Il rifiuto genitoriale come prova nel processo matrimoniale canonico. Relazione a Convegno.

Il rifiuto genitoriale come prova nel processo matrimoniale canonico. Relazione a Convegno.

Sommario: – 1. Premessa – 2.  Rilievi introduttivi al processo di nullità matrimoniale – 3. Sull’assenza di pronunce aventi ad oggetto la genitorialità – 4. Il diritto canonico dei minori: una categoria nuova – 5. Il canone 1095 cjc e la sua distinzione tripartitica  –  6. Sulla necessità di introduzione di obblighi deontologici più stringenti per i periti ecclesiastici   7. Conclusioni

 

1. Premessa

Il presente contributo è nato da una specifica richiesta, con la quale mi si domandava di scrivere una breve relazione che ponesse il diritto minorile statale in rapporto con quello canonico. Con non poche perplessità, dovute al fatto che di minori si parla e si scrive solo in riferimento al diritto penale canonico, mi sono addentrata in questa ardua impresa. Sono partita da esperienze personali, maturate in materia matrimoniale canonica, interrogandomi sull’opportunità di considerare  criteri valutativi più ampi per comprendere l’incapacità dei coniugi. Uno di questi potrebbe essere, appunto, lo stato psicofisico del minore, connesso strettamente alla capacità di cura affettiva e materiale che i coniugi gli rivolgono. Per tale ragione, la condizione dei figli potrebbe assumere valore probatorio rilevante anche se appartenente alla fase successiva di  manifestazione del consenso.  Il Convegno del 3 dicembre 2025, organizzato dalla Commissione Minori del COA di Napoli, dedicato al “Rifiuto genitoriale: prospettive giuridiche, psicologiche a tutela dei Minori” si propone come momento di confronto, senza che con ciò si deroghi ai principi fondamentali del diritto matrimoniale della Chiesa.

2. Rilievi introduttivi al processo di nullità matrimoniale

È molto  raro che  le questioni attinenti alla genitorialità siano oggetto di specifica trattazione nei processi di nullità matrimoniale canonica. I giudizi in questione, infatti, pur presentando dei tratti strutturali che li eguagliano alle procedure  statali di separazione e di divorzio in termini di garanzie processuali per le parti, si concentrano, al contrario, su problematiche intra – personali, relative cioè al consenso coniugale e alla sua possibile invalidità  dovuta a vizi genetici del matrimonio atto. Problematiche economiche, dunque,  e di affidamento rimangono fuori dal perimetro d’indagine giudiziaria, poiché non sono direttamente idonee a provare il difetto di integrità del consenso, che è l’oggetto della  contestatio litis o concordanza del dubbio.   Il consenso inoltre – talvolta inficiato per gravi cause di natura psichica – dalla dottrina e dalla giurisprudenza viene distinto dal matrimonio contratto, coincidente con il momento della convivenza coniugale (o consortium totius vitae), che per gravi impedimenti di ordine psichico è talvolta inattuabile ab origine. Va aggiunto che tale suddivisione risponde sia alla ratio propria dell’indagine giudiziaria ecclesiastica, che è volta ad un’investigazione retroattiva,  la cui pronuncia affermativa produrrà effetti appunto ex tunc, sia a criteri di ordine metodologico cui far riferimento in fase istruttoria. A tal proposito non basterà, infatti, verificare l’infausto esito della convivenza, bensì le cause che abbiano portato ad esso, e il cui carattere  deve essere di particolare gravità e antecedenza  alle nozze.

