Cassazione: la rateizzazione della pendenza tributaria non costituisce riconoscimento del debito

Cassazione: la rateizzazione della pendenza tributaria non costituisce riconoscimento del debito

La Corte di Cassazione, Sez. VI civ., con l’ordinanza del 26 giugno 2020, n. 12735 ha così disposto: “Va rammentato che, in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017).

Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che l’istanza di rateazione avanzata dalla contribuente costituisse acquiescenza, rilevando, altresì, ai fini del decorso del termine di impugnazione, che la presentazione di tale istanza non comportava l’effettiva conoscenza della cartella di pagamento, ben potendo il contribuente richiedere il pagamento rateale per finalità (evitare di subire un’esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono il riconoscimento del debito.”.

Seguendo il predetto ordine di principi ne deriva che: il contribuente che chiede e/o ottiene la rateizzazione di un debito tributario non riconosce – di riflesso – la medesima pendenza; il contribuente può – nel rispetto dei termini di impugnazione – opporsi alla pretesa tributaria che ha inteso rateizzare.

Tali principi espressi dalla Corte di legittimità sono basati sul diritto del contribuente di adire l’autorità giudiziaria allo scopo di ottenere l’annullamento di un atto che ritiene illegittimo e, allo stesso tempo, di tutelarsi al fine di “evitare di subire un’esecuzione o misure cautelari”.


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