
Intelligenza artificiale nella sentenza: l’indizio dell’uso non prova la delega della decisione
Nota a Corte d’appello di Cagliari, ordinanza 23 luglio 2026, n. 182
Abstract. Una frase rimasta nella motivazione di una sentenza del Tribunale di Oristano rivela il probabile impiego di un sistema di IA generativa. La Corte d’appello di Cagliari, decidendo sull’inibitoria, ritiene però non manifestamente fondato il motivo che ne deduce l’inesistenza o la nullità: il segno della collaborazione redazionale non dimostra che il giudice abbia ceduto all’algoritmo interpretazione, valutazione delle prove e decisione. L’articolo ricostruisce l’esatta portata cautelare dell’ordinanza, la riserva posta dall’art. 15 della legge n. 132/2025, il rapporto con l’AI Act e le modalità con cui una censura può individuare un vizio concreto della motivazione, senza trasformare ogni traccia informatica in una presunzione di sentenza automatizzata.
Sommario: 1. Il caso di Oristano e la decisione cautelare – 2. Il confine fra ausilio redazionale e delega del giudizio – 3. La prova del vizio e il controllo della motivazione – 4. Legge italiana, AI Act e responsabilità dell’ufficio – 5. Le ricadute operative per giudici e difensori
1. Il caso di Oristano e la decisione cautelare
Nella sentenza n. 178/2026 del Tribunale di Oristano è rimasta una frase che appartiene al registro di un’interlocuzione con un assistente generativo: «Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza». La società soccombente ne ha tratto un motivo d’appello radicale, prospettando l’inesistenza o la nullità del provvedimento per il presunto impiego dell’intelligenza artificiale nella redazione della motivazione. La Corte d’appello di Cagliari affronta il punto nell’ordinanza n. 182 del 23 luglio 2026. L’origine automatica di una frase non equivale, sul piano logico, all’origine automatica del giudizio sui fatti e sul diritto.
La collocazione processuale della pronuncia è essenziale. La Corte decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.; non pronuncia la sentenza definitiva sull’appello. Un decreto del 24 aprile 2026 aveva disposto in via urgente, senza previa audizione della controparte, una sospensione provvisoria dopo la notificazione di un precetto. All’esito del successivo esame collegiale, la Corte ritiene che il primo motivo, relativo all’IA, «non appaia manifestamente fondato». Il collegio esclude che il solo frammento dimostri una delega dell’attività interpretativa, valutativa o decisoria. Il giudizio sulla genesi della sentenza resta distinto dalla prognosi, provvisoria, richiesta per sospenderne l’esecuzione.
L’esito cautelare conferma quanto sia riduttivo descrivere la pronuncia come una semplice assoluzione dell’uso dell’IA. La sentenza di primo grado aveva condannato la società alla restituzione di 20.000 euro di caparra e al pagamento di 6.000 euro per la mancata utilizzazione dell’immobile e di 7.360 euro per spese di progettazione, oltre accessori. La Corte non ravvisa una ragionevole probabilità di accoglimento neppure nel secondo motivo sull’assetto del corrispettivo, ma valuta favorevolmente, allo stato, il terzo e il quarto motivo concernenti prova e liquidazione dei danni. La separazione dei motivi impedisce di attribuire all’anomalia redazionale un’efficacia sospensiva che il collegio ha riconosciuto soltanto alle contestazioni sul quantum risarcitorio. Conferma quindi la sospensione soltanto per le condanne indicate ai punti 2 e 3 del dispositivo, revocando per il resto il precedente decreto. Considera inoltre non adeguatamente dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile autonomo rispetto agli effetti ordinari dell’esecuzione pecuniaria.
2. Il confine fra ausilio redazionale e delega del giudizio
L’art. 15, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132, riserva sempre al magistrato le decisioni sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti. Il suo oggetto è la titolarità effettiva del giudizio. Ricerca di testi, ordinamento di appunti, correzione linguistica e proposta di una formulazione possono assistere il magistrato, a condizione che egli selezioni le fonti, verifichi i riferimenti, confronti gli argomenti delle parti e faccia proprie le ragioni che sorreggono il dispositivo. Chiedere a un sistema di presentare in forma più chiara una conclusione già autonomamente raggiunta è un’operazione diversa dall’affidargli il compito di stabilire chi abbia ragione. La distinzione, però, dipende dalla funzione concretamente svolta dall’output, non dall’etichetta rassicurante di «bozza». Se l’istruzione iniziale chiede di scegliere fra versioni opposte dei fatti o di individuare la soluzione della lite, il rischio di delega sorge prima ancora che il sistema produca il testo finale.