3. Sull’assenza di pronunce aventi ad oggetto la genitorialità

Ciò brevemente premesso, nella pronunce  di prima istanza  e in quelle della Rota Romana (cd. Decisiones) –  il cui ambito di competenza si estende ben oltre le funzioni giudiziarie che le sono proprie, fungendo essa anche da filtro di uniformità della giurisprudenza – mancano delle motivazioni che riconoscano le questioni genitoriali quali prove certe per dimostrare la incapacità dei coniugi a manifestare un valido consenso. Tale limitazione, di non marginale importanza, incide sia sul merito della causa sia sulla questione processuale di riconoscimento statale delle sentenze ecclesiastiche in materia di famiglia. In altre parole, ad essere compromesse sono anche le opportunità di delibazione di una sentenza meritevole di essere fondata su criteri decisionali che, seppur diversi da quelli adottati dalla giurisprudenza rotale classica, sono più rispondenti alle mutate vicende sociali. Fatti di cronaca, emergenze giudiziarie, protocolli d’intesa stipulati per sopperire alle nuove necessità della famiglia, devono far riflettere sull’esplorazione di nuovi schemi procedurali canonici, maggiormente inclusivi e aperti alle problematiche minorili. I diritti del fanciullo e il clima di benessere psicofisico nel quale si sviluppa la sua personalità costituiscono un metro d’indagine essenziale per ben comprendere la capacità di uno o di entrambi i coniugi ad assumersi gli oneri essenziali del matrimonio, uno dei quali è proprio di educazione della prole. A tal proposito, l’ordinamento canonico contempla in una specifica norma (can. 1136 cjc)[1] la funzione genitoriale dei coniugi, conferendo ad essa una posizione gerarchicamente preminente nel matrimonio. Dall’unione coniugale, in sostanza, si spiegano effetti giuridicamente rilevanti non solo nell’area intrapersonale – ossia tra marito e moglie – ma anche nella sfera di interessi del minore, la cui educazione consiste anche nella libertà di poter sviluppare un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori. Così come nel sistema civile, anche in quello canonico potrebbe dunque parlarsi di principio di bigenitorialità. Esso implica, da una parte, il diritto del fanciullo a coltivare un’affettività equilibrat con le figure d’attaccamento primario; mentre, dall’altra, determina il dovere dei coniugi a garantirne l’attuabilità mediante comportamenti responsabilmente orientati al bene della prole (can. 1055 §1 cjc).

4. Il diritto canonico dei minori: una categoria nuova

L’evoluzione del diritto matrimoniale canonico procede di pari passo con la psicologia e la psichiatria, poiché è oltremodo essenziale che i tribunali e gli avvocati conoscano e si tengano aggiornati sulle questioni cliniche, senza escludere con ciò la preziosa opera dei periti. La giurisprudenza della Rota non si limita più, come in passato, ad assimilare il difetto di discrezione di giudizio ai casi di grave infermità psichica, ampliando il margine di estensibilità anche alle gravi anomalie. Si tratta di atteggiamenti significativamente disfunzionali, ai quali va riconosciuta l’incidenza negativa sulla  psiche della prole. A nostro avviso, dunque, oltre all’accertamento del nesso di causalità tra l’anomalia psichica e l’incapacità ad assumersi gli oneri matrimoniali, è necessario  altresì verificare  lo stato in cui versa il minore. Quanto più quest’ultimo, infatti, risulti esposto alla conflittualità dei genitori, tanto più grave sarà giudicata la condizione psicopatologica del padre e/o della madre. Al momento, se non in casi limitati per cui si riconosce una certa rilevanza ai comportamenti narcisistici di condizionamento del minore e di manipolazione contro l’altro genitore, non ci sono orientamenti giurisprudenziali che prendono in considerazione il corretto funzionamento del figlio per risalire alla incapacità matrimoniale canonica. In ragione di ciò, potrebbe parlarsi di una nuova categoria di interesse, connessa in un certo qual senso al diritto matrimoniale ecclesiastico, da qualificarsi come diritto minorile canonico e di matrice giurisprudenziale. Senza dubbio, la competenza dei tribunali della Chiesa resterà limitata solo a determinate questioni che, tuttavia, richiedono un’approfondita revisione delle categorie di investigazione giudiziaria, che spostino il focus sullo stato dei figli.

