
Oltre il modello tradizionale: affidamento e adozione nelle famiglie omogenitoriali tra legge e giurisprudenza, quadro normativo, giurisprudenza e prospettive.
Sommario: Premessa – 1. Quadro normativo di riferimento – 2. L’affidamento nelle coppie omogenitoriali – 3. Giurisprudenza e orientamenti consolidati – 4. Affidamento e adozione nel quadro giuridico delle unioni civili – 5. Le novità introdotte dalla Legge n. 37/2026 – 6. Prospettive evolutive
Premessa
L’affidamento e l’adozione del minore nelle famiglie omogenitoriali rappresentano uno dei temi più delicati e dibattuti del diritto di famiglia contemporaneo. In Italia, l’ordinamento non contiene ancora una disciplina organica espressamente dedicata alle coppie dello stesso sesso con figli. Tuttavia, la giurisprudenza e l’evoluzione sociale hanno progressivamente delineato un sistema di tutele fondato sul superiore interesse del minore, principio cardine della Legge n. 184/1983 e delle convenzioni internazionali.
In tale contesto assume rilievo anche la prassi applicativa di un diverso istituto, pur sempre riconducibile alla materia dell’adozione, idoneo a rispondere all’attuale vuoto normativo: l’adozione in casi speciali prevista dall’art. 47 della Legge n. 184/1983.
1. Quadro normativo di riferimento
La disciplina generale in materia di affidamento e adozione è contenuta nella Legge 4 maggio 1983, n. 184, più volte modificata e, da ultimo, integrata dalla Legge 17 marzo 2026, n. 37, che ha introdotto nuovi strumenti di monitoraggio e trasparenza nel sistema degli affidamenti, quali il Registro nazionale delle famiglie affidatarie e i registri istituiti presso i tribunali per i minorenni.
La normativa vigente non opera alcuna distinzione tra famiglie eterosessuali e omosessuali ai fini dell’affidamento. Ne consegue che ogni persona o coppia ritenuta idonea può essere valutata quale affidataria, purché sia garantito il preminente interesse del minore.
Diverso è il quadro relativo all’adozione. Pur permanendo il principio generale sancito dalla Legge n. 184/1983, secondo cui l’adozione piena è istituzionalmente riferita alla famiglia tradizionale fondata sull’unione tra uomo e donna, l’unica via percorribile al di fuori di tale modello è rappresentata dall’art. 47 della medesima legge. Tale disposizione, configurandosi come norma eccezionale, apre potenzialmente la strada anche alle coppie omogenitoriali e alle persone singole.
Resta, tuttavia, una questione di fondo: comprendere per quale ragione una prassi qualificata come eccezionale non possa evolvere in prassi ordinaria, in coerenza con l’evoluzione sociale e con il principio di tutela effettiva del minore. Si tratta di una riflessione che tanto il legislatore quanto la giurisprudenza sono chiamati a compiere.
L’interrogativo assume rilievo sistemico, poiché investe il rapporto tra trasformazioni sociali, adattamento dell’ordinamento e centralità dell’interesse superiore del minore quale parametro assiologico e operativo.
2. L’affidamento nelle coppie omogenitoriali
Secondo gli studi accademici più recenti, l’affidamento e l’adozione in contesti omogenitoriali si collocano all’intersezione di tre ambiti fondamentali:
la disciplina dell’affidamento familiare, che definisce presupposti, finalità e criteri di idoneità;
il riconoscimento dei legami affettivi nelle unioni civili, rilevante ai fini della tutela giuridica delle relazioni di cura;
la tutela della continuità affettiva del minore, quale principio cardine dell’intero sistema minorile.
L’affidamento e l’adozione nelle coppie omogenitoriali dovrebbero essere analizzati alla luce del principio del preminente interesse del minore, attraverso un confronto strutturato tra:
gli ordinamenti stranieri;
la giurisprudenza italiana;
la disciplina dell’adozione in casi speciali prevista dall’art. 47 della Legge n. 184/1983, valorizzandone l’evoluzione da prassi straordinaria a possibile strumento ordinario di tutela.