Fra i due estremi vi è una zona che esige particolare vigilanza. Anche una richiesta apparentemente stilistica può suggerire quale argomento privilegiare, scegliere precedenti, ordinare le prove e dare una forma persuasiva a una premessa inesatta. Un paragrafo generato diviene sostanzialmente decisorio quando il giudice ne accetta senza verifica la ricostruzione del fatto, la selezione della norma applicabile o la risposta a un’obiezione dirimente. Simmetricamente, una scoria conversazionale nel testo prova almeno un difetto di revisione, ma non dimostra da sola che il giudice abbia rinunciato a scegliere il risultato.
La parola «Perfetto» e la promessa di costruire un paragrafo coerente con un’«impostazione» preesistente suggeriscono che una formulazione sia stata richiesta dopo aver indicato una direzione argomentativa. Non sappiamo quale fosse l’impostazione indicata al sistema, chi l’avesse elaborata e se la risposta sia stata poi corretta dal giudice. Proprio il contenuto del frammento è ambivalente: segnala con forza un intervento nel testo, ma non descrive l’intero processo decisionale. L’ordinanza non traccia una linea di liceità per qualsiasi impiego dell’IA nella redazione delle sentenze; fissa una regola di inferenza nel caso concreto. L’onere di dimostrare una delega non può essere soddisfatto sostituendo alla ricostruzione dei fatti una supposizione sulla base del modo in cui i modelli generativi abitualmente producono risposte.
3. La prova del vizio e il controllo della motivazione
Il primo percorso di verifica è la sentenza stessa, letta insieme agli atti del processo. Se essa attribuisce alle parti domande mai proposte, omette un fatto decisivo già ritualmente discusso, adopera citazioni inesistenti o sviluppa ragioni incompatibili con il dispositivo, la critica deve individuare ciascun errore, la sua rilevanza e il rapporto con l’esito. Un refuso vistoso o una formula estranea al linguaggio giudiziario restano fatti diversi dalla mancanza di motivazione; una motivazione apparentemente articolata può invece essere censurabile per ragioni autonome, anche se nessuno strumento generativo è stato impiegato. È il contenuto controllabile della decisione, non una diagnosi stilistica sull’autore delle frasi, a offrire normalmente al giudice dell’impugnazione il terreno più solido.
La contestazione di una vera delega può richiedere elementi ulteriori: istruzioni impartite al sistema, versioni della bozza, documenti immessi, output recepiti, difformità fra atti di causa e motivazione, eventuali verifiche effettuate. Non è realistico pretendere che la parte conosca dall’esterno l’intero lavoro interno del magistrato; sarebbe altrettanto improprio dedurre automaticamente dal residuo testuale che quel lavoro non vi sia stato. Una censura circostanziata può mostrare quali passaggi decisivi sembrino non verificati e quale sia la loro incidenza sull’esito. Eventuali iniziative istruttorie devono poi essere valutate dal giudice competente secondo pertinenza, proporzionalità, regole processuali e tutela delle informazioni riservate. L’ordinanza di Cagliari non dispone un accesso ai prompt né enuncia un obbligo processuale generale di conservarli o produrli: costruire tali obblighi per via di commento significherebbe andare oltre il provvedimento. La difficoltà della prova è reale, ma non autorizza a invertire senza base normativa l’onere di allegazione, né a trasformare un sospetto in una presunzione assoluta contro la sentenza.
Occorre inoltre separare il rimedio invocato dal fatto allegato. La società appellante parlava di inesistenza o nullità della sentenza; sono qualificazioni assai più impegnative della constatazione che una frase generata sia stata lasciata nel testo. Il difetto di controllo può tradursi, a seconda delle circostanze, in errori di fatto o di diritto, omessa risposta a una questione, motivazione inidonea a spiegare la decisione o altre violazioni da dedurre con uno specifico motivo di impugnazione. La mera presenza di una traccia non individua automaticamente quale requisito della sentenza sia venuto meno né perché il vizio abbia inciso sulla statuizione censurata. In tale prospettiva la motivazione deve restare il luogo nel quale le parti possano riconoscere e sottoporre a critica il ragionamento del giudice.
4. Legge italiana, AI Act e responsabilità dell’ufficio
Il comma 1 dell’art. 15 pone una riserva personale di decisione; i commi successivi guardano anche alla cornice istituzionale. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi per l’organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie; la norma prevede inoltre un regime di autorizzazione della sperimentazione e dell’impiego negli uffici giudiziari ordinari nella fase di attuazione della disciplina europea. Ne deriva che il test adottato nell’ordinanza, centrato sulla prova della delega ai fini del motivo di gravame, non esaurisce ogni questione di conformità dell’uso concreto: scelta dello strumento, autorizzazioni, sicurezza e trattamento dei dati richiedono verifiche proprie. Non sarebbe corretto attribuire alla Corte un’approvazione dell’applicazione eventualmente usata o delle modalità di inserimento di informazioni relative al fascicolo, che il provvedimento non accerta.