5. Il canone 1095 cjc e la sua distinzione tripartitica

Il disposto normativo (can. 1095, nn.1-2-3 cjc)[2] oggetto di questa nostra breve riflessione è distinto in tre diverse aree, che fanno riferimento a ipotesi patologiche per cui uno o entrambi i coniugi celebrano il matrimonio invalidamente, a causa di : 1) mancanza del sufficiente uso di ragione; 2) grave difetto di discrezione di giudizio; 3) incapacità di assumere gli oneri matrimoniali essenziali. La prima ipotesi riguarda fattispecie in cui, a causa di alterazioni di ordine psichico, il nubente non è in grado di comprendere, neppure in minima parte, cosa sia il matrimonio e quali siano gli oneri da esso discendenti. Negli altri due casi, invece, e cioè di grave difetto di discrezione di giudizio  e di incapacità di assumere i doveri matrimoniali, il Legislatore considera sia le gravi anomalie antecedenti alle nozze che non permettono di conoscere adeguatamente il contenuto del celebrando matrimonio sia i disturbi di personalità che, pur non ostacolando la suddetta comprensione,  rendono tuttavia impossibile l’attuazione degli relativi impegni. La norma, dunque, nonostante presenti una suddivisione netta, garantisce al contempo l’ingresso di nuove species psicopatologiche prospettate dalla psichiatria e contenute nei manuali psicodiagnostici. Tra queste potrebbe rientrare anche la incapacità empatico-genitoriale, consistente in una forma di manipolazione esercitata sul minore che, a sua volta – poiché vittima di distorsioni percettive e di dipendenza affettiva dall’alienante – rifiuta il contatto con l’altro genitore, subendo una limitazione nella crescita psicologica e relazionale. Tali effetti non possono che derivare da un atteggiamento del coniuge, la cui anomalia psicologica, slatentizzatasi al momento del matrimonio contratto, era in esso già presente prima delle nozze, poiché frutto di un quadro anamnestico e personologico che ne giustifichi l’evoluzione in epoca successiva. In tal senso, partendo cioè dalla condizione familiare vissuta dai figli, il giudice potrà risalire alla sussistenza di un grave vizio del consenso che rende nullo il matrimonio. Il minore e le capacità genitoriali, quindi, non saranno più collocate tra le circostanze susseguenti il matrimonio o tra gli ammennicoli, ma costituiranno elemento di prova che, con certezza e coerenza, partendo dal rifiuto genitoriale, faranno luce sulla capacità di accudimento, risalendo a eventuali casi di incapacità.

