Testamento pubblico: non contestualità tra manifestazione di volontà e riproduzione scritta

Testamento pubblico: non contestualità tra manifestazione di volontà e riproduzione scritta

Con le sentenze n. 1649/2017 e n. 8690/2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della contestualità temporale tra la dichiarazione di volontà del testatore e la riproduzione di essa per iscritto nell’ambito della redazione del testamento pubblico.

La disciplina del testamento pubblico

Il testamento pubblico, previsto dall’art. 603 c.c., è l’atto contenente la manifestazione di ultima volontà di un soggetto; esso è redatto da un notaio con la forma dell’atto pubblico nel rispetto delle formalità prescritte dalla legge.

Tale istituto risponde all’esigenza che la provenienza di detta manifestazione dal testatore sia accertata con la particolare forza probatoria di cui è dotato l’atto pubblico notarile. Il testamento pubblico, infatti, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova delle dichiarazioni del testatore fino a querela di falso.

I requisiti formali e sostanziali sono i seguenti.

a) Il testatore deve dichiarare oralmente la propria volontà al notaio

Il notaio, deve accertarsi della volontà del testatore e, se non la conosce di sua scienza, deve fare ricorso a due fidefacenti, che possono essere anche i testimoni (art. 49 L. notarile). Inoltre, ha il compito di indagare la volontà del testatore e, a tal fine, può rivolgergli delle domande per meglio comprendere il senso e la portata delle sue dichiarazioni. Ancora, ha il compito di precisare eventuali espressioni poco chiare e tradurle nella forma giuridica appropriata. Il tutto senza tradire o influenzare la volontà del testatore (art. 47 L. notarile).

b) La dichiarazione di volontà deve avvenire alla presenza di due testimoni

Tale formalità svolge una funzione di garanzia sotto diversi profili.

In primo luogo, garantisce che la dichiarazione provenga effettivamente dal testatore; in secondo luogo, assicura che il notaio si astenga dall’influenzare in qualsiasi modo la manifestazione di volontà; infine, conferma che detta volontà venga fedelmente riprodotta nell’atto[1].

c) La dichiarazione di volontà espressa dal testatore deve essere redatta per iscritto a cura del notaio[2]

d) Il notaio deve dare lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni

Tale operazione è atta a garantire che il notaio abbia fedelmente riprodotto nell’atto la dichiarazione di volontà del testatore[3].

e) Nel testamento deve essere fatta menzione di ciascuna delle formalità sopra indicate

Lo scopo di tale prescrizione è assicurare la prova dell’adempimento delle formalità e far fede delle stesse fino a querela di falso. La menzione funge da certificazione del compimento della formalità; ove tale indicazione mancasse, l’atto sarebbe invalido e la prova che la formalità è stata effettivamente eseguita non varrebbe ad escludere l’invalidità [4].

f) L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, successivamente a tutte le disposizioni[5]

La sottoscrizione deve essere eseguita dalle parti con l’indicazione del nome e del cognome per esteso; altrimenti il testamento è nullo.

Ai sensi dell’art. 603 comma 3 c.c., qualora il testatore non possa sottoscrivere (ad es. perché analfabeta), o possa farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve farne menzione prima della lettura dell’atto.

La causa impeditiva della sottoscrizione deve effettivamente sussistere. In caso contrario, la dichiarazione deve essere interpretata come rifiuto a sottoscrivere e il testamento è nullo[6].

g) Il testamento, in base al combinato disposto dell’art. 603 comma 2 c.c. e dell’art. 51 L. notarile, deve contenere le indicazioni: del Comune e del luogo del ricevimento (ad es. l’ufficio del notaio); della data e dell’ora della sottoscrizione (in particolare, la data deve indicare in lettere per esteso l’anno, il mese e il giorno)

Ai sensi dell’art. 606 comma 1 c.c. il testamento pubblico è nullo ove manchi la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro.

