Il rifiuto del minore di incontrare un genitore: il nuovo paradigma della mediazione familiare tra bigenitorialità e tutela dalla violenza domestica dopo la Riforma Cartabia

Il rifiuto del minore di incontrare un genitore: il nuovo paradigma della mediazione familiare tra bigenitorialità e tutela dalla violenza domestica dopo la Riforma Cartabia

Abstract. La progressiva evoluzione del diritto di famiglia ha condotto il legislatore ad attribuire una centralità sempre maggiore al principio della bigenitorialità, inteso quale diritto fondamentale del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori anche dopo la crisi della coppia. La Riforma Cartabia ha ulteriormente rafforzato tale impostazione, valorizzando gli strumenti di composizione consensuale delle controversie e riconoscendo alla mediazione familiare un ruolo sempre più rilevante nella gestione della conflittualità genitoriale.

Parallelamente, tuttavia, il recepimento della Convenzione di Istanbul e il consolidarsi della più recente giurisprudenza nazionale ed europea hanno imposto un profondo ripensamento del rapporto tra bigenitorialità, violenza domestica e tutela del minore.

Pertanto, il rifiuto del figlio di incontrare uno dei genitori non può più essere interpretato secondo schemi precostituiti né ricondotto automaticamente a fenomeni di manipolazione relazionale, costituendo, piuttosto, un indice sintomatico che richiede un’attenta valutazione delle concrete dinamiche familiari.

Il presente contributo sostiene che il vero cambiamento introdotto dalla Riforma Cartabia non consista tanto nell’avere valorizzato la mediazione familiare, quanto nell’avere implicitamente trasformato il ruolo del mediatore familiare, visto non più soltanto come un facilitatore della comunicazione, ma come professionista chiamato a verificare la mediabilità del conflitto, distinguendo le situazioni suscettibili di una ricomposizione consensuale da quelle caratterizzate da violenza domestica, controllo coercitivo o grave squilibrio relazionale, nelle quali la mediazione deve arrestarsi a tutela della persona vulnerabile e del superiore interesse del minore.

 

Sommario: 1. La bigenitorialità quale diritto fondamentale del minore: evoluzione normativa e costituzionale – 2. Il rifiuto del minore: sintomo relazionale o autodeterminazione? – 3. Dal superamento della PAS alla centralità della Convenzione di Istanbul – 4. La mediabilità del conflitto come nuovo presupposto giuridico della mediazione familiare – 5. Considerazioni conclusive

 

1. La bigenitorialità quale diritto fondamentale del minore: evoluzione normativa e costituzionale

Si è già anticipato che la trasformazione del diritto di famiglia, registratasi negli ultimi decenni, ha inciso profondamente sul modo di concepire la crisi della coppia genitoriale.

Se per lungo tempo il procedimento di separazione è stato prevalentemente orientato alla regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi, il progressivo affermarsi della centralità del minore ha determinato un radicale mutamento di prospettiva: oggi il vero destinatario della tutela ordinamentale non è più la coppia, bensì il figlio.
La legge n. 54 del 2006 (altrimenti nota come legge sull’affido condiviso) ha senza dubbio rappresentato la prima significativa affermazione di questo nuovo paradigma, introducendo proprio l’affidamento condiviso quale modello ordinario di esercizio della responsabilità genitoriale.

Attraverso tale intervento normativo il legislatore ha inteso riconoscere che la cessazione del rapporto affettivo tra i genitori non comporta, né può comportare, la dissoluzione della funzione genitoriale.

Si rimane genitori anche se non si è più coppia.

L’attuale disciplina codicistica, racchiusa negli artt. 337-bis e seguenti del codice civile, considera infatti il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori quale espressione diretta dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 2, 29 e 30 Cost., nonché degli obblighi derivanti dall’ordinamento sovranazionale.
La stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito che il superiore interesse del minore costituisce il criterio ermeneutico fondamentale nell’interpretazione dell’intera disciplina familiare, mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo ha costantemente affermato come il mantenimento dei rapporti familiari rappresenti uno degli aspetti essenziali del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’art. 8 CEDU.

