Ne bis in idem: violenza sessuale e maltrattamenti

Ne bis in idem: violenza sessuale e maltrattamenti

Tizio, “imputato del reato previsto e punito dagli art. 81 cpv, 609 septies c.4 n.4), 94 e 609bis c.p., perché, con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, in stato di ubriachezza abituale, costringeva in molteplici occasioni la moglie a congiungersi carnalmente con lui, minacciandola di picchiarla nel caso si fosse rifiutata; in particolare, in un episodio, dapprima colpendola al volto con un braccio e in seguito spingendola verso il balcone, minacciando di buttarla giù nonché lasciandola per circa un’ora sul pianerottolo del condominio, costringeva la donna a subire un rapporto sessuale per porre fine a tale situazione, con recidiva reiterata infraquinquennale,”  veniva condannato con sentenza del Tribunale di Rovigo, emessa in data  19.12.2013, alla pena di anni 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarato interdetto dai pubblici uffici e interdetto legale per la durata della pena, ai sensi degli art. 28 ss c.p., e interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio inerente la tutela e curatela, con conseguente perdita del diritto agli alimenti e alla successione della persona offesa, ai sensi dell’art. 609 nonies n. 2 e 3 c.p., condannato altresì al risarcimento del danno subito dalla parte civile per la cui liquidazione le parti venivano rimesse avanti il giudice civile, (alla parte civile veniva liquidata una provvisionale pari a € 20.000,00 immediatamente esecutiva), condannato altresì a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e di difesa, liquidate in € 2.500,00, oltre ad accessori di legge. Il difensore interponeva formale appello avverso la suindicata sentenza.

Il Tribunale di Rovigo ha ritenuto raggiunta la prova della personale responsabilità del prevenuto in ordine al capo d’imputazione, sulla base della deposizione della parte offesa costituita parte civile nel processo ritenuta attendibile.

Vi è altresì che in data 18.07.2013 il Pubblico Ministero contestava all’imputato la procedibilità d’ufficio del delitto riportato nel capo d’imputazione e costituito dall’art. 572 c.p., già giudicato con sentenza del GUP di Rovigo del 17.11.2010 e parzialmente riformato dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza in data 20.4.2012 irrevocabile il 19.6.2012.

L’istruzione dibattimentale veniva assunta mutando ben due volte la composizione Collegiale, in ogni caso la difesa prestava il proprio consenso a non rinnovare l’assunzione delle prove.

Si evidenzia altresì come il procedimento de quo origini da una denuncia querela presentata dalla costituita parte civile nel gennaio 2010 nei riguardi del marito. Da tale denuncia era partito il procedimento penale definito con rito abbreviato con condanna e per il quale, si legge dagli atti il GUP di Rovigo, e da quanto riportato poi in sentenza, in un primo momento il GUP aveva ritenuto di non far integrare altre contestazioni, restituendo poi gli atti al P.M. affinché procedesse per altri capi d’imputazione il cui risultato è stato proprio il nuovo processo.

Il primo motivo di impugnazione era l’improcedibilità dell’azione penale, stante la grave violazione del principio di ne bis in idem, con conseguente violazione dell’art. 649 c.p.p., già rilevato nel primo giudizio.

Tale principio non trova una copertura testuale nella Costituzione italiana, bensì nelle fonti internazionali di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo in particolare: art. 4 § 1, VII Protocollo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’art. 14 § 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Infatti due sono le principali e più dirette conseguenze della irrevocabilità della sentenza: una negativa cioè il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto quando una persona è stata, in relazione ad esso, già condannata o prosciolta e l’altra positiva, cioè la forza esecutiva della decisione.

Il disposto di cui all’art. 649 c.p.p. ha un’efficacia preclusiva, impedisce quindi la celebrazione di un nuovo processo per il medesimo fatto che sia già oggetto di una decisione irrevocabile ed impone al Giudice di pronunciare in ogni stato e grado del processo sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ex art. 129 c.p.p.

Così il ne bis in idem sostanziale ha una diversa portata del ne bis in idem processuale disciplinato all’art. 649 c.p.p. Diversamente il Collegio di Rovigo pare aver confuso il ne bis in idem processuale con quello sostanziale, quando, nel respingere l’eccezione del difensore, afferma al pari di aderire all’orientamento che ravvisa nel comportamento descritto nel capo d’imputazione il concorso tra la violenza sessuale e i maltrattamenti in famiglia. 

Il collegio ha preso atto che si trattava delle stesse condotte ma hanno tralasciato tutte le altre circostanze rilevate dalla difesa ed in particolare che proprio il P.M. aveva configurato unicamente il reato di cui al 572 c.p. E che il GUP stesso aveva rigettato la richiesta di integrazione prima del rito abbreviato per poi invece restituire gli atti per una nuova imputazione che guarda caso però non è stata arricchita di nessuna altra prova rispetto a quanto egli aveva a processo per il rito conclusosi con sentenza di condanna. Ma ancor più ciò che propende a favore della linea della difesa è la circostanza che sugli stessi fatti è sceso il giudicato.

Il ne bis in idem sostanziale si ispira a ragioni di equità. I due processi hanno ad oggetto lo stesso fatto “storico”, ossia la corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato nei suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e o di persona, quindi si applica il divieto del bis in idem.   Occorre quindi aver cura non tanto del fatto come è stato giuridicamente configurato nel primo giudizio nei suoi elementi, ma quanto che il medesimo fatto risulti nei suoi elementi costitutivi considerati sia nella loro dimensione storico-naturalistica, sia in quella giuridica. Sul punto, le SS.UU. della Cassazione, nella sentenza 42858 del 29 maggio 2014 hanno affermato che “l’efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica e dall’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale”.

Nel caso che ci occupa i comportamenti, ergo i fatti storici, quindi che fondarono la sentenza di condanna del primo giudizio sono gli stessi del secondo giudizio, con diversa configurazione giuridica.

Nel caso de quo appare eclatante la circostanza che trattasi di stessi fatti, così stesse testimonianze in ordine agli stessi fatti, stesso periodo storico, stessi soggetti coinvolti, stesse le condotte, ritenute fondamento del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.

Non importa quindi che divenuta definitiva la sentenza gli stessi comportamenti oggi dovessero essere perseguiti per altro titolo e nella fattispecie quello di cui all’art. 609 bis c.p., perché se così fosse allora non si spiegherebbe perché non consentire al P.M. di integrare i capi d’imputazione per poi restituire gli atti e procedere per altri reati.

Se le condotte a sfondo sessuale sono le uniche a configurare il reato di maltrattamenti, le due fattispecie si pongono in rapporto genere/specie (art. 15 c.p.). Da ciò si evince che il soggetto doveva essere tratto a giudizio una sola volta, per violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie.

 


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