Il regolamento (UE) 2024/1689, nell’allegato III, punto 8, lettera a), considera nell’area dei sistemi ad alto rischio quelli destinati ad assistere l’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a un caso concreto. La destinazione d’uso, e non la semplice generazione di testo, orienta questa qualificazione. Un correttore impiegato per un’attività puramente accessoria e uno strumento progettato per suggerire l’esito di una lite pongono problemi diversi. Le regole europee sulla sorveglianza umana mirano, fra l’altro, a contrastare l’eccessivo affidamento nell’output. La riserva italiana dell’art. 15 è perciò coerente con una logica di controllo effettivo, ma opera su un piano distinto dalla classificazione e dagli obblighi dei fornitori e degli utilizzatori previsti dall’AI Act. Nemmeno l’inquadramento europeo di un sistema, da solo, stabilisce la nullità di una specifica sentenza civile. Il considerando 61 distingue inoltre gli strumenti destinati a incidere sull’amministrazione della giustizia nei singoli casi dalle attività amministrative puramente accessorie, come l’anonimizzazione: una distinzione utile, ma da applicare alla funzione effettiva dello strumento.
Vi è poi un profilo che il caso rende visibile senza risolverlo: quali dati sono stati eventualmente comunicati al fornitore del servizio? Per l’ufficio giudiziario la distinzione è decisiva: riservatezza, minimizzazione, condizioni contrattuali del servizio e disponibilità di strumenti approvati incidono sulla liceità e sulla sicurezza del trattamento. Le raccomandazioni del Consiglio superiore della magistratura sull’IA nell’amministrazione della giustizia si collocano in questo contesto di governo dell’innovazione; il controllo della singola decisione e la vigilanza sull’organizzazione dell’ufficio non si sostituiscono a vicenda.
5. Le ricadute operative per giudici e difensori
Per chi redige il provvedimento, la conseguenza pratica è una sequenza di verifiche sostanziali. Prima di utilizzare una proposta linguistica occorre avere definito autonomamente i fatti rilevanti, il problema giuridico e la soluzione; poi controllare ogni riferimento agli atti, alle norme e ai precedenti, confrontare la bozza con le difese delle parti e rileggere il testo finale nella sua interezza. La revisione deve riguardare citazioni, fatti, risposte alle obiezioni e passaggi inferenziali, oltre alla pulizia formale. Quanto più l’output entra nel cuore della motivazione, tanto più rigorosa deve essere la capacità del magistrato di spiegare perché quel ragionamento sia corretto. Una motivazione ben rifinita ma adottata senza tale controllo sarebbe più problematica di una frase maldestra prontamente riconoscibile: l’apparenza di impeccabilità non garantisce la paternità intellettuale.
Per il difensore che impugna, il metodo efficace non consiste nel chiedere in astratto se la sentenza «sembri scritta dall’IA». Occorre indicare il passo sospetto, l’atto processuale che lo smentisce, la questione trascurata, il nesso con il capo impugnato e il rimedio domandato. Se si deduce la delega decisoria, l’argomentazione deve spiegare perché gli elementi disponibili vadano oltre l’assistenza nella scrittura; se si deduce un vizio della motivazione, deve individuare il difetto che impedisce di comprendere o controllare la decisione. Nel giudizio cautelare, inoltre, l’istanza va costruita sui presupposti propri dell’art. 283 c.p.c.: la prospettiva di manifesta fondatezza dell’impugnazione oppure il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione.
La portata dell’ordinanza n. 182/2026 risiede dunque in un criterio di responsabilità probatoria e istituzionale. La presenza di una frase generata non è innocua: segnala un difetto di controllo editoriale e rende legittima una verifica attenta. Non prova però, senza ulteriori elementi, che il giudice abbia affidato alla macchina l’accertamento dei fatti, l’interpretazione della legge o la scelta del dispositivo. Questa conclusione rimane cautelare e lascia aperto il giudizio di merito sull’appello. Nel frattempo, il contraddittorio sulle ragioni della decisione offre alle parti uno strumento più preciso della ricerca di impronte linguistiche: costringe a verificare ciò che il provvedimento afferma e ciò che omette. Per il futuro, la qualità della giustizia assistita dall’IA dipenderà meno dalla possibilità di nasconderne le tracce che dalla capacità di conservare una decisione realmente umana, motivata in modo verificabile e prodotta con strumenti governati dall’istituzione. Una procedura interna che documenti strumenti ammessi e controlli svolti può agevolare verifiche successive, senza creare un nuovo requisito formale della sentenza. La tecnologia può accelerare una bozza; la responsabilità delle ragioni che decidono la causa resta indivisibile.
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Rosa Romano
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