Governance delle aggressioni in ambito sanitario: la responsabilità del dirigente delle professioni sanitarie

Governance delle aggressioni in ambito sanitario: la responsabilità del dirigente delle professioni sanitarie

Il fenomeno delle aggressioni ai danni del personale sanitario negli ultimi anni ha assunto i connotati di una vera e propria emergenza strutturale, capace di minare la stabilità operativa e la qualità delle prestazioni erogate dal sistema sanitario nazionale. In questo scenario, il dirigente delle professioni sanitarie emerge come una figura di garanzia e un pivot strategico essenziale, agendo da elemento di congiunzione tra le direttive del management aziendale e l’operatività dei servizi assistenziali. La portata del problema è confermata dalle rilevazioni dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza, che evidenziano una prevalenza critica di violenza verbale, seguita da agiti fisici che coinvolgono migliaia di operatori ogni anno, rendendo necessaria una risposta che superi la gestione episodica per farsi strategia organizzativa integrata.

La responsabilità del dirigente inizia dalla fase di prevenzione primaria, attraverso la partecipazione attiva alla mappatura del rischio e alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento al piano per la prevenzione degli atti di violenza, noto come PREVIOS (Piano Prevenzione Violenza a danno degli Operatori). Utilizzando strumenti metodologici quali le checklist di autovalutazione e i Safety Walkaround, il dirigente identifica i fattori determinanti l’aggressività nei contesti più sensibili, come l’area dell’emergenza-urgenza o i servizi psichiatrici. Queste analisi permettono di distinguere tra criticità strutturali, come l’inadeguatezza dell’illuminazione, e variabili organizzative, come il sovraffollamento o la carenza di informazioni all’utenza, che fungono spesso da innesco per i conflitti.

Nel momento in cui l’evento violento si manifesta, il ruolo del dirigente delle professioni sanitarie si sposta sulla gestione operativa immediata, dove la priorità assoluta è la tutela dell’integrità fisica del personale e la salvaguardia della continuità assistenziale. È fondamentale che il dirigente abbia predisposto protocolli d’emergenza chiari, come l’attivazione di codici specifici (ad esempio “Codice Viola” o “Grigio”) che permettano di allertare immediatamente il servizio di vigilanza interna o le Forze dell’Ordine. Durante l’escalation, l’operatore deve poter contare su sistemi di allarme portatili o pulsanti antipanico, ma spetta alla dirigenza garantire che tali dispositivi siano soggetti a regolare manutenzione e che il personale sia addestrato al loro utilizzo. Se l’aggressore è un paziente, l’evento deve essere registrato con precisione nella documentazione sanitaria, poiché l’agito violento diventa parte integrante del quadro clinico e assistenziale da gestire.

La gestione della continuità operativa rappresenta una delle sfide più complesse durante e dopo un’aggressione. Qualora un operatore subisca lesioni o uno shock tale da richiedere l’invio immediato in Pronto Soccorso, il dirigente deve attivare meccanismi di sostituzione rapida per evitare che l’unità operativa rimanga sguarnita, compromettendo la sicurezza degli altri degenti. Questa gestione non riguarda solo la copertura del turno, ma anche la redistribuzione dei carichi di lavoro e la supervisione dei colleghi testimoni, i quali potrebbero subire un calo della performance a causa del trauma emotivo. Il dirigente ha il compito di isolare l’area dell’evento per proteggere gli altri utenti da fenomeni di emulazione o panico, garantendo che le cure procedano in un ambiente ripristinato nelle sue condizioni di sicurezza.

Parallelamente alla continuità del servizio, il dirigente coordina l’iter post-evento, focalizzandosi sul supporto alla vittima attraverso protocolli di pronto soccorso emotivo. Interventi di defusing devono essere condotti a caldo, idealmente entro le ore successive all’episodio, per permettere una prima decompressione della tensione e una condivisione dei vissuti tra pari. Successivamente, entro un arco temporale di 24-96 ore, deve essere organizzato un debriefing strutturato condotto da psicologi professionisti, volto a prevenire l’insorgenza di disturbi da stress post-traumatico o sindromi di burnout. Il dirigente garantisce, inoltre, il supporto amministrativo, guidando il lavoratore nella corretta compilazione della scheda di segnalazione e nella denuncia di infortunio INAIL, assicurando che non vi sia alcuna tendenza alla sottostima o alla negazione del rischio.

Un aspetto di crescente rilevanza riguarda il monitoraggio degli “eventi sentinella” attraverso il sistema SIMES (Sistema Informativo per il monitoraggio degli errori in sanità). Qualora l’aggressione provochi morte o un danno grave, il dirigente delle professioni sanitarie collabora con il Risk Manager per l’invio tempestivo della segnalazione al Ministero della Salute e per l’avvio di un audit interno. Questo processo di analisi retrospettiva non ha finalità punitive, ma serve a identificare le cause profonde e i fattori contribuenti, portando all’introduzione di misure correttive concrete, come la modifica del layout ambientale o l’introduzione della figura del Caring Nurse per migliorare l’accoglienza in aree critiche.