La bigenitorialità, pertanto, non costituisce un diritto soggettivo del padre o della madre, ma un diritto personalissimo del figlio, il quale ha interesse a conservare una relazione affettiva stabile con entrambe le figure genitoriali, purché tale relazione risulti compatibile con la sua sicurezza, il suo sviluppo psicologico e la tutela della sua dignità.

È proprio questo il punto, però, sul quale si registra il più significativo mutamento culturale degli ultimi anni.

Per lungo tempo il principio della bigenitorialità è stato interpretato quasi esclusivamente in termini quantitativi, privilegiando la ricerca di una sostanziale parità nella distribuzione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.

L’evoluzione della giurisprudenza, invece, ha progressivamente chiarito come tale principio non possa essere ridotto ad una rigida ripartizione temporale, ma debba essere letto in termini eminentemente qualitativi.

Il vero contenuto della bigenitorialità, dunque, deve consistere nella possibilità per il minore di beneficiare della presenza educativa, affettiva e morale di entrambi i genitori, in un contesto relazionale libero da condizionamenti, paure e violenze.

In tale nuova prospettiva si è inserita la Riforma Cartabia, che non ha semplicemente modificato il rito processuale, ma ha delineato una nuova idea di giustizia familiare, introducendo il Titolo IV-bis del codice di procedura civile, dedicato ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.

In esso il legislatore ha manifestato chiaramente la volontà di favorire modelli decisionali capaci di ridurre la conflittualità e promuovere la responsabilizzazione dei genitori e la valorizzazione della mediazione familiare prevista dall’art. 473-bis.10 c.p.c. si colloca esattamente in questa logica, non rappresentando un’alternativa al processo in senso tradizionale, bensì uno strumento volto a preservare la continuità della funzione genitoriale attraverso la ricostruzione della comunicazione tra le parti.

Tuttavia, proprio l’evoluzione del quadro normativo rende oggi necessario interrogarsi su un aspetto che, sino a pochi anni fa, occupava una posizione del tutto marginale nel dibattito scientifico.

È davvero possibile ritenere che ogni conflitto familiare possa essere affrontato mediante la mediazione?

Esistono situazioni nelle quali il perseguimento della bigenitorialità rischia di entrare in tensione con il diritto fondamentale del minore e del genitore vittima di violenza a vivere relazioni libere da coercizione e sopraffazione?

La risposta a tali interrogativi costituisce, ad avviso di chi scrive, il vero nodo interpretativo introdotto dalla Riforma Cartabia.
Il problema, infatti, non è più stabilire se la mediazione familiare rappresenti uno strumento utile alla tutela della bigenitorialità — circostanza ormai generalmente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza — bensì comprendere quando essa sia realmente praticabile.

La questione, dunque, non riguarda più la mediazione in sé, ma la mediabilità del conflitto.

Ed è proprio da questa diversa prospettiva che occorre analizzare il fenomeno del rifiuto del minore di incontrare uno dei genitori, evitando letture semplificatorie e privilegiando un approccio interdisciplinare capace di integrare diritto, psicologia e mediazione familiare.

2. Il rifiuto del minore: sintomo relazionale o autodeterminazione?

Il rifiuto del minore di incontrare uno dei genitori rappresenta oggi una delle questioni maggiormente controverse del diritto di famiglia.

Esso costituisce il punto di incontro tra valori costituzionali diversi, tutti meritevoli di tutela: da un lato, il diritto del figlio a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori; dall’altro, il diritto del minore ad essere ascoltato e a crescere in un ambiente rispettoso della propria integrità fisica e psicologica.

Per lungo tempo il dibattito giuridico si è sviluppato intorno ad una domanda apparentemente semplice: perché il minore rifiuta il genitore?

La risposta veniva frequentemente ricercata nell’individuazione di una causa univoca, spesso riconducibile alla condotta dell’altro genitore ovvero a fenomeni di elevata conflittualità familiare.

L’evoluzione della psicologia dell’età evolutiva e della giurisprudenza, invece, ha progressivamente dimostrato come tale impostazione rischi di semplificare eccessivamente una realtà caratterizzata da straordinaria complessità.

