Rivalutazione delle pensioni: analisi della sentenza n. 167/2025 della Corte Costituzionale

Rivalutazione delle pensioni: analisi della sentenza n. 167/2025 della Corte Costituzionale

Sommario: 1. Premessa – 2. Sulla natura della misura: risparmio di spesa o prelievo tributario mascherato? – 3. Effetti economici: la perdita di potere d’acquisto – 4. Conclusioni

 

1. Premessa

La rivalutazione delle pensioni, o perequazione automatica, è il meccanismo con cui il legislatore italiano assicura la tutela del potere d’acquisto degli assegni previdenziali rispetto all’inflazione. La sua funzione è garantire l’adeguatezza delle prestazioni, come richiesto dall’art. 38 della Costituzione, e più in generale la proporzionalità della retribuzione differita ex art. 36 della Costituzione.

Negli ultimi decenni, tuttavia, la disciplina della perequazione è stata oggetto di frequenti interventi legislativi, spesso ispirati a esigenze di contenimento della spesa pubblica: sospensioni, riduzioni selettive e “raffreddamenti” sono diventati strumenti ricorrenti, con effetti cumulativi che hanno inciso in maniera rilevante sulla posizione economica dei pensionati, soprattutto di quelli con trattamenti medio-alti.

Questi interventi, da eccezionali, sono divenuti ciclici e, nella prassi, quasi strutturali, con il rischio di snaturare la funzione della perequazione e di produrre effetti permanenti sulle prestazioni pensionistiche.

La recente pronuncia della Corte costituzionale n. 167/2025 segna un ulteriore passo nel percorso di legittimazione dei meccanismi di “raffreddamento” della perequazione delle pensioni, confermando la compatibilità costituzionale della riduzione della rivalutazione automatica per gli importi pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS.

2. Sulla natura della misura: risparmio di spesa o prelievo tributario mascherato?

La questione sottoposta alla Corte nella sentenza n. 167/2025 nasce da un ricorso di ex appartenenti al comparto difesa e sicurezza, con ordinanza della Corte dei conti Emilia-Romagna, che hanno contestato la natura e la reiterazione di tali misure, ritenute lesive dei loro diritti pensionistici e in contrasto con gli artt. 3 e 53 Costituzione.

 Ancora una volta, la Corte costituzionale è stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità delle misure di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni, ossia la riduzione della perequazione annuale rispetto all’inflazione per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, comma 309).

La controversia sulla natura tributaria o meno delle misure di raffreddamento è tutt’altro che teorica: se qualificata come misura tributaria, sarebbe soggetta ai principi di capacità contributiva, uguaglianza e temporaneità di cui all’art. 53 Cost. (con maggiori vincoli per il legislatore); se invece si tratta di una mera modulazione della prestazione previdenziale, i margini di discrezionalità sono più ampi.

Con la sentenza in commento, la Corte ribadisce che la riduzione della rivalutazione non costituisce un prelievo tributario, ma una misura di risparmio della spesa pubblica, in quanto non incide sul patrimonio già acquisito, ma soltanto sulla dinamica futura degli incrementi pensionistici.

Tuttavia, la dottrina più attenta ha sottolineato come tali interventi presentino, in realtà, evidenti tratti tipici di una misura tributaria: funzione di reperimento di risorse per esigenze generali, carattere coattivo, assenza di sinallagma e selettività verso una determinata categoria di soggetti (cfr. V. DE NARDO, Note alla sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2025 (in tema di rivalutazione degli assegni pensionistici), in Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, 08/04/2025).

Ad avviso di chi scrive, la scelta della Corte di escludere la natura tributaria dell’intervento rischia di depotenziare il controllo di costituzionalità in relazione ai principi di capacità contributiva, uguaglianza e temporaneità propri dell’imposizione fiscale.

Del resto, negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto numerosi interventi di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni: si tratta di misure che riducono o sospendono, anche selettivamente, l’adeguamento degli importi pensionistici all’inflazione (v. art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e art. 1, co. 135, L. n. 213/2023).

Queste misure, pur non incidendo formalmente sul patrimonio già acquisito, si traducono in una perdita permanente e cumulativa del potere d’acquisto, soprattutto per i trattamenti medio-alti.

3. Effetti economici: la perdita di potere d’acquisto

La Consulta si è pronunciata più volte sul tema della perequazione e delle misure di contenimento, dichiarando l’illegittimità del blocco totale 2012-2013 (v. sentenza n. 70/2015), ma riconoscendo la legittimità costituzionale di limitazioni parziali e temporanee (cfr. sentenze n. 234/2020 e n. 19/2025).

Nella recentissima sentenza n. 167/2025, la Corte ha confermato questo orientamento, dichiarando non fondate le questioni di incostituzionalità relative all’art. 1, comma 309, legge 197/2022.