La sezione finale e più densa dell’azione dirigenziale attiene alle responsabilità a livello giuridico, configurando il dirigente come titolare di una specifica posizione di garanzia. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che le figure apicali della sanità non possono rispondere solo della propria condotta tecnica, ma sono chiamate a rispondere della cosiddetta colpa di organizzazione. Tale responsabilità si configura qualora il reato (in questo caso l’aggressione con lesioni) non sia ascrivibile esclusivamente all’aggressore, ma sia stato favorito da un’inadeguata organizzazione tecnico-sanitaria, dalla mancanza di protocolli per la gestione delle emergenze o dall’assenza di vigilanza sulla loro applicazione.

Il dirigente ha l’obbligo giuridico di segnalare tempestivamente alla direzione strategica eventuali difetti strutturali o carenze di organico che possano incrementare il rischio per il personale. Se il dirigente, pur consapevole di una situazione di pericolo ricorrente in un determinato servizio, omette di richiedere interventi correttivi o di implementare le procedure di sicurezza previste dal PREVIOS, può essere chiamato a rispondere in sede penale e civile per fatto omissivo. La posizione di garanzia implica che il dirigente sia il garante dell’integrità fisica dei propri collaboratori; pertanto, l’adozione di appropriate misure assistenziali e organizzative non è una facoltà discrezionale, ma un dovere d’ufficio inderogabile.

Inoltre, la Legge 113/2020 ha introdotto novità sostanziali espandendo le tutele legali: il dirigente deve essere consapevole che per i delitti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie è prevista una specifica aggravante penale e, soprattutto, la procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni, indipendentemente dalla prognosi. Ciò significa che l’azienda ha l’obbligo di trasmettere la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria. Il dirigente delle professioni sanitarie deve assicurarsi che l’iter legale sia avviato correttamente e supportare l’operatore nella fase riconciliativa o nella costituzione di parte civile dell’Ente. La costituzione di parte civile dell’azienda non è solo un atto formale, ma rappresenta un’azione di deterrenza fondamentale che dimostra la volontà dell’organizzazione di non tollerare alcun atto di violenza. In ultima analisi, la responsabilità del dirigente si estende alla costruzione di una cultura della sicurezza relazionale, dove la tutela di chi cura è il presupposto imprescindibile per l’efficacia del processo di cura verso il cittadino.

 

 

 

 

 

Bibliografia
  1. ASL Latina., Affrontare il rischio aggressioni nei luoghi di lavoro. Latina: Servizio Prevenzione e Protezione; 2024.
  2. Foti A., Aggressioni e violenze verso il personale sanitario: analisi, casi e strategie di prevenzione e risposta. Risk & Compliance Platform Europe; 2025.
  3. Regione Lombardia., DGR n. 3672 del 16/12/2024 – Approvazione del documento di indirizzo sulla prevenzione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. Milano: Tavolo Tecnico Violenza in Sanità; 2024.
  4. Lombardo C., La responsabilità del direttore sanitario: solo una chimera? Portale Clinical practice; 2025.
  5. FNOMCeO., Ministero della Salute. Violenza contro i sanitari: 18mila aggressioni nel 2025. I dati dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza. Roma: Portale FNOMCeO; 2026.
  6. ATS Valpadana., Piano Annuale Risk Management 2025. Mantova: Servizio Risk Management; Deliberazione n. 138 del 28/03/2025; 2025.
  7. ASL Napoli 3 Sud., Procedura per la prevenzione e gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. Napoli: UOC Clinical Risk Management; 2024.
  8. IngegnoSi. Procedura per la gestione della violenza a danno degli operatori sanitari. Pistoia: SicurIngegneria; 2026.
  9. Latini R., Agiti aggressivi degli utenti in setting ospedalieri: Gestione e feed-back emotivi nel personale sanitario. Ancona: Università Politecnica delle Marche; 2019.

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Angela Pari

Funzionario di Pubblica Amministrazione con Elevata Qualificazione e funzioni dirigenziali, attualmente Responsabile del settore economico-finanziario presso il Comune di Garessio, e collaboratrice presso l’Università degli Studi di Torino. In possesso di una formazione multidisciplinare che integra area sanitaria e giuridico-economica, affianca all’attività istituzionale un impegno scientifico sui temi della governance pubblica, dell’organizzazione nella Pubblica Amministrazione e delle trasformazioni del diritto in contesti ad alta complessità. È esperta ProMIS e autrice di contributi in materia di leadership, etica e management dei servizi.

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