Il rifiuto non costituisce un fatto giuridico autonomo.

Esso rappresenta, tutt’al più un comportamento o una modalità comunicativa attraverso la quale il minore esprime un disagio, un bisogno, una paura oppure una richiesta di protezione.

La vera questione interpretativa non consiste, pertanto, nello stabilire se il rifiuto sia giustificato, bensì nel comprendere che cosa esso significhi.

È proprio questo il principale cambiamento culturale che caratterizza la più recente evoluzione del diritto di famiglia.

Il rifiuto non è più considerato un’anomalia da correggere, ma un sintomo da interpretare.

L’attenzione dell’interprete si sposta così dalla condotta finale del minore alle dinamiche relazionali che l’hanno determinata e sotto tale profilo risulta particolarmente significativo il rafforzamento dell’istituto dell’ascolto del minore operato dalla Riforma Cartabia: gli artt. 473-bis.4 e seguenti c.p.c. riconoscono infatti al minore capace di discernimento il diritto ad essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano, in attuazione dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’ascolto, tuttavia, non coincide con la mera acquisizione delle dichiarazioni del minore tanto che la Corte di cassazione ha più volte chiarito come esso costituisca uno strumento conoscitivo finalizzato ad accertare il concreto interesse del figlio, interesse che non sempre coincide con la volontà immediatamente manifestata.

In altri termini, ascoltare il minore significa comprendere la sua esperienza relazionale e non semplicemente recepirne le conclusioni.

Il rifiuto può, per esempio, costituire la fisiologica conseguenza della separazione dei genitori.

La letteratura psicologica evidenzia come rabbia, senso di colpa, paura dell’abbandono e conflitto di lealtà rappresentino reazioni frequentemente osservabili nei figli coinvolti nella crisi della coppia.

In tali ipotesi, come si può ben comprendere, il rifiuto non esprime necessariamente un’effettiva compromissione del legame affettivo con il genitore, ma riflette la difficoltà del minore di adattarsi ad una nuova organizzazione familiare.

Diversamente, il rifiuto può costituire l’effetto di dinamiche relazionali maggiormente complesse.

L’esposizione costante al conflitto giudiziario, la svalutazione sistematica dell’altro genitore, la comunicazione denigratoria, la richiesta implicita di schieramento o il coinvolgimento del figlio nelle controversie degli adulti rappresentano situazioni che possono progressivamente compromettere la spontaneità della relazione genitoriale.

Occorre, tuttavia, evitare quell’errore interpretativo che ha caratterizzato una parte del dibattito degli ultimi decenni, poiché la semplice esistenza del rifiuto non consente, di per sé, di individuare la causa che lo ha determinato e attribuire automaticamente tale comportamento a fenomeni manipolativi significherebbe sostituire all’analisi del caso concreto una presunzione incompatibile con il principio del superiore interesse del minore.

Ordunque, ogni situazione costituisce un sistema relazionale autonomo, nel quale il rifiuto può derivare da molteplici fattori concorrenti: elevata conflittualità, incapacità comunicativa dei genitori, trascuratezza, esperienze traumatiche realmente vissute, violenza assistita, controllo coercitivo oppure semplice difficoltà evolutiva.

Da ciò deriva una conseguenza di particolare rilievo: il rifiuto del minore non può mai essere assunto quale prova della responsabilità di uno dei genitori, rappresentando soltanto il punto di partenza di un’indagine molto più ampia, destinata ad accertare la qualità delle relazioni familiari.

3. Dal superamento della PAS alla centralità della Convenzione di Istanbul

L’evoluzione appena descritta trova una delle sue più significative manifestazioni nel progressivo superamento del paradigma della cosiddetta Parental Alienation Syndrome (PAS).

Per molti anni tale teoria ha orientato una parte del dibattito giuridico e psicologico, proponendo una lettura del rifiuto del minore fondata sull’ipotesi di una sistematica manipolazione posta in essere da uno dei genitori.