Nello specifico, il testamento pubblico è nullo nel caso in cui non sia stata data lettura delle disposizioni; oppure qualora manchi la dichiarazione del testatore circa il fatto che quella è la sua volontà testamentaria, nonché la menzione, la riduzione in iscritto e della lettura di tale dichiarazione[7].

Le pronunce della Cassazione

Con le sentenze 1649/2017 e 8690/2019 la S.C. ha affrontato la questione della contestualità temporale tra la dichiarazione di volontà del testatore e la riproduzione di essa per iscritto a cura del notaio.

Nello specifico, in dette decisioni gli Ermellini hanno affermato il principio secondo cui la dichiarazione di volontà del testatore al notaio e ai testimoni, insieme alla conseguente formazione della scheda testamentaria da parte del professionista, e la lettura dell’atto al testatore e ai testimoni non devono necessariamente svolgersi in un unico contesto temporale.

Il testamento, cioè, può ritenersi correttamente redatto, e quindi valido, in tutte le ipotesi in cui il notaio abbia ricevuto la volontà del testatore e redatto l’atto, per poi procedere, in un secondo momento, alla lettura del medesimo, in presenza del testatore e dei testimoni.

La statuizione della S.C. pare trovare il suo fondamento nel tenore letterale del secondo comma dell’art. 603 c.c., che prevede espressamente la presenza dei testimoni e del testatore per le operazioni di dichiarazione di volontà e lettura del testamento, ma non per quella di riduzione in iscritto della volontà testamentaria.

All’atto della dichiarazione della volontà del testatore e a quello della lettura, infatti, la presenza del testatore e dei testimoni è indispensabile per assicurare, da una parte, la spontaneità delle disposizioni e, dall’altra, la corrispondenza di quanto fu scritto con quanto fu dichiarato; ai fini della redazione per iscritto delle dichiarazioni verbali del testatore, invece, la presenza di tali soggetti pare non necessaria.

Partendo da quanto previsto dalla legge, la Cassazione ha desunto che il notaio possa preparare anticipatamente l’atto contenente la volontà precedentemente manifestata dal testatore per poi procedere alla sua lettura in un momento successivo, senza che in tal modo venga inficiata la validità dell’atto pubblico.

Da questo discende che il testamento può ritenersi validamente formato nel caso in cui il notaio abbia incontrato di persona il testatore in una o più occasioni, abbia redatto la scheda testamentaria posteriormente a tali incontri e in un momento ancora successivo abbia proceduto alla lettura dell’atto al testatore e ai testimoni; oppure nel caso in cui il notaio riceva un documento scritto con cui il testatore trasmetta la sua volontà e contemporaneamente incarichi il professionista di redigere l’atto.

Tuttavia, in qualsiasi ipotesi di ricezione della dichiarazione e di redazione della scheda, affinché sia garantita la validità del testamento, è necessario che il notaio, alla lettura dell’atto, faccia esprimere nuovamente al testatore la sua volontà in presenza dei testimoni.

Più precisamente, l’affermazione della volontà da parte del testatore deve essere eseguita anteriormente alla lettura del testamento; questo in quanto la lettura dell’atto rappresenta il momento di conclusione e formazione del medesimo. Inoltre, la dichiarazione di volontà deve essere compiuta in modo chiaro e non fraintendibile, non potendosi ritenere sufficiente la semplice approvazione di quanto letto mediante monosillabi o gesti[8].

In tal modo viene assicurata l’effettiva corrispondenza tra quanto voluto dal testatore e il contenuto del testamento pubblico, oltre che l’assenza di qualsiasi pressione o suggestione da parte del notaio incaricato della stesura dell’atto.

Conclusioni

In conclusione, con le decisioni sopra richiamate la Corte di Cassazione ha affermato che tra la manifestazione della volontà del testatore, la riproduzione della stessa volontà in forma scritta e la successiva lettura del testamento al testatore non deve esserci una stretta contestualità temporale. Dette operazioni, cioè, non devono tutte svolgersi immediatamente senza interruzioni.

