
Incarichi dirigenziali sanitari e giurisdizione: la comparazione non diventa concorso
Abstract. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sent. 5 febbraio 2026, n. 84 affronta il riparto di giurisdizione relativo a una selezione interna per il conferimento di un incarico quinquennale di responsabile di struttura semplice dipartimentale. Il T.A.R. esclude che la comparazione dei curricula e la predeterminazione dei criteri trasformino il procedimento in un concorso pubblico: il candidato è già inserito nel ruolo della dirigenza sanitaria e l’incarico accede temporaneamente al rapporto di lavoro. Anche l’inerzia dell’azienda appartiene quindi alla cognizione del giudice ordinario. La soluzione, poi rafforzata dalle Sezioni unite per le strutture complesse, stabilizza il confine tra assunzione e gestione del rapporto, ma lascia aperto il tema dell’effettività della tutela contro i ritardi datoriali.
Sommario: 1. Il silenzio sulla selezione interna – 2. La linea di confine dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 – 3. Trasparenza senza concorsualità – 4. Dalla struttura semplice alla complessa – 5. Giurisdizione ordinaria e tutela effettiva
1. Il silenzio sulla selezione interna
Con la sentenza 5 febbraio 2026, n. 84, il T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, Sezione I, Presidente Criscenti, Estensore Mazzulla, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un dirigente medico contro l’inerzia del Grande Ospedale Metropolitano nella selezione per la responsabilità della struttura semplice dipartimentale «Terapia del dolore».
La procedura, riservata ai dirigenti medici interni, prevedeva la valutazione comparativa dei curricula secondo criteri predeterminati. Completata l’istruttoria, l’azienda aveva rinviato il conferimento per la necessità di definire i fondi contrattuali; il ricorrente aveva quindi attivato il rito sul silenzio, chiedendo l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
L’incarico veniva attribuito nelle more. Il Collegio ha tuttavia esaminato anzitutto la giurisdizione: prima di valutare la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, occorre stabilire se il giudice adito abbia il potere di conoscere il rapporto controverso.
2. La linea di confine dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
Il fulcro della pronuncia è l’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001. Il comma 1 devolve al giudice ordinario le controversie sul lavoro pubblico privatizzato, comprese quelle concernenti gli incarichi dirigenziali; il comma 4 riserva al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali finalizzate all’assunzione.
Il medico è già entrato nella dirigenza sanitaria mediante concorso pubblico. Il successivo affidamento non produce una nuova assunzione, un passaggio di area o uno status superiore, ma un incarico temporaneo che «accede al contratto di lavoro» del dirigente.
Anche la mancata conclusione della procedura resta perciò una vicenda del rapporto privatizzato. L’inerzia non rende applicabili gli artt. 31 e 117 c.p.a.; può invece integrare la violazione delle regole legali, contrattuali e di correttezza che governano l’esercizio del potere datoriale.
3. Trasparenza senza concorsualità
La predeterminazione dei criteri, la comparazione dei titoli e l’individuazione del candidato migliore non bastano, secondo il Collegio, a configurare un concorso. Tali elementi garantiscono «trasparenza ed imparzialità» anche quando l’amministrazione agisce con la capacità del datore di lavoro privato.
La tesi richiama Cass. civ., sez. lav., 28 novembre 2011, n. 25045. La privatizzazione non sottrae l’azione datoriale ai principi dell’art. 97 Cost., ma muta la tecnica di protezione: la violazione delle regole selettive può ledere una posizione contrattuale tutelabile dal giudice del lavoro.
La selezione presentava indubbi tratti concorsuali; la sentenza privilegia tuttavia il suo effetto ordinamentale. Non conta soltanto l’intensità della comparazione, ma se essa determini ingresso o progressione in un diverso segmento professionale. In mancanza, prevale la gestione privatistica.
4. Dalla struttura semplice alla complessa
La pronuncia distingue il caso dagli incarichi di direzione di struttura complessa, oggetto del rinvio pregiudiziale disposto dal T.A.R. Liguria con ordinanza 3 marzo 2025, n. 234. Al momento della decisione calabrese il contrasto era ancora aperto, anche per la riforma dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992.
Cass., Sez. un., 20 febbraio 2026, n. 3868, ha poi stabilito che neppure la direzione di struttura complessa è conferita mediante pubblico concorso. La maggiore oggettivazione introdotta nel 2022 non ha mutato la natura dell’istituto: si tratta ancora dell’attribuzione temporanea di un incarico dirigenziale.
L’arresto rafforza a fortiori la sentenza del T.A.R. Calabria. Se la giurisdizione ordinaria vale per la struttura complessa, aperta all’esterno e più formalizzata, tanto più opera per la struttura semplice, riservata a dipendenti già incardinati. Il confine si stabilizza tra costituzione del rapporto e gestione degli incarichi.
5. Giurisdizione ordinaria e tutela effettiva
La ricostruzione evita la frammentazione: conferimento, revoca, trattamento economico e inerzia vengono ricondotti al medesimo giudice, competente anche quando siano contestati atti presupposti della procedura selettiva.
Rimane però un problema operativo. Il rito sul silenzio offre una risposta tipica e accelerata; davanti al giudice ordinario la tutela deve essere articolata mediante azioni di accertamento e adempimento, misure cautelari e, nei limiti consentiti, tutela risarcitoria o specifica.
La translatio iudicii dell’art. 11, comma 2, c.p.a. conserva gli effetti della domanda se riproposta entro tre mesi dal giudicato, ma non restituisce il tempo consumato dall’errore. Chiarito il confine della giurisdizione, la questione evolutiva diviene quindi la capacità del processo del lavoro di neutralizzare tempestivamente l’inerzia datoriale nelle selezioni sanitarie.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Francesca Esempio
Nata a Napoli nel 1992, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza nel 2017, discutendo una tesi in materia di Trust applicato al Project Financing. È abilitata all'esercizio della professione forense e ha svolto la pratica notarile, maturando una solida formazione nell'ambito del diritto civile e amministrativo.Attualmente è dipendente a tempo indeterminato presso un'azienda sanitaria, dove svolge attività di supporto giuridico alla Direzione Strategica. Si occupa di protezione dei dati personali in ambito sanitario, collaborando con il Referente aziendale per la privacy e con il Data Protection Officer (DPO) nelle attività di compliance e di adeguamento organizzativo al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Si occupa, inoltre, di diritto amministrativo, pubblico impiego e supporto giuridico ai processi decisionali e organizzativi dell'amministrazione sanitaria.Dal 2020 ricopre l'incarico di Segretario verbalizzante del Collegio di Direzione. Nel 2022 ha fatto parte della Task Force multidisciplinare aziendale costituita in occasione dell'attacco hacker ai sistemi informatici dell'Ente, contribuendo alle attività di supporto giuridico connesse alla gestione dell'emergenza. Svolge altresì le funzioni di componente e segretario di commissioni esaminatrici per avvisi pubblici e, dal 2023, di Segretario della Commissione aziendale di sorteggio delle commissioni esaminatrici per concorsi e avvisi pubblici riservati al personale del ruolo sanitario.I suoi principali interessi di studio e approfondimento riguardano il diritto sanitario, la protezione dei dati personali, il diritto amministrativo, il pubblico impiego e la governance delle organizzazioni sanitarie, con particolare attenzione ai profili di compliance, organizzazione e innovazione della pubblica amministrazione.
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