È noto come tale costruzione abbia suscitato profonde critiche, oltre a non aver ottenuto riconoscimento all’interno delle principali classificazioni diagnostiche internazionali. Essa, per ciò stesso, è stata progressivamente abbandonata dalla più recente giurisprudenza, che ha escluso la possibilità di fondare decisioni limitative della responsabilità genitoriale sull’accertamento di una sindrome priva di univoca validazione scientifica.

Attenzione: ciò non significa negare l’esistenza di comportamenti concretamente idonei ad alterare il rapporto tra il minore e l’altro genitore.

Significa, piuttosto, ricondurre tali condotte al loro effettivo contenuto fattuale, evitando scorciatoie diagnostiche.

Per questo, la Corte di cassazione ha chiarito come il giudice sia chiamato ad accertare specifici comportamenti, verificandone l’incidenza sul benessere del figlio, senza fare ricorso a categorie cliniche prive di consenso scientifico.

L’attenzione, insomma, è stata spostata dalla ricerca della sindrome all’analisi della relazione e proprio in questo è mutato contesto interpretativo che assume un rilievo decisivo la Convenzione di Istanbul.

L’art. 31 della stessa e impone agli Stati di considerare gli episodi di violenza domestica nelle decisioni concernenti l’affidamento e il diritto di visita, evitando che il mantenimento della relazione con il genitore autore della violenza possa compromettere la sicurezza della vittima o del minore.

Tale disposizione, va da sé, ha inciso profondamente anche sulla lettura del principio di bigenitorialità.

Quest’ultimo certamente continua a rappresentare uno dei cardini del diritto di famiglia, ma non può più essere interpretato quale valore assoluto.

La relazione con entrambi i genitori costituisce certamente la regola, ma essa incontra un limite invalicabile nella tutela dell’integrità fisica e psicologica del minore.

Di conseguenza, il rifiuto del figlio non può più essere letto esclusivamente come possibile manifestazione di manipolazione relazionale.

Esso può costituire, al contrario, il primo segnale di una situazione di violenza domestica, di controllo coercitivo o di violenza assistita, fenomeni che la Convenzione di Istanbul impone di individuare tempestivamente.

È proprio qui che emerge il vero punto di svolta della Riforma Cartabia.

La domanda giuridica non è più: “Perché il minore rifiuta il genitore?”, bensì: “Quel rifiuto è il sintomo di un conflitto recuperabile oppure rappresenta l’espressione di una situazione nella quale la mediazione non può essere avviata?”

La risposta a questo interrogativo conduce inevitabilmente al tema della mediabilità del conflitto, destinato ad assumere, dopo la Riforma Cartabia, il ruolo di autentico presupposto giuridico della mediazione familiare.

4. La mediabilità del conflitto come nuovo presupposto giuridico della mediazione familiare

Se il rifiuto del minore non costituisce un fenomeno suscettibile di spiegazioni automatiche, ma rappresenta un sintomo relazionale da interpretare alla luce delle concrete dinamiche familiari, muta inevitabilmente anche il ruolo della mediazione familiare.

Per lungo tempo la riflessione dottrinale si è concentrata sulla possibilità di ricorrere alla mediazione quale strumento alternativo al processo, interrogandosi prevalentemente sulla sua efficacia nella riduzione della conflittualità genitoriale.

La Riforma Cartabia, tuttavia, ha indotto ad affrontare una questione diversa e, ad avviso di chi scrive, ancora poco esplorata: non ogni conflitto familiare è giuridicamente mediabile.

Un’affermazione che può apparire scontata, ma che invero segna un cambiamento culturale di straordinaria rilevanza.

Tradizionalmente, infatti, la mediazione familiare è stata descritta come un percorso volontario fondato sulla neutralità del professionista e sulla capacità delle parti di recuperare un dialogo costruttivo nell’interesse dei figli.

E tale definizione rimane certamente valida, ma oggi non è più sufficiente!

L’integrazione tra la disciplina processuale introdotta dalla Riforma Cartabia e gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul impone infatti di considerare la mediabilità del conflitto quale condizione preliminare dell’intero procedimento.

