso si aprirà una nuova fase del processo, c.d. Concard che vedrà interessato l’arbitro, il quale visionerà nuovamente la documentazione, nonché il lodo ed emetterà un nuovo lodo sanando eventuali vizi di forma presenti nel precedente.

Anche in questo caso, se la compagnia che ha adito il Concard lo ha fatto senza una giusta causa, riceverà una sanziona dall’Ivass.

Una volta definita la responsabilità del sinistro si passerà alla liquidazione del danno.

In questo caso, entro il termine di durata del processo, ovvero 30 o 60 giorni, la compagnia assicurativa, sulla base della responsabilità e della perizia, dovrà formulare un’offerta al proprio assicurato che la dovrà ricevere entro 15 giorni dall’accettazione[3].

 

 

 

 

 


[1] Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 4007 del 27.2.2004
[2] Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/07/2010 n° 16376
[3] Hazan M., “Guida all’indennizzo diretto e alle altre procedure liquidative”, Giuffrè Editore, 2007.

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