
Sette bustine di cocaina, ma il reato non c’è: cosa dice la Cassazione
Nota a Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n. 845/2026
Sommario: 1 . Analisi generale della decisione – 2 . Punti critici individuati – 3 . Analisi ragionata delle questioni giuridiche – 4 . Ragionamento giuridico dei giudici di legittimità e principi fondamentali – 5 . Conclusioni
1. Analisi generale della decisione
Con la sentenza n. 845, pronunciata dalla Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione in data 20 maggio 2025 e depositata il 10 giugno 2025, nell’ambito del procedimento n. R.G.N. 36825/2024, il giudice di legittimità è tornato a pronunciarsi sui limiti della prova della finalità di spaccio di sostanze stupefacenti, annullando la decisione dei giudici di merito e riaffermando un orientamento ormai consolidato.
La pronuncia trae origine dal ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’Appello di Palermo del 04/06/2024, che aveva confermato la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, relativo alla detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. In particolare, all’imputato era stata contestata la detenzione, con finalità di cessione a terzi, di cocaina suddivisa in sette involucri termosaldati.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché “il fatto non sussiste” e disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto di Palermo per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza volta a contrastare derive presuntive nell’accertamento della finalità di spaccio e ribadisce, con particolare nettezza, che tale finalità non può essere desunta da automatismi probatori o da indizi isolati. In particolare, il quantitativo minimale della sostanza e il suo confezionamento frazionato, se non accompagnati da ulteriori elementi concreti, non sono sufficienti a dimostrare la destinazione a terzi.
2. Punti critici individuati
La sentenza ha individuato diversi profili di criticità nella decisione della Corte d’Appello.
Motivazione illogica: la Corte di Cassazione ha ritenuto “manifestamente illogica” la motivazione con cui la Corte territoriale aveva desunto la destinazione allo spaccio da elementi ritenuti equivoci o comunque insufficienti. Ne è derivata una censura del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, giudicato carente sul piano della valutazione probatoria e non conforme al necessario standard dimostrativo.
Quantitativo minimale: il quantitativo di stupefacente sequestrato, pari a 0,88 grammi lordi, corrispondenti a 2,96 dosi medie di cocaina, sebbene suddiviso in sette involucri, è stato considerato “del tutto minimale”. Tale dato è stato reputato compatibile con l’acquisto di una modesta scorta destinata all’uso personale, con conseguente ridimensionamento del valore indiziario attribuibile alla suddivisione della sostanza.
Neutralità degli indizi: le circostanze di tempo e luogo, quali l’orario notturno e la presenza in una nota piazza di spaccio, così come i precedenti penali dell’imputato, sono state ritenute “del tutto neutri” o comunque non idonee ad assurgere a prova significativa della finalità di spaccio, in assenza di ulteriori riscontri. Mancavano, in particolare, elementi quali interazioni con terzi, disponibilità di denaro contante, strumenti per il taglio o materiale destinato al confezionamento.
Formula assolutoria: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché “il fatto non sussiste”, ritenendo non provato un elemento costitutivo del reato contestato, ossia la destinazione a terzi della sostanza stupefacente. La condotta è stata così ricondotta, sul piano sostanziale, alla detenzione per uso personale.
Onere della prova: la sentenza ribadisce che l’onere di provare la finalità di spaccio grava sulla pubblica accusa. Tale prova deve fondarsi su elementi indiziari dotati di rigore, univocità e certezza, tali da consentire l’affermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Il diritto penale, anche quando incontra fenomeni socialmente allarmanti, non può trasformare il sospetto in scorciatoia probatoria.
3. Analisi ragionata delle questioni giuridiche
3.1. Elementi strutturali della fattispecie di reato, art. 73 D.P.R. n. 309/1990
La fattispecie oggetto di esame è quella della detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, prevista dall’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. La disposizione incrimina una pluralità di condotte — tra cui coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, ricevere, importare, esportare, acquistare e detenere — purché abbiano ad oggetto sostanze stupefacenti e siano sorrette dalla destinazione a terzi.
Elemento essenziale della fattispecie è, dunque, la finalità di spaccio, intesa come destinazione della sostanza alla cessione o comunque alla messa a disposizione di soggetti diversi dal detentore. Come ribadito dalla sentenza in commento e dalla giurisprudenza consolidata, la detenzione per uso personale non integra reato, ma costituisce illecito amministrativo ai sensi dell’art. 75 del medesimo testo normativo.