6. Sulla necessità di introduzione di obblighi deontologici più stringenti per i periti ecclesiastici  

Affermata, quindi, la necessità di una maggiore adattabilità delle categorie di investigazione giudiziaria canonica alle mutate esigenze storico-giuridiche, che sappiano cioè valorizzare l’importanza della condizione in cui i figli versano, considerandola metro di valutazione della capacità psichica dei genitori, è opportuno porre l’attenzione anche sulla rilevanza del ruolo rivestito dai periti ecclesiastici. Come già affermato, se consideriamo il rapporto di osmosi intercorrente tra il diritto matrimoniale canonico e la psicologia forense, in forza della quale le norme si evolvono e si adeguano alle nuove ipotesi scientifiche, che rappresentano in un certo qual senso lo specchio che riflette il cambiamento sociale e culturale, è determinante l’introduzione di clausole limitative nella redazione delle perizie ecclesiastiche. Le valutazioni cliniche frutto di colloqui e test psicodiagnostici, che integrano l’istruttoria con competenze scientifiche, possono essere estese anche alla parte che si rifiuti di sottoporsi a perizia. In tali ipotesi, si parla di votum, ossia di parere dal taglio probabilistico e basato sui soli atti di causa, che analizza la parte che non si è presentata al colloquio con il perito. Le ragioni dell’assenza della parte possono essere di diversa natura, ossia consistenti tanto in un disinteresse per il processo quanto in motivazioni personalissime non rese talvolta note al giudice. Nulla può contestarsi al perito psicologo o psichiatra quando decide di esprimersi sul conto del convenuto assente, trattandosi di un parere o voto che non espone l’esperto clinico a sanzioni deontologiche. A nostro avviso, invece, diverso è il caso in cui, svolgendosi il processo di nullità matrimoniale in costanza di un altro giudizio di separazione o di divorzio cui siano connesse questioni attinenti al minore, il perito si esprime sul conto della parte convenuta assente all’esame diagnostico. In tal caso, ci si chiede se tale votum, pur contenendo sole ipotesi di incapacità,  possa o meno risultare pregiudizievole per la parte che stia vivendo, in foro civile, una contesa battaglia giudiziaria per l’affidamento del figlio. Potrebbe, dunque, la sentenza ecclesiastica fondata anche sulla valutazione peritale in questione essere strumentalizzata per ottenere una pronuncia ingiusta, che aggravi la condizione del figlio alienato? La risposta dipende sia da una valutazione temporale che di merito, in quanto l’utilizzabilità delle questioni ecclesiastiche è subordinata sia alla conclusione del processo canonico che deve terminare prima di quello statale, sia alla discrezionalità del magistrato civile, che voglia valutarne la rilevanza e incidenza. In tale ultima ipotesi, pur non assumendo efficacia giuridicamente rilevante in foro civile, per ovvie ragioni di autonomia delle giurisdizioni, la sentenza canonica potrebbe – avendo valore di prova documentale – concorrere ad integrare il convincimento del giudicante, conformemente al principio del libero convincimento (ex art. 116 cpc). Pertanto, sarebbe opportuno introdurre gli identici limiti e le relative sanzioni deontologiche che vigono nei processi civili, per le ipotesi in cui i periti ecclesiastici si pronuncino – anche solo con votum – sulla parte convenuta che si rifiuti di sottoporsi alla perizia; e ciò al fine di evitare che le cause di grave incapacità psichica riconosciute all’esito del giudizio canonico siano oggetto di strumentalizzazione in foro civile. Questa best practice eviterebbe il proliferarsi di casi di rifiuto genitoriale, dovuto alle intenzioni perverse di un genitore alienante, che si avvale dei luoghi della giustizia, per alimentare ingiustizie.

7. Conclusioni

Il presente contributo, dal taglio meramente divulgativo ed esplorativo, si propone come inquadramento generale della normativa canonica in materia di incapacità, prospettando l’opportunità di introdurre un nuovo filone di studio che prenda in considerazione i diritti del minore in contesto ecclesiastico. L’importanza dell’ausilio dei periti non può prescindere da considerazioni relative ai loro obblighi, che vanno resi più stringenti nei casi in cui è in gioco la salute psicologica ed emotiva del fanciullo. A tal proposito, secondo un’ottica interdisciplinare, le esperienze dei tribunali civili ed ecclesiastici andrebbero poste in un rapporto di comunicazione, affinché si introducano protocolli che garantiscano l’uniformità della prassi in materia minorile, a prescindere dall’ordinamento e, dunque, dalla natura del foro di competenza.

 

 

 

 

[1] Can. 1136: “I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze, l’educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa”.
[2] Can. 1095: “Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”

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Avv. Federica Marciano di Scala (Avvocato della Rota Romana - Avvocato Civilista). Nata Napoli il 23.07.1989, si laurea in Giurisprudenza e, intrapresi gli studi presso una delle Pontificie Universitá di Roma, consegue anche la licenza e il dottorato in Diritto Canonico. Abilitata all’esercizio della professione forense, è iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Superato il relativo esame di abilitazione, è altresì Avvocato del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Patrocina in foro civile ed ecclesiastico.

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