
Oltre le mura dello studio: quando la violazione del dovere di colleganza colpisce la salute dei collaboratori
L’art. 19 del Codice Deontologico Forense stabilisce che «L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà».
Dalla lettura della disposizione emerge come il comportamento dell’avvocato nei rapporti con i colleghi debba essere costantemente improntato ai principi di lealtà e correttezza. Il dovere di colleganza, pertanto, non si esaurisce in una mera forma di cortesia relazionale, né può essere ridotto a un semplice precetto di buona educazione o di etichetta sociale, ma assume la consistenza di un vero e proprio dovere giuridico e ordinamentale.
Il rapporto tra colleghi risulta, dunque, governato da principi di solidarietà professionale, reciproca correttezza e rispetto della dignità della persona.
Quando, poi, il rapporto professionale si inserisce nell’ambito di una collaborazione continuativa, l’indifferenza manifestata nei confronti di un collega, il disinteresse per le sue condizioni personali e l’insistenza affinché questi si rechi comunque in Tribunale o in altro luogo, nonostante una evidente ed effettiva indisposizione fisica, possono tradursi in una violazione dei doveri generali di probità, dignità e decoro sanciti dall’art. 9 del Codice Deontologico Forense.
L’Avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di colleghi all’interno dello studio è, pertanto, tenuto a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e non può esercitare pressioni, neppure di carattere psicologico, affinché un collega, trovandosi in condizioni fisiche obiettivamente incompatibili con lo svolgimento di attività esterne allo studio, sia comunque costretto ad adempiere a tali incombenze.
La giurisprudenza ordinamentale riconduce il dovere di colleganza anche a forme di concreta collaborazione e di reciproco soccorso professionale. Dinanzi all’indisposizione di un collega di studio, l’avvocato diligente è pertanto tenuto ad adottare comportamenti coerenti con i principi di solidarietà e correttezza, evitando condotte di isolamento, pressione o ritorsione lavorativa connesse allo stato di salute del professionista.
Alla luce di tali principi, l’indifferenza ostentata nei confronti di una evidente ed effettiva condizione di vulnerabilità fisica del collega non può essere qualificata come una mera scortesia o semplice maleducazione, ma può integrare un vulnus ai doveri di lealtà, correttezza, protezione e solidarietà professionale desumibili dagli artt. 9 e 19 del Codice Deontologico Forense.
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