La linea di confine tra illecito penale e illecito amministrativo non coincide, pertanto, con la mera detenzione della sostanza, ma con la prova della sua destinazione non esclusivamente personale. Se tale prova manca, viene meno un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice e, conseguentemente, il reato non può dirsi integrato.
3.2. L’onere e lo standard probatorio per la finalità di spaccio e la valutazione degli indici sintomatici
La sentenza sottolinea con particolare chiarezza che la prova della destinazione ad uso non esclusivamente personale della droga incombe sull’organo della pubblica accusa, trattandosi di elemento costitutivo del reato. Il principio risulta costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche nelle pronunce Corte di Cassazione, Sentenza n. 13930/2022, e Corte di Cassazione, Sentenza n. 29651/2025. Non spetta, dunque, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale; compete invece all’accusa provare, positivamente, la finalità di spaccio.
Lo standard probatorio richiesto è particolarmente elevato. La destinazione allo spaccio deve essere accertata “oltre ogni ragionevole dubbio”, sulla base di elementi indiziari che, “con rigore, univocità e certezza, consentano di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza”, secondo quanto affermato da Corte di Cassazione, Sentenza n. 29651/2025.
Gli indici sintomatici valorizzabili dal giudice, secondo la medesima impostazione giurisprudenziale, comprendono la quantità della sostanza stupefacente, la qualità soggettiva di tossicodipendente del detentore, le sue condizioni economiche, le modalità di custodia e frazionamento della sostanza, il rinvenimento di strumenti idonei al taglio o al confezionamento delle dosi, nonché il luogo e le modalità complessive della detenzione. Tali indici devono tuttavia essere valutati globalmente e unitariamente, senza automatismi. Non occorre che siano tutti presenti, ma quelli accertati devono possedere una reale capacità dimostrativa della destinazione a terzi.
3.3. Rilevanza del quantitativo minimale e del confezionamento
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il quantitativo di cocaina sequestrato, pari a 0,88 grammi lordi e a 2,96 dosi medie, pur essendo suddiviso in sette confezioni, fosse “del tutto minimale” e compatibile con l’uso personale. Tale passaggio assume rilievo centrale, poiché incide direttamente sul rapporto tra dato ponderale, modalità di confezionamento e finalità della detenzione.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il solo dato quantitativo, anche quando superiore ai limiti tabellari, non costituisca prova decisiva della destinazione allo spaccio, dovendo essere valutato insieme agli altri elementi del caso concreto. In tal senso si collocano Corte di Cassazione, Sentenza n. 49176/2019, Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17604/2022, e Corte di Cassazione, Sentenza n. 15653/2022.
Nel caso esaminato, la suddivisione in sette bustine di un quantitativo così esiguo è stata qualificata come un “elemento muto” rispetto alla prova della destinazione allo spaccio, perché “del tutto compatibile con l’uso personale”. La Corte ha, dunque, valorizzato la possibilità che la sostanza fosse stata acquistata già frazionata o comunque detenuta come modesta scorta personale. Il frazionamento, isolatamente considerato, non può diventare una sorta di passe-partout argomentativo: resta un indizio, ma non sempre un indizio parla; talvolta, appunto, rimane muto.
3.4. Valore indiziario di precedenti penali e circostanze di tempo e luogo
Il giudice di legittimità ha ritenuto “del tutto neutri” sia le circostanze di tempo e luogo, quali l’orario notturno e la presenza in una nota piazza di spaccio, sia i precedenti penali dell’imputato, peraltro risalenti nel tempo. Tali elementi, in assenza di riscontri ulteriori, non sono stati considerati idonei a fondare l’affermazione della finalità di spaccio.
Quanto ai precedenti penali, essi possono assumere rilievo in determinati ambiti valutativi, ad esempio ai fini dell’apprezzamento della personalità dell’imputato o della concessione di benefici. Tuttavia, la sentenza chiarisce che precedenti risalenti non possono trasformarsi, senza ulteriori elementi attuali e concreti, in prova o indizio significativo della destinazione a terzi della sostanza.
Analogamente, la mera presenza in una zona nota per attività di spaccio, specie in orario notturno, non dimostra di per sé la partecipazione dell’imputato a condotte di cessione. Occorrono elementi specifici che colleghino il soggetto all’attività illecita, quali contatti con potenziali acquirenti, scambi osservati, disponibilità di denaro o strumenti funzionali alla vendita. In questa prospettiva si colloca anche Corte di Cassazione, Sentenza n. 04523/2020. La Corte ha così riaffermato l’esigenza di superare la neutralità degli elementi ambientali mediante dati probatori specifici, non equivoci e attuali.