Ai fini della validità dell’atto pubblico, è comunque necessario che, al momento della lettura, il testatore manifesti nuovamente la propria volontà in presenza di testimoni in modo chiaro e non equivoco.

 

 


[1] In alcuni casi particolari, ai sensi del quarto comma dell’art. 603 c.c., il testamento deve essere redatto alla presenza di quattro testimoni. Ciò accade quando il testatore: – sia una persona sorda, muta o sordomuta (devono essere, inoltre, rispettate le specifiche disposizioni previste sul punto dalla legge notarile); – sia analfabeta.
Per quanto riguarda, invece, il testamento del cieco, non sono previste formalità diverse da quelle ordinate dalla legge per il testamento pubblico di qualsiasi altra persona non affetta da alcuna infermità.
[2] L’espressione “a cura del notaio”, contenuta nel secondo comma dell’art. 603 c.c., deve essere intesa nel senso che il professionista è incaricato di redigere il testamento, ma la stesura materiale dell’atto può essere compiuta, sotto la direzione del notaio medesimo, da un suo collaboratore, da uno dei testimoni o anche direttamente dal testatore.
[3] La legge notarile, all’art. 51, n. 8, dispone che “il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell’atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il codice civile in ordine ai testamenti”.
Da ciò discende che il notaio può delegare ad altri la lettura dell’atto scritto da lui, ma, se quest’atto è un testamento, egli dovrà sempre darne lettura personalmente, in base a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 603 c.c..
[4] La legge non indica espressamente in quale parte del testamento debba farsi la menzione dell’osservanza delle formalità prescritte. Appare lecito presumere, tuttavia, che essa non possa farsi dopo la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio. La menzione, infatti, forma parte integrante dell’atto testamentario e di essa deve essere data lettura. Pertanto, deve precedere quelle sottoscrizioni che rappresentano la definitiva approvazione e chiusura dell’atto medesimo.
[5] La sottoscrizione dei testimoni è la prova materiale del loro effettivo intervento alla ricezione dell’atto e del loro riconoscimento e approvazione dell’esatta corrispondenza tra la dichiarazione di volontà emessa in loro presenza dal testatore e la redazione per iscritto operata e letta dinanzi ad essi dal notaio.
La sottoscrizione del notaio chiude l’atto da lui ricevuto e conferisce autenticità non solo alle parti dispositive di esso, ma anche alla menzione da lui inseritavi ed alla sottoscrizione di tutte le persone che vi sono intervenute. Essa, quindi, deve necessariamente seguire tutte le altre sottoscrizioni.
[6] Sul punto si veda Cass. 2743/2012, secondo cui “L’obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell’art. 603, terzo comma, c.c. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l’atto, sussiste solamente nell’ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l’impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l’unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell’atto”.
[7] Il testamento pubblico, inoltre, è annullabile in caso di mancanza o inidoneità dei testimoni o dei fidefacenti; di mancata menzione della data, dell’ora, del Comune o del luogo dove l’atto è stato ricevuto; di mancanza della sottoscrizione degli altri partecipanti; di omissione della lettura alla presenza dei testi; di mancanza della menzione delle formalità; di violazione degli artt. 54, 55, 56 e 57 legge notarile.
[8] Nella sentenza n. 1649/2017 la S.C. ha concluso per la validità del testamento, non essendo tale da inficiarne la validità la circostanza che il notaio, prima della redazione dell’atto, avesse preso appunti in occasione di un precedente incontro con la testatrice, posto che il professionista non solo aveva dato lettura dell’atto in presenza della testatrice e dei testimoni, ma lo aveva completato con le postille che la de cuius aveva voluto aggiungere.
Nella pronuncia n. 8690/2019 la Corte ha affermato la validità dell’atto, essendo stato provato in sede di merito che la testatrice avesse ricevuto lettura del testamento redatto dal notaio, annuendo alla presenza dei testimoni, e che quel documento fosse stato sottoscritto sempre alla presenza degli stessi testimoni, che si erano accertati della capacità naturale della testatrice.

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