Il direttore dei lavori e le sue responsabilità

Il direttore dei lavori e le sue responsabilità

Sommario: 1. Un inquadramento generale sulla disciplina del contratto di appalto e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti: – 2. La responsabilità solidale del direttore dei lavori e dell’appaltatore: il regime generale secondo la giurisprudenza maggioritaria

La figura del direttore dei lavori la si ritrova principalmente nei contratti di appalto pubblici e privati. Si tratta dunque di un soggetto ulteriore rispetto a committente e appaltatore, ovvero i soggetti principali del contratto di appalto, e svolge il compito di verificare la conformità dei lavori al progetto.

Trattandosi di un soggetto ulteriore rispetto ai soggetti menzionati in precedenza, i suoi compiti e le sue responsabilità sono stati per lungo tempo al centro degli interrogativi della giurisprudenza di merito e di legittimità, dando vita così ad una disciplina che risulta essere di derivazione principalmente giurisprudenziale.

Qui di seguito verrà delineata la disciplina vigente applicabile a questa figura e si cercherà di comprendere quali sono le responsabilità di appaltatore e direttore dei lavori nei confronti del committente.

1. Un inquadramento generale sulla disciplina del contratto di appalto e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti:

Il contratto di appalto è disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti del Codice civile ed è definito come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi e gestione del proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Come è stato anticipato in precedenza, i soggetti coinvolti nel contratto sono il committente, ovvero colui che richiede la realizzazione dell’opera o del servizio e l’appaltatore, ovvero colui che assume il compimento dell’opera verso il corrispettivo in denaro. Se e solo se vi è il consenso del committente, l’appaltatore può decidere di dare la realizzazione dell’opera in subappalto (art. 1656 c.c.)

L’opera deve essere eseguita a regola d’arte e con materiali idonei. Non possono essere apportate variazioni salvo autorizzazione scritta del committente (art. 1659 c.c.). Una volta terminata l’opera, il committente ha il diritto di controllarla: è necessario specificare che nei casi di mancata verifica senza giusti motivi, di mancata comunicazione del risultato in tempi brevi e di ricezione dell’opera senza riserve, quest’ultima si considera accettata e, salvo diversa pattuizione, l’accettazione dà diritto all’appaltatore al corrispettivo (art. 1665 c.c.). Se invece si tratta di appalto eseguito per singole partite, la verifica potrà avvenire di volta in volta per ciascuna parte dell’opera eseguita con pagamento contestuale al buon esito di ciascuna verifica (art. 1666 c.c.).

Merita peculiare attenzione la disciplina relativa alla garanzia che l’appaltatore deve prestare per i vizi e per le difformità. Il committente deve denunziare i vizi all’appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta: non vi è la necessità di denunzia se si tratta di vizi riconosciuti dall’appaltatore o se si tratta di vizi occulti.

 Per quanto concerne invece il tema delle prescrizioni e delle decadenze processuali, l’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Se invece è il committente ad essere convenuto per il pagamento, può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (art. 1667 c.c.).

Quando invece si tratta di beni immobili, se entro dieci anni dalla realizzazione dell’opera si riscontrano rovina, pericolo di rovina o gravi difetti per vizio del suolo o per difetto della costruzione, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente o dei suoi aventi causa purché sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta del vizio. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia (art. 1669 c.c.).

Infine, è d’uopo specificare che il contratto di appalto si differenzia dal contratto d’opera in quanto quest’ultimo, in primo luogo, riguarda generalmente piccole imprese che non fanno affidamento su un’organizzazione e in secondo luogo vi è la prevalenza del lavoro del prestatore (art. 2222 c.c.)

2. La responsabilità solidale del direttore dei lavori e dell’appaltatore: il regime generale secondo la giurisprudenza maggioritaria

La giurisprudenza maggioritaria è concorde nello stabilire una responsabilità solidale in capo ad appaltatore e direttore dei lavori.

In particolare, in tema di opera appaltata, risulterebbe applicabile la disciplina prevista dall’art. 2055 del Codice civile, che vede solidalmente responsabili i soggetti imputabili di un fatto dannoso (Trib. Reggio Emilia sentenza n. 988/2014 e Trib. Pistoia sentenza n. 1032 /2021).

Risulta inoltre opportuno menzionare come spesso figuri in questa fattispecie contrattuale un soggetto ulteriore parimenti soggetto a responsabilità: il progettista o responsabile del progetto. Particolarmente discussa è la relazione di questo soggetto con appaltatore e direttore dei lavori e come e quanto è in grado di influire sul regime di responsabilità. In un primo momento la giurisprudenza non ha avuto particolari dubbi nell’affermare che, dal momento che il direttore dei lavori ha compiti di vigilanza sul rispetto del progetto e sulle regole della tecnica, vi è un regime di responsabilità solidale anche con il progettista (Trib. Reggio Emilia sentenza n. 988/2014). Successivamente, la sua responsabilità è stata circoscritta al controllo della corrispondenza tra l’opera e quanto stabilito nel progetto, con espressa esclusione di valutazioni in relazione alla fattibilità e all’esattezza tecnica dello stesso (Cass. Civ. sentenza n. 29331/ 2024). Infine, è stata riconfermata tra le obbligazioni del direttore dei lavori quella della verifica della fattibilità tecnica (Cassazione civile sez. III, sentenza n.1698/2025).

L’obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell’arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all’ultimazione dei lavori (Cassazione civile sez. II, ordinanza n. 27045/2024).

La responsabilità solidale non riguarda però solamente le ipotesi extracontrattuali, ma anche quelle contrattuali.

Infatti, in tema di responsabilità per vizi nei confronti del committente, esiste tra appaltatore, direttore dei lavori un vincolo di corresponsabilità che non solo si estende alle fattispecie di danno di cui all’art. 2055 del Codice civile e che prevede che ciascuno risponda dei rispettivi inadempimenti che hanno concorso al verificarsi di un danno nei confronti del committente, ma anche alle ipotesi di responsabilità

contrattuale (Trib. Pistoia n. 1032 del 2021). Entrambe le figure saranno dunque soggette a responsabilità se anche una sola di esse dovrà rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Risulta invece meritevole di separata analisi il regime di prescrizione che deve adottarsi nei confronti di appaltatore e direttore dei lavori.

In precedenza, è stata riservata un’analisi al regime applicabile alla garanzia per i vizi del contratto di appalto: all’appaltatore, infatti, la legge riserva le disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c.

Risulta necessario menzionare come invece la giurisprudenza di merito sia intervenuta nello specificare la diversità delle tipologie di lavoro svolto dall’appaltatore e dal direttore dei lavori.

Se infatti è pacifico che l’appaltatore ha il compito di eseguire l’opera con l’organizzazione dei propri mezzi e la gestione del proprio rischio, secondo la giurisprudenza invece le prestazioni del direttore dei lavori dovranno essere ricondotte alle prestazioni d’opera intellettuale, trattandosi di meri controlli di conformità (art. 2229. c.c.). Pertanto, alle azioni dannose di quest’ultimo si applicheranno termini di prescrizione ordinaria e non quelli previsti in materia di contratto di appalto (Tribunale Foggia n.1767 del 28/06/2022 e Cass. n.12879/2011).


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