Un altro punto critico, affrontato dalla Consulta, è rappresentato dalla reiterazione pressoché costante delle misure di raffreddamento. Pur invitando il legislatore a una maggiore prudenza e a evitare la trasformazione delle deroghe in regola ordinaria, la Corte considera la ripetizione delle limitazioni non illegittima, salvo il caso di una sospensione a tempo indeterminato della rivalutazione.

Tuttavia, le analisi tecniche documentano come la ripetuta applicazione di limiti alla perequazione abbia determinato, specie per i trattamenti medio-alti, perdite irreversibili e cumulative di potere d’acquisto (v., di recente, il rapporto “La svalutazione delle pensioni in Italia”, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, 17/09/2025), a cui si somma il fatto che la base di calcolo per gli anni successivi resta sempre quella “raffreddata”. La Corte sembra sottovalutare l’impatto sociale e distributivo di tali misure, nonché il rischio di consolidamento di una disuguaglianza strutturale nel sistema previdenziale.

In buona sostanza, la Corte ha ritenuto legittima la differenziazione tra pensioni più alte e più basse, purché giustificata da ragioni oggettive e modulata in modo progressivo. In particolare, secondo la Consulta, non sussiste disparità di trattamento tra pensionati e lavoratori attivi, né tra diverse categorie di pensionati, poiché i sistemi di adeguamento retributivo e pensionistico sono strutturalmente differenti.

A ben vedere, la sentenza non considera pienamente l’esigenza di stabilità e certezza del diritto, che dovrebbe caratterizzare le prestazioni previdenziali, specie in un contesto – come quello attuale – di progressivo invecchiamento della popolazione e crescente fragilità economica delle fasce anziane. La reiterata incertezza sulle regole di rivalutazione rischia di minare la fiducia dei cittadini nel sistema pensionistico pubblico.

Infine, resta aperto il tema della legittimità del sistema “a fasce” rispetto a quello “a scaglioni”, oggetto della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Trento. Al centro del dibattito vi è la maggiore equità del sistema a scaglioni, che limiterebbe l’effetto penalizzante per chi supera di poco una soglia, rispetto al sistema a fasce che applica la percentuale ridotta all’intero importo.

La Consulta si esprimerà su questo profilo nel corso del 2026, e la pronuncia potrebbe incidere in modo rilevante sulla struttura futura della perequazione pensionistica.

4. Conclusioni

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla perequazione delle pensioni in Italia riflette la tensione fra esigenze di sostenibilità finanziaria e tutela della capacità reddituale dei pensionati, in un quadro in cui la tecnica legislativa (fasce vs scaglioni), la natura delle misure adottate (previdenziale o tributaria) e i principi di uguaglianza e capacità contributiva si intrecciano in modo sempre più complesso.

Se la Consulta continua a considerare queste misure come strumenti di risparmio di spesa, la dottrina ne evidenzia la natura sostanzialmente tributaria e i rischi di iniquità e disparità che ne conseguono per il sistema previdenziale e la coesione sociale.

La sentenza n. 167/2025, pur muovendosi coerentemente nel solco della giurisprudenza costituzionale più recente, lascia irrisolte questioni fondamentali di equità, proporzionalità e ragionevolezza nella disciplina della perequazione delle pensioni.

L’auspicio è che il futuro intervento della Corte sul tema della differenza tra “fasce” e “scaglioni” possa rappresentare l’occasione per una più approfondita riflessione sui principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e tutela effettiva del potere d’acquisto dei pensionati.

In realtà, la rivalutazione delle pensioni non rappresenta solo un meccanismo tecnico, ma un presidio di giustizia sociale e di rispetto degli impegni assunti dallo Stato verso i lavoratori. La sua compressione, specie se reiterata e selettiva, rischia di trasformarsi in una patrimoniale occulta, in contrasto con i principi di universalità e progressività dell’imposizione fiscale, e di minare la fiducia nel patto sociale tra cittadino e Stato.

In un sistema democratico, il rispetto dei diritti acquisiti e dei principi costituzionali deve essere il faro di ogni politica previdenziale, anche nell’ottica della sostenibilità finanziaria e della solidarietà intergenerazionale. Tuttavia, la solidarietà non può essere declinata come sacrificio di una categoria a vantaggio di altre, ma deve coinvolgere l’intera collettività sulla base della reale capacità contributiva di ciascuno.

Insomma, il futuro della perequazione e della tutela dei diritti pensionistici passerà inevitabilmente attraverso riforme legislative attente all’equilibrio tra sostenibilità finanziaria ed equità sociale, nonché a un rinnovato scrutinio critico della giurisprudenza costituzionale sulle tecniche e sulle finalità delle misure di contenimento.


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