Multa Scout Speed: quando non pagarla

Multa Scout Speed: quando non pagarla

Giudice di Pace di Reggio Emilia, sentenza n. 57/2019

Annullato il verbale per eccesso di velocità rilevata con lo scout speed per mancanza degli estremi del decreto autorizzativo del Prefetto.

 

La vicenda. Il caso in questione riguarda un automobilista al quale è stato notificato un verbale di violazione al codice della strada per eccesso di velocità (art. 142, comma 8 C.d.S.). Fin qui niente di strano, senonché il rilevamento della velocità è stato effettuato in modalità dinamica con il famigerato “Scout Speed”. L’automobilista impugnava il predetto verbale innanzi al Giudice di Pace lamentando l’omessa indicazione degli estremi del decreto prefettizio che autorizzava la rilevazione della velocità con mezzi elettronici nel luogo in cui è stata accertata l’opposta violazione.

Natura dello Scout Speed: rientra nella categoria autovelox, in particolare mobili. Principalmente è possibile distinguere gli autovelox mobili, ossia a carattere temporaneo, da quelli fissi, ossia a carattere temporaneo. Uno strumento come lo Scout Speed non può considerarsi un tertium genus poiché si presenta come un autovelox mobile, mentre ad essere dinamica è soltanto la modalità di misurazione della velocità. (Sentenza 22 novembre 2018, Tribunale di Paola).

Omessa indicazione del decreto prefettizio nel verbale di accertamento. Appurata la natura di autovelox dello Scout Speed, occorre verificare se sia possibile applicare all’utilizzo di detto dispositivo il portato normativo di cui all’art. 4 del Decreto Legge 20/06/2002, G.U. 21/06/2002 n. 144. Lo stesso al comma 1 recita : “Sulle autostrade e sulle strada extraurbane principali di cui all’art. 1, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite da Ministero dell’Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.

Molto spesso l’ente accertatore eccepisce che lo Scout Speed, trattandosi di dispositivo mobile di misurazione della velocità in “maniera dinamica”, non rientrerebbe tra le postazioni cui fa riferimento il decreto in esame.

Già da una prima interpretazione letterale dell’art 4 del Decreto Legge 20/06/2002, G.U. 21/06/2002 n. 144, tuttavia, emerge in modo solare la pacifica applicabilità della norma de qua al tipo di accertamento in esame. Si legge infatti che è consentito agli organi di polizia utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico” sulle strade individuate in apposito decreto prefettizio ove la vocale “o” viene chiaramente indicata in modo disgiuntivo e ove la parola “utilizzo” non limita la portata del disposto normativo ad un tipo o ad un genere specifico di apparecchio di controllo della misurazione della velocità (mobile o fisso) e neppure ad un tipo specifico di modalità di misurazione (statica o dinamica) ricomprendendo invece tutti i “dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico”.

Violazione del generale diritto di difesa. L’utilizzo da parte degli organi accertatori dello Scout Speed rientra nel disposto della predetta norma, con la conseguenza che, così come ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n 26441 del 20/12/16, “la mancata indicazione degli estremi del decreto Prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione”.

In tal modo concludendo, il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con sentenza 57/2019 del 16/01/19, ha disposto l’annullamento dell’opposto verbale di violazione al codice della strada.


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