3. Giurisprudenza e orientamenti consolidati
La giurisprudenza italiana ha progressivamente consolidato alcuni principi cardine in materia di affidamento e di relazioni familiari non eterosessuali, delineando un quadro interpretativo ormai stabile.
Idoneità genitoriale — Non è correlata all’orientamento sessuale del singolo o della coppia, ma costituisce un parametro valutativo ancorato esclusivamente alle competenze affettive, educative e relazionali, da accertare mediante valutazioni tecnico-psicologiche fondate su criteri oggettivi.
Continuità affettiva — Costituisce un valore primario dell’ordinamento minorile. Il minore deve poter mantenere relazioni stabili e non traumaticamente interrotte con le figure che abbiano esercitato, in via continuativa, funzioni genitoriali, indipendentemente dal dato biologico o dalla struttura familiare.
Valutazione caso per caso — I tribunali per i minorenni procedono mediante indagini psicosociali, ascolto del minore ex art. 473-bis.4 c.p.c. e analisi del contesto familiare, secondo un approccio multidisciplinare che esclude automatismi e presunzioni.
I principi richiamati risultano pienamente coerenti con l’impianto della Riforma Cartabia, che ha rafforzato:
l’obbligatorietà dell’ascolto del minore;
la centralità del piano genitoriale quale strumento di valutazione delle capacità educative;
la celerità dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, affidamento e adozione.
Pur non intervenendo direttamente sul tema dell’omogenitorialità, la riforma conferma un orientamento sistemico nel quale il parametro decisivo non è l’orientamento sessuale degli adulti, bensì il preminente interesse del minore, inteso quale criterio di giudizio primario e prevalente.
4. Affidamento e adozione nel quadro giuridico delle unioni civili
Le unioni civili, introdotte con la Legge n. 76/2016, non hanno previsto l’adozione piena del figlio del partner. Tuttavia, la giurisprudenza ha aperto alla possibilità di riconoscere la stepchild adoption tramite l’adozione in casi particolari, con i seguenti effetti.
Il procedimento di adozione in casi particolari si conclude con una sentenza di adozione che produce effetti immediati dalla pronuncia. Fino all’emanazione della sentenza, tuttavia, adottante e adottando possono revocare il consenso prestato.
Qualora uno dei coniugi muoia dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione della sentenza, è possibile procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione. Se l’adozione è ammessa, essa produce effetti dalla morte dell’adottante, ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 184/1983.
Una volta pronunciato il provvedimento di adozione da parte del tribunale per i minorenni, il minore diviene figlio adottivo a tutti gli effetti, assume il cognome della nuova famiglia e i genitori adottivi acquisiscono il dovere di educarlo, istruirlo e mantenerlo. Essi esercitano, inoltre, la responsabilità genitoriale e ne amministrano i beni.
Il riconoscimento di tali situazioni è possibile soltanto quando risponda al preminente interesse del minore. In sede di affidamento, ciò implica che il giudice possa valorizzare il legame affettivo instaurato tra il minore e il genitore sociale, anche qualora tale figura non sia formalmente riconosciuta dall’ordinamento.
Analogamente, nell’ambito dell’adozione in casi speciali, il giudice è legittimato a riconoscere e tutelare il medesimo legame affettivo tra il minore e il genitore sociale, secondo quanto previsto dall’art. 47 della Legge n. 184/1983.
5. Le novità introdotte dalla Legge n. 37/2026
La riforma del 2026 ha introdotto un significativo potenziamento degli strumenti di controllo e trasparenza nel sistema degli affidamenti, delineando un assetto maggiormente orientato alla verificabilità delle procedure e alla standardizzazione dei criteri valutativi.
In particolare, il legislatore ha previsto:
il Registro nazionale delle famiglie affidatarie, configurato quale banca dati unitaria e centralizzata dei soggetti dichiarati idonei all’affidamento;
i registri istituiti presso i tribunali per i minorenni, finalizzati alla tracciabilità dei procedimenti e alla verifica sistematica dei requisiti soggettivi;
un sistema coordinato di raccolta dati, gestito dal Dipartimento per le politiche della famiglia, volto a garantire omogeneità informativa e monitoraggio costante delle prassi applicative.
