
Indennità di accompagnamento al minore diabetico: l’autonomia apparente non basta. La Cassazione valorizza l’assistenza necessaria per gli atti essenziali quotidiani
Nota a Cass. civ., Sez. IV (Lavoro), ord. 3 agosto 2026, n. 24402
Abstract. Con l’ordinanza n. 24402 del 3 agosto 2026, la Corte di Cassazione torna sui requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, con particolare riferimento al minore affetto da diabete e non ancora autonomo nella gestione della terapia insulinica. La Suprema Corte ribadisce che l’incapacità rilevante ai sensi dell’art. 1 della legge n. 18/1980 non deve necessariamente investire una pluralità di attività della vita quotidiana: può assumere rilievo anche l’impossibilità di compiere autonomamente un solo atto, purché esso abbia cadenza quotidiana, sia costantemente inerente alla persona e rivesta una funzione essenziale per la vita e la salute. La pronuncia presenta inoltre un significativo risvolto processuale in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., chiarendo che il giudice dell’opposizione, pur non essendo tenuto a rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio, deve confrontarsi con le contestazioni specificamente formulate dalla parte.
Sommario: 1. Premessa – 2. Il caso sottoposto alla Corte – 3. L’indennità di accompagnamento e la nozione di atti quotidiani della vita – 4. L’impossibilità di compiere anche un solo atto essenziale – 5. Il minore diabetico e il parametro dell’autonomia effettiva – 6. Un principio già emerso e oggi ulteriormente consolidato – 7. Il secondo profilo della decisione: l’opposizione ex art. 445-bis c.p.c. e le contestazioni alla CTU – 8. Le ricadute pratiche della pronuncia – 9. Conclusioni
1. Premessa
La nozione di autonomia personale non può essere ridotta alla sola capacità materiale di camminare, vestirsi, alimentarsi o svolgere le più comuni attività della giornata.
Vi sono situazioni nelle quali una persona, e in particolare un minore, può apparire pienamente autonoma nella maggior parte degli atti della vita quotidiana e, tuttavia, dipendere necessariamente dall’assistenza di un terzo per il compimento di un’attività indispensabile alla tutela della propria salute.
È su tale confine tra autonomia apparente e autonomia effettiva che interviene la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24402 del 3 agosto 2026.
La pronuncia riguarda un minore affetto da patologia diabetica, bisognoso dell’intervento dei genitori per il monitoraggio della glicemia, la gestione degli strumenti necessari e la somministrazione quotidiana dell’insulina. La Suprema Corte ha cassato la decisione del Tribunale di Cosenza, rinviando la causa affinché il grado di autonomia del minore venga rivalutato alla luce dell’effettiva incidenza della terapia sulla sua vita quotidiana.
La decisione assume particolare interesse perché ribadisce una lettura sostanziale della condizione di non autosufficienza: ciò che rileva non è il numero degli atti che il soggetto non riesce a svolgere autonomamente, quanto la loro natura, frequenza e incidenza sulla vita e sulla salute.
2. Il caso sottoposto alla Corte
La controversia trae origine da un procedimento volto all’accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in favore di un minore.
A seguito dell’accertamento tecnico preventivo, i genitori avevano proposto opposizione contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico.
Il Tribunale di Cosenza aveva tuttavia rigettato la domanda, senza disporre una nuova consulenza, ritenendo sostanzialmente generiche le critiche rivolte alla valutazione medico-legale.
Secondo i ricorrenti, invece, non era stata adeguatamente considerata una circostanza determinante: il minore, a causa della patologia diabetica e della sua giovane età, necessitava quotidianamente dell’aiuto dei genitori per il controllo dei valori glicemici, per la gestione degli apparecchi utilizzati a tale scopo e per la somministrazione dell’insulina.
In altri termini, il fatto che il bambino fosse capace di condurre, sotto molti altri profili, una vita ordinaria e compatibile con la propria età non escludeva la necessità di un’assistenza stabile per un atto terapeutico essenziale.
La Cassazione ha ritenuto fondate le censure e ha cassato la sentenza, rinviando al Tribunale di Cosenza in persona di diverso giudice.
Occorre pertanto precisare sin d’ora un aspetto importante: la Suprema Corte non ha attribuito automaticamente l’indennità di accompagnamento al minore, ma ha imposto al giudice del rinvio di effettuare una nuova e più completa valutazione alla luce dei principi indicati nell’ordinanza.
3. L’indennità di accompagnamento e la nozione di atti quotidiani della vita
Il riferimento normativo fondamentale è rappresentato dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
La prestazione è riconosciuta in presenza delle condizioni sanitarie previste dalla legge quando il soggetto si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua. La disciplina estende espressamente la tutela anche ai minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni previste dalla disposizione.