3.5. Criteri distintivi tra reato e illecito amministrativo e la formula assolutoria
La distinzione tra detenzione a fini di spaccio, rilevante penalmente ai sensi dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, e detenzione per uso personale, rilevante sul piano amministrativo ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto, ruota intorno alla finalità della detenzione. La finalità di spaccio costituisce elemento costitutivo del reato e deve essere dimostrata dall’accusa.
Quando tale finalità non è provata, la corretta formula assolutoria è “il fatto non sussiste”. Essa trova applicazione quando manca un elemento costitutivo, oggettivo o soggettivo, del reato contestato. Diversa è la formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, che presuppone l’assenza di una norma incriminatrice applicabile al fatto, ad esempio per effetto di abrogazione o declaratoria di illegittimità costituzionale.
L’annullamento con la formula “il fatto non sussiste” implica, dunque, che la detenzione della sostanza sia stata accertata, ma che non sia stata provata la sua destinazione a terzi. Da ciò discende la riconduzione della condotta nell’ambito dell’illecito amministrativo, con trasmissione degli atti al Prefetto per le determinazioni di competenza previste dall’art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990.
4. Ragionamento giuridico dei giudici di legittimità e principi fondamentali
Il ragionamento della Corte di Cassazione si fonda sulla verifica della tenuta logica della motivazione resa dalla Corte d’Appello, giudicata “manifestamente illogica” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Secondo il giudice di legittimità, la Corte territoriale aveva attribuito valore decisivo a elementi che, considerati nel loro concreto significato probatorio, risultavano equivoci, neutri o comunque insufficienti.
I principi applicati dalla Corte possono essere così sintetizzati.
Principio di legalità e onere della prova: la finalità di spaccio è elemento costitutivo del reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. L’onere di provarne la sussistenza grava integralmente sulla pubblica accusa.
Principio di valutazione globale e non automatica degli indizi: quantità, confezionamento, luogo, tempo e precedenti devono essere valutati in modo unitario, senza automatismi. Nessun elemento, isolatamente considerato, può essere assunto come decisivo quando conserva un significato equivoco.
Principio di neutralità degli indizi non corroborati: la presenza in una “piazza di spaccio”, i precedenti penali risalenti e la suddivisione in dosi di un quantitativo minimale possono rimanere elementi neutri se non supportati da ulteriori dati concreti, idonei a dimostrare l’effettiva attività di cessione.
Principio del ragionevole dubbio: la prova della finalità di spaccio deve essere raggiunta “oltre ogni ragionevole dubbio”, attraverso un percorso logico rigoroso, univoco e fondato su corrette massime di esperienza. In caso di dubbio, non è consentito colmare il vuoto probatorio con inferenze presuntive.
Principio di sussidiarietà del diritto penale: quando manca un elemento costitutivo del reato, la condotta non assume rilevanza penale, ferma restando la possibile riconduzione nell’ambito dell’illecito amministrativo.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano attribuito rilievo dirimente a elementi non sufficientemente dimostrativi della destinazione allo spaccio, trascurando la compatibilità della condotta con l’uso personale. La motivazione, pertanto, non superava il vaglio di logicità richiesto in sede di legittimità.
5. Conclusioni
La pronuncia in esame conferma una linea giurisprudenziale ormai consolidata in materia di detenzione di sostanze stupefacenti. I principi richiamati — onere della prova in capo all’accusa, necessità di una valutazione globale e rigorosa degli indizi, non decisività del solo dato quantitativo o del confezionamento frazionato, distinzione tra reato e illecito amministrativo — risultano ben radicati nella giurisprudenza di legittimità.
La sentenza non introduce un nuovo orientamento, ma riafferma e applica con rigore coordinate ermeneutiche già esistenti, censurando una motivazione di merito che non le aveva correttamente declinate nel caso concreto. L’annullamento senza rinvio con la formula “il fatto non sussiste” rappresenta la conseguenza coerente della mancata prova di un elemento costitutivo del reato, in linea con i precedenti delle Sezioni Unite, Corte di Cassazione, Sentenza n. 27007/2020.
Il rilievo della decisione risiede, soprattutto, nel richiamo al metodo: il giudizio penale non può accontentarsi di indizi suggestivi, né trasformare elementi ambivalenti in prova della responsabilità. In materia di stupefacenti, come in ogni altro settore del diritto penale, la funzione repressiva deve misurarsi con il principio di colpevolezza e con lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio. È su questo terreno che si gioca la tenuta del sistema: non nella severità apparente delle conclusioni, ma nella solidità razionale del percorso che conduce ad esse.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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