Pur non intervenendo direttamente sul tema dell’omogenitorialità, tali strumenti concorrono a rafforzare le garanzie di imparzialità, a ridurre il rischio di arbitrarietà decisionale e a incrementare la trasparenza amministrativa. Si tratta di elementi essenziali per un sistema di affidamento conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione.
6. Prospettive evolutive
L’affidamento e l’adozione in casi speciali nelle situazioni di omogenitorialità si collocano all’interno di un ordinamento in continua trasformazione, caratterizzato da dinamiche convergenti che dottrina e giurisprudenza hanno nel tempo valorizzato.
Tra i principali vettori evolutivi si segnalano:
il crescente riconoscimento giurisprudenziale dei legami affettivi quali relazioni giuridicamente rilevanti ai fini della tutela del minore;
la progressiva armonizzazione con gli standard europei in materia di responsabilità genitoriale e protezione dell’infanzia;
l’esigenza di una disciplina legislativa organica, idonea a superare l’attuale frammentarietà normativa e a garantire certezza del diritto.
L’adozione in casi speciali prevista dall’art. 47 della Legge n. 184/1983 assume, in questo contesto, un ruolo di particolare rilievo sistemico. Pur essendo stata concepita come misura eccezionale, essa si configura oggi, nella prassi applicativa e nell’elaborazione giurisprudenziale, quale possibile strumento ordinario di tutela del rapporto affettivo tra il minore e il genitore sociale.
La norma consente, infatti, al giudice di riconoscere giuridicamente tale legame ogniqualvolta ciò risulti conforme al preminente interesse del minore, assicurando continuità affettiva, stabilità relazionale e adeguata protezione giuridica.
La direttrice interpretativa appare ormai consolidata: il parametro decisivo della valutazione non è la composizione del nucleo familiare, bensì l’interesse superiore del minore, in coerenza con i principi costituzionali, con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e con la giurisprudenza della Corte EDU.
Rientrano, in questa prospettiva, tra i diritti fondamentali del minore:
stabilità affettiva;
educazione e istruzione adeguate;
relazioni significative e continuative;
equilibrio psico-fisico;
adeguata cura materiale.
In conclusione, l’analisi condotta consente di rilevare come l’evoluzione sociale e la trasformazione dei modelli familiari impongano al legislatore e alla giurisprudenza un progressivo riallineamento interpretativo e normativo, orientato alla piena attuazione del principio dell’interesse superiore del minore quale criterio assiologico e operativo di rango primario.
L’ordinamento non può, infatti, che recepire le dinamiche sociali emergenti, traducendole in categorie giuridiche idonee a garantire una tutela effettiva e non meramente formale.
Il minore non fonda le proprie esigenze sulla composizione di genere del nucleo familiare, sia esso eterosessuale, omosessuale o monoparentale, bensì sulle garanzie di stabilità affettiva, equilibrio psico-fisico, adeguata cura materiale e relazioni educative significative.
Tali elementi costituiscono una condicio sine qua non della sua protezione giuridica e rappresentano parametri valutativi imprescindibili nell’attività interpretativa e applicativa del giudice.
Ne deriva che ogni decisione giudiziaria e ogni intervento legislativo in materia di affidamento e adozione devono essere orientati non alla conformità a modelli familiari tradizionali, bensì alla verifica concreta della capacità del contesto familiare di assicurare al minore un ambiente stabile, relazionale e affettivamente adeguato. In questa prospettiva, il diritto è chiamato ad assumere una funzione dinamica, capace di adattarsi alle trasformazioni sociali e di garantire, in modo effettivo, la centralità della persona del minore nel sistema delle tutele.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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Dott. Pino Tontoli
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
presso
Università degli Studi del Sannio
Mediatore Familiare Abilitato L. 4/13Materia di Competenza - Diritto di Famiglia e Minorile ( Area Civilistica)







