Leggi razziali in Italia: tra Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana

Leggi razziali in Italia: tra Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana

Concepite come “urgenti” e “indispensabili”, le c.d. “leggi razziali” (serie di provvedimenti legislativi e amministrativi) promulgate nel 1938, segnarono una tappa fondamentale per la storia contemporanea (con i suoi risvolti drammatici), ma anche per la storia del diritto. Lasciando ad altri studiosi l’analisi dei profili storico-sociologici, è bene concentrare l’attenzione su aspetti prettamente politico-giuridici. Il contesto della genesi delle leggi, concepite quale baluardo normativo della presunta supremazia della razza ariana, muoveva alla tutela di una italianità asserita come biologicamente pura (ignorando, consapevolmente, la storia della Penisola italiana, fatta di continue dominazioni e frammentarietà etnica). Il nuovo impero fascista si impegnava a generare una razza “pulita”, le cui caratteristiche si “estendevano” a tutti gli italiani non ebrei:

“È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l’opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l’indirizzo arianonordico”.

(La difesa della razza, anno I, numero 1, 5 agosto 1938, p. 2)

La definizione “biologica” di ebreo divenne anche “giuridica”.

La vigenza dello Statuto Albertino (1848) in epoca fascista rappresentava, sia pure spurio delle moderne garanzie e tutele, un collegamento funzionale al diritto come principio regolatore dei rapporti. Un pur primitivo principio di eguaglianza si rinveniva nell’articolo 24 dello Statuto (nella seconda parte, occupandosi la prima del ruolo e della funzione monarchica), rubricato “Dei diritti e dei doveri dei cittadini”, che così recitava: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi”. Il Regime, ipocrita tacerlo, svuotò di sostanza l’effettiva portata giuridica dello Statuto, considerandolo più come un grazioso vessillo.

Le leggi razziali ebbero un impatto profondo sulla vita di migliaia di cittadini italiani, limitandone le abitudini, le scelte, le quotidiane frequentazioni. Le discriminazioni al livello sociale ed economico furono il preludio alla violenza perpetrata con cieca lucidità in special modo contro il popolo ebraico. Attraverso le leggi razziali si pose in atto una vera e propria limitazione della capacità giuridica “per razze” e, per queste, l’istituzione di un regime giuridico differente. La progressiva separazione degli ebrei italiani dal resto della società.

Principio di uguaglianza minato in tutte le sue manifestazioni, dalla libertà di culto all’accesso alle cariche elettive, passando per i diritti del lavoratore.

Di sicuro, non un obiettivo programmatico del Regime, ma certo tra i più eclatanti. Attribuire al solo Capo del Governo l’adozione di tali provvedimenti è inesatto (Giuseppe Bottai, ad esempio, fu tra i più ferventi sostenitori delle Leggi, agognando una disciplina ancor più restrittiva per i soggetti coinvolti), ma inesatto sarebbe anche generalizzare: alcuni illustri gerarchi vi si opposero fermamente (Italo Balbo e Galeazzo Ciano, già Ministro degli affari esteri).

Inoltre, l’assenso autorevole e legittimante dei giuristi (autori e fautori di un fitto corpus di saggi sull’argomento), unita alla forza politica di Mussolini, “sciolse” i tecnicismi, assecondando gli ardori teutonici.

La caduta del Fascismo, il fallimento della Monarchia e l’avvento della Repubblica aprirono le porte alla nuova Costituzione italiana. Il testo, sin dalle prime battute si occupa, anche attraverso l’utilizzo di formule ampollose e solenni, di riconoscere ai cittadini della neonata Repubblica non solamente una eguaglianza formale (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”), ma anche sostanziale ( “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, art. 3). La disposizione, pensata volutamente onnicomprensiva, riafferma a livello costituzionale quell’eguaglianza che solo pochi anni prima era stata limitata da discutibili scelte politico-ideologiche.

Ulteriori differenze tra i due testi normativi si rinvengono con riferimento alla libertà individuale. Mentre lo Statuto si limitava ad una formula lapidaria e sibillina (Art. 26:“La libertà individuale è guarentida”), l’art. 13 della Costituzione parla espressamente di inviolabilità della libertà personale, disciplinando, nei commi successivi, l’eccezionalità della sua limitazione.

Arduo valutare il peso specifico delle parole quando queste riguardano tanto da vicino gli uomini, le loro vite, le loro speranze.

Le leggi razziali, purtroppo non rappresentando l’unico abominio giuridico perpetrato ai danni dell’umanità, si insinuarono in un clima politico mondiale prossimo alla guerra, destabilizzando una realtà già privata di sicurezze.

A distanza di 80 anni da quei provvedimenti, l’esigenza di capire rimane viva.


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