Le due situazioni previste dalla legge sono alternative: da un lato, l’impossibilità di deambulare autonomamente; dall’altro, l’incapacità di compiere gli atti quotidiani senza assistenza continua.
La seconda ipotesi è quella maggiormente interessata dalla pronuncia in commento.
Il problema interpretativo consiste nello stabilire che cosa debba intendersi per incapacità di compiere gli “atti quotidiani della vita”.
Una lettura meramente quantitativa potrebbe condurre a ritenere necessaria l’impossibilità di svolgere autonomamente una pluralità di attività elementari. La giurisprudenza di legittimità ha, invece, progressivamente valorizzato un criterio qualitativo e funzionale.
Non è sufficiente una mera difficoltà nello svolgimento dell’attività, ma, al tempo stesso, non è necessario che il soggetto sia assolutamente incapace di svolgere qualsiasi attività.
L’autonomia deve essere valutata in concreto, considerando l’età, le condizioni personali e la capacità del soggetto di comprendere il significato e la necessità degli atti indispensabili per la tutela della propria integrità psicofisica. È questa impostazione che la Cassazione ribadisce nell’ordinanza n. 24402/2026.
4. L’impossibilità di compiere anche un solo atto essenziale
Il passaggio centrale della pronuncia riguarda la possibilità che la condizione richiesta dalla legge sia integrata anche dall’incapacità di svolgere autonomamente un solo atto della vita quotidiana.
La Cassazione ribadisce che ciò è possibile quando tale attività presenti tre caratteristiche fondamentali: abbia una cadenza quotidiana, sia costantemente inerente alla persona e svolga una funzione essenziale per la vita e per la salute, anche in relazione agli ulteriori atti della giornata che essa rende concretamente possibili.
Il dato quantitativo perde, quindi, la propria centralità.
Non occorre necessariamente trovarsi di fronte a una persona incapace di alimentarsi, vestirsi, lavarsi, spostarsi e provvedere contemporaneamente a numerose altre esigenze.
Anche un’unica attività può assumere un peso tale da rendere necessaria un’assistenza continua, quando dal suo corretto e regolare svolgimento dipenda la tutela della salute della persona.
La valutazione richiesta al giudice è, pertanto, eminentemente sostanziale.
Il punto non è chiedersi soltanto “quante cose” il soggetto sia capace di fare autonomamente, ma verificare quale sia la funzione dell’atto per il quale necessita di assistenza e quali conseguenze deriverebbero dall’impossibilità di compierlo correttamente e tempestivamente.
5. Il minore diabetico e il parametro dell’autonomia effettiva
La questione acquista particolare delicatezza quando il destinatario della prestazione sia un minore.
Nel caso affrontato dalla Cassazione, l’elemento decisivo non era costituito da un’incapacità motoria del bambino, bensì dall’impossibilità, correlata anche alla giovane età, di gestire autonomamente una terapia indispensabile.
Un minore può essere perfettamente capace di giocare, muoversi, frequentare la scuola, alimentarsi e compiere le normali attività proprie dell’età, senza essere tuttavia sufficientemente autonomo nella comprensione e nella gestione di una patologia che richieda controlli e interventi terapeutici costanti.
È proprio per questo che la Cassazione invita il giudice a non fermarsi alla constatazione di una vita complessivamente “normale”, ma a verificare l’incidenza concreta della terapia insulinica sul grado di autonomia del minore.
Particolarmente significativo è il parametro indicato dalla Corte: dovrà essere verificato se l’assistenza richiesta ai genitori sia, per tempi, modalità e intensità, diversa e maggiore rispetto a quella normalmente necessaria per un bambino sano della medesima età, criterio già richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 2258/2014.
Si evita, in tal modo, qualsiasi automatismo.
La patologia diabetica, di per sé, non determina automaticamente il diritto all’indennità di accompagnamento.
Ciò che deve essere accertato è il concreto bisogno assistenziale del minore: la sua capacità di comprendere la necessità della terapia, di controllare la propria condizione, di utilizzare correttamente i dispositivi e di intervenire in maniera appropriata nelle diverse situazioni quotidiane.
L’età diventa quindi un elemento della valutazione dell’autonomia, e non un dato neutro.
6. Un principio già emerso e oggi ulteriormente consolidato
L’ordinanza n. 24402/2026 non rappresenta un mutamento improvviso della giurisprudenza di legittimità.