In altri termini, prima ancora di verificare se i genitori siano in grado di raggiungere un accordo, occorre stabilire se esistano le condizioni minime affinché il dialogo possa svolgersi in un contesto realmente libero, paritario e sicuro.

Quando tale presupposto viene meno a causa di condotte di intimidazione, controllo, violenza psicologica, economica o fisica, il procedimento mediativo perde la propria funzione e rischia di trasformarsi in uno strumento di ulteriore compressione della persona vulnerabile.

È in questa prospettiva che assume particolare rilievo l’art. 48 della Convenzione di Istanbul, il quale vieta il ricorso obbligatorio a procedure di risoluzione alternativa delle controversie nei casi di violenza contro le donne.

Sebbene la disposizione faccia espresso riferimento all’obbligatorietà della mediazione familiare, il suo significato sistematico appare ben più ampio.

Essa afferma un principio destinato ad orientare l’intero diritto di famiglia: la composizione del conflitto non può mai prevalere sulla tutela della vittima.

Ne consegue che la mediazione familiare non può essere considerata uno strumento universalmente applicabile.

Al contrario, la sua efficacia dipende proprio dalla preventiva esclusione di quelle situazioni nelle quali il conflitto costituisce soltanto la manifestazione esteriore di una relazione caratterizzata da violenza, paura o controllo coercitivo.

Sotto questo profilo, la Riforma Cartabia sembra aver implicitamente introdotto un diverso modo di intendere la funzione stessa della mediazione.

L’art. 473-bis.10 c.p.c., nel prevedere che il giudice possa informare le parti circa la possibilità di intraprendere un percorso mediativo, non attribuisce alla mediazione una funzione automatica, ma presuppone una valutazione preliminare circa la concreta opportunità del suo utilizzo.

Detta scelta legislativa appare coerente con una concezione della mediazione quale strumento destinato ai conflitti “mediabili”, e non indistintamente ad ogni crisi familiare.

Si assiste, pertanto, ad un progressivo spostamento dell’attenzione dal diritto alla mediazione al diritto ad una mediazione sicura e proprio in tale prospettiva acquista rilievo lo screening iniziale.

Sebbene il legislatore non disciplini espressamente modalità e contenuti dello screening, la prassi professionale, le linee guida elaborate dalle principali associazioni di mediazione familiare e numerosi protocolli adottati presso gli uffici giudiziari hanno progressivamente individuato tale fase quale momento imprescindibile del percorso di mediazione familiare, rappresentante un’attività professionale volta a verificare la presenza di indicatori di rischio incompatibili con la prosecuzione della mediazione.

Qualora emerga un concreto squilibrio relazionale, insomma, il percorso mediativo non deve essere adattato, bensì interrotto ed è proprio questa la conseguenza più significativa del nuovo paradigma.

5. Considerazioni conclusive

Concludendo, l’evoluzione del diritto di famiglia dimostra come la tutela del minore non possa più essere affidata a categorie interpretative rigide o a modelli astratti di esercizio della responsabilità genitoriale.

Il principio della bigenitorialità continua a rappresentare uno dei pilastri del nostro ordinamento, ma la sua concreta attuazione richiede oggi una lettura sistematica che tenga conto della complessità delle relazioni familiari e della crescente attenzione verso la prevenzione della violenza domestica.

In tale contesto il rifiuto del minore di incontrare un genitore non costituisce né una prova dell’alienazione parentale né, automaticamente, la dimostrazione dell’esistenza di violenza.

Esso rappresenta un indice relazionale che impone un’attenta valutazione interdisciplinare.

La vera novità della Riforma Cartabia non consiste, dunque, nell’avere attribuito maggiore spazio alla mediazione familiare, ma nell’avere trasformato il ruolo del mediatore familiare in controllore preliminare della mediabilità del conflitto.

È proprio questa, ad avviso di chi scrive, la prospettiva destinata a caratterizzare l’evoluzione futura della giustizia familiare: una mediazione che non ricerca l’accordo ad ogni costo, ma che pone al centro la sicurezza, la dignità e il superiore interesse del minore, riaffermando che la tutela della persona costituisce il presupposto imprescindibile di qualsiasi percorso di ricomposizione familiare.


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