La stessa Corte richiama espressamente Cass. n. 7032/2023, pronunciata in una fattispecie sostanzialmente analoga, relativa a una minore affetta da diabete e bisognosa dell’assistenza del genitore per la somministrazione dell’insulina.
Già in quella occasione la Suprema Corte aveva escluso che il diritto alla prestazione potesse essere negato per il solo fatto che la minore conducesse una vita compatibile con la propria età, affermando la rilevanza anche dell’impossibilità di svolgere autonomamente un unico atto, quando questo fosse quotidiano e determinante per la tutela della salute.
La pronuncia del 2026 richiama inoltre Cass. n. 20121/2026, collocandosi dunque in una linea interpretativa che può ormai considerarsi significativamente consolidata.
La portata dell’ordinanza consiste quindi non tanto nell’introduzione di un principio radicalmente nuovo, quanto nella sua conferma e nella sua applicazione ad una nuova controversia nella quale il giudice di merito aveva attribuito rilievo insufficiente alle esigenze terapeutiche quotidiane del minore.
La distinzione non è meramente accademica.
Presentare la decisione come fonte di un diritto generalizzato all’accompagnamento per tutti i minori diabetici sarebbe infatti eccessivo.
La Cassazione richiede sempre un accertamento individualizzato delle condizioni del soggetto e dell’effettiva necessità dell’assistenza.
Il principio è più preciso: la capacità di compiere autonomamente la maggior parte degli atti della giornata non consente, da sola, di escludere il beneficio, quando residui l’impossibilità di gestire autonomamente un atto quotidiano essenziale per la salute.
7. Il secondo profilo della decisione: l’opposizione ex art. 445-bis c.p.c. e le contestazioni alla CTU
La pronuncia assume rilievo anche sotto il profilo processuale.
L’art. 445-bis c.p.c. disciplina l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile e in altri ambiti previdenziali e assistenziali.
Nel giudizio che segue alla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, la parte deve specificare i motivi della propria contestazione.
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva ritenuto le doglianze formulate dai ricorrenti eccessivamente generiche.
La Cassazione giunge a una conclusione diversa.
Le contestazioni formulate dai genitori riguardavano infatti un profilo preciso: la mancata considerazione della necessità di assistenza per la terapia salvavita quotidiana.
Secondo la Suprema Corte, una volta che le critiche rivolte alla consulenza siano sufficientemente specifiche, il giudice dell’opposizione deve confrontarsi con esse.
Ciò non significa che debba necessariamente essere disposta una nuova CTU.
Il giudice, quale peritus peritorum, può anche ritenere sufficienti gli elementi già acquisiti e confutare direttamente le osservazioni della parte; può chiedere chiarimenti o integrazioni allo stesso consulente oppure, ove lo ritenga opportuno, disporre una nuova consulenza.
Ciò che non gli è consentito è sottrarsi all’esame di una contestazione specifica qualificandola semplicemente come dissenso rispetto alla valutazione medico-legale. La Cassazione richiama, sul punto, anche le proprie precedenti pronunce nn. 7264/2025 e 1335/2026.
Il passaggio è rilevante sul piano della tutela giurisdizionale.
Nel giudizio di merito, infatti, la contestazione della valutazione medico-legale costituisce proprio lo strumento attraverso cui la parte può sollecitare un diverso apprezzamento delle proprie condizioni sanitarie.
La discrezionalità del giudice riguarda le modalità attraverso le quali procedere all’accertamento, non la possibilità di ignorare una censura specificamente articolata.
8. Le ricadute pratiche della pronuncia
La decisione offre indicazioni rilevanti sia per i cittadini sia per i professionisti chiamati ad assisterli.
Anzitutto, nei procedimenti riguardanti minori affetti da patologie croniche non è sufficiente descrivere la diagnosi in termini astratti.
Assume particolare importanza documentare come la patologia incida concretamente sulla vita quotidiana: quali attività terapeutiche debbano essere compiute ogni giorno, con quale frequenza, quale grado di competenza esse richiedano, quali rischi derivino da errori od omissioni e in quale misura sia necessario l’intervento continuativo di un adulto.
La documentazione sanitaria dovrebbe quindi consentire di ricostruire non soltanto la condizione patologica, ma soprattutto il bisogno assistenziale che ne deriva.
In secondo luogo, nel caso del minore dovrà essere evidenziata la differenza tra l’assistenza ordinariamente dovuta da un genitore a un bambino della stessa età e quella ulteriore resa necessaria dalla patologia.
È questo confronto concreto, più che l’etichetta diagnostica, a diventare decisivo.
Anche sotto il profilo processuale la pronuncia suggerisce particolare attenzione nella formulazione delle contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico.
Il ricorso in opposizione non può limitarsi a manifestare genericamente il proprio dissenso, ma deve individuare gli elementi concretamente trascurati o erroneamente valutati: nel caso esaminato dalla Cassazione, proprio il monitoraggio glicemico e la gestione quotidiana della terapia costituivano il nucleo specifico della contestazione.
Va infine ricordato che l’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale che prescinde dal reddito personale e dall’età; l’INPS indica per il 2026 un importo di 551,53 euro mensili per dodici mensilità.
La portata economica della prestazione rende ancora più evidente la rilevanza concreta di un corretto accertamento delle condizioni sanitarie e assistenziali.
9. Conclusioni
L’ordinanza n. 24402/2026 offre una lettura della non autosufficienza aderente alla realtà concreta della persona.
L’autonomia non è un concetto meramente quantitativo e non può essere misurata contando il numero delle attività che il soggetto riesce o non riesce a svolgere.
Una persona può essere autonoma in moltissimi aspetti della propria giornata e, nondimeno, dipendere necessariamente dall’intervento di un terzo per un’attività dalla quale dipendono la propria salute e la possibilità stessa di svolgere tutte le altre.
Nel caso dei minori questa impostazione assume una valenza ancora maggiore.
La capacità materiale di condurre una vita apparentemente ordinaria non coincide necessariamente con la capacità di comprendere, programmare e gestire autonomamente un trattamento terapeutico indispensabile.
La Cassazione non introduce un automatismo e non afferma che ogni minore affetto da diabete abbia diritto all’indennità di accompagnamento.
Afferma qualcosa di più equilibrato e, sotto il profilo giuridico, più significativo: il beneficio non può essere negato soltanto perché il minore appare autonomo nelle comuni attività della propria età, quando necessiti dell’assistenza di un adulto per un atto quotidiano essenziale alla tutela della salute.
Il giudizio deve quindi spostarsi dall’apparenza dell’autonomia alla sua effettività.
E, parallelamente, il processo deve garantire che le contestazioni specifiche rivolte alla valutazione medico-legale siano realmente esaminate.
La pronuncia realizza così un punto di equilibrio tra due esigenze: evitare un riconoscimento automatico della prestazione fondato sulla sola diagnosi e impedire, all’opposto, che un criterio eccessivamente rigido di autosufficienza finisca per ignorare bisogni assistenziali quotidiani, concreti ed essenziali.
È proprio in questa prospettiva che l’ordinanza n. 24402/2026 assume rilievo oltre il singolo caso: non conta soltanto ciò che una persona riesce materialmente a fare da sola, ma anche ciò che, senza l’assistenza di un altro, non sarebbe in grado di fare in sicurezza per continuare a vivere la propria quotidianità.
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Avv. Antonio Ardimento
Ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza nell'ottobre del 2014, presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", discutendo la mia tesi di laurea in diritto tributario.Successivamente, ho proseguito il percorso giuridico nella pratica professionale forense, nei settori diritto civile-diritto del lavoro.Dal mese di febbraio 2015 e fino all'agosto 2016 ho svolto un tirocinio presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro.Ho potuto approfondire le tematiche sottese alla vasta area del diritto del lavoro, sia del settore privato che di quello pubblico.Nel mese di ottobre 2017 mi sono abilitato come Avvocato presso la corte di Appello di Bari, con voto agli esami orali pari a 300/300.Ho esercitato la professione legale fino al mese di dicembre 2018.Durante tutto il percorso pre e post universitario, ho sempre affiancato il lavoro allo studio, in svariate realtà multi nazionali nei settori amministrativo-legali. Nel contempo, ho iniziato a provare un forte trasporto personale e professionale nel settore HR.Dal mese di gennaio 2018 fino al mese di gennaio 2019 ho iniziato il mio percorso volto all'acquisizione delle competenze richieste nell'ambito delle risorse umane, dapprima con un master di durata annuale e poi con diversi corsi di formazione orientati alle tecniche di selezione e di gestione amministrativa delle risorse.In seguito, ho iniziato la mia attività professionale in agenzie per il lavoro e società private come Recruiter e consulente legale del lavoro.Dal 2020 ho intrapreso una nuova entusiasmante avventura nella Pubblica Amministrazione.Nel mese di giugno 2023 ho conseguito la laurea magistrale in "Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni" presso l'Università "Mercatorum" di Roma.Ho rivestito altresì le funzioni di componente di commissione in pubblici concorsi nonché di professore a Contratto per l'a.a. 2023/2024 presso l'Università LUM di Casamassima, nella disciplina: "Organizational Behaviour".
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