La sentenza n. 45/2026 della Corte Costituzionale sul reato di rapina impropria

La sentenza n. 45/2026 della Corte Costituzionale sul reato di rapina impropria

La Corte Costituzionale ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza del 27 gennaio 2025, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Secondo la Consulta, nella logica del reato complesso, la definizione della fattispecie astratta della rapina impropria, che vede l’impossessamento come ultimo e solo eventuale segmento della sequenza, ed è pertanto consumata con la sottrazione, non risulta manifestamente irragionevole, essendo al contrario coerente con la già richiamata ratio dell’incriminazione (comune alla rapina propria).

Il momento della consumazione del delitto di cd. rapina impropria e, conseguentemente, alla configurabilità del tentativo, è stato oggetto di ampio dibattito, oltre che di divergenze, in giurisprudenza e in dottrina.

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 45/2026 si è nuovamente pronunciata sul tema ponendosi nel solco già tracciato dalla giurisprudenza maggioritaria e ribadendo i principi già espressi in materia dalla medesima e dalla Suprema Corte di Cassazione.

Come è noto, il codice penale all’art. 628 c.p. individua due diverse ipotesi di rapina distinte dalla diversa successione delle condotte che compongono il delitto e da una differente direzione finalistica del comportamento violento o minaccioso.

La distinzione tra rapina propria e rapina impropria rileva al fine di determinare il momento consumativo del reato e, conseguentemente, la configurabilità del tentativo.

Il primo comma dell’art. 628 c.p. punisce chiunque che «per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene». Si tratta dell’ipotesi della cd. rapina propria, in cui la violenza o la minaccia esercitate dall’agente rappresentano il mezzo, precedente o concomitante rispetto all’impossessamento, usato per perseguire l’offesa al patrimonio.

Invero, l’art. 628, comma 2, c.p., invece, stabilisce che «alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità». Si parla, in questo caso, di rapina cd. impropria, essendo la violenza o la minaccia mezzo utilizzato dall’agente per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o, in alternativa, per procurare a sè o ad altri l’impunità.

È pacifico che il delitto di rapina propria si consuma soltanto a condizione che l’autore della condotta violenta o minacciosa consegua il dominio esclusivo della cosa altrui, sia pure in via temporanea e, solo nel caso in cui l’autore non sia riuscito a conseguire tale possesso, si configura la fattispecie tentata.

Per quanto attiene invece alla rapina cd. impropria, il diritto vivente, consolidatosi a seguito di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in punto di consumazione e ammissibilità del tentativo, ritiene che la rapina impropria è già consumata ove la condotta violenta sia tenuta dopo la semplice sottrazione del bene, senza che sia necessario l’impossessamento, configurandosi l’ipotesi tentata solo nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sè o ad altri l’impunità (Cass. Pen., Sez. Un., Sent. n. 34952/2012).

Ciò nonostante, diverse sono state negli anni le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 628, comma 2, c.p.

Da ultimo, il Tribunale Ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, c.p., in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la norma richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione» anziché «immediatamente dopo l’impossessamento».

Il giudizio a quo riguardava il caso di F.R., imputato del reato di rapina impropria perché, «immediatamente dopo aver sottratto dai banconi espositivi del supermercato […] alcuni prodotti alimentari per un valore complessivo pari ad € 51,96, averli occultati all’interno del proprio zaino ed essersi allontanato varcando la c.d. “uscita senza acquisti”, per assicurarsi il possesso della merce sottratta adoperava violenza nei confronti dapprima dell’addetto alla vigilanza A. D.S. e poi anche del direttore A. Z., i quali erano intervenuti nei pressi dell’uscita del supermercato per fermarlo, sottoporlo a controllo e recuperare l’eventuale refurtiva, con violenza consistita nello spintonare energicamente il direttore del supermercato A. Z. e, soprattutto, nel colpire ripetutamente l’addetto alla vigilanza […] attingendolo alle braccia, così da cagionare a quest’ultimo lesioni personali consistite in “trauma contusivo-distorsivo dell’avambraccio sinistro”».

In riferimento a tale imputazione, veniva avanzata richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione e di euro 500 di multa, condizionata alla sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità.

Il Tribunale fiorentino, quindi, riteneva necessario ai fini della decisione il pronunciamento della Corte Costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 628, comma 2, c.p., – in particolare in ordine all’intervenuta consumazione del reato di rapina impropria o piuttosto al suo arresto  al  livello  di fattispecie tentata – e rimetteva la questione alla Consulta, ritenendo che la disposizione fosse in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., nella parte in cui, diversamente da quanto previsto nel primo comma per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato, l’impossessamento della cosa altrui.

Il giudice a quo effettuava una comparazione tra le due fattispecie di rapina (propria ed impropria), ponendo in rilievo che mentre per la consumazione del delitto di rapina propria è necessaria la verificazione dell’evento dell’impossessamento della cosa mobile altrui, per la consumazione della rapina impropria, invece, è sufficiente il solo perfezionamento della sottrazione del bene, seguita immediatamente dal comportamento violento o minaccioso dell’agente, non essendo richiesto il conseguimento del possesso, né quale presupposto della condotta, né quale dato successivo con evidenti conseguenze in ordine alla configurabilità della fattispecie tentata.

In particolare, il rimettente poneva l’attenzione sulla differenza tra le nozioni di impossessamento e sottrazione, ove il primo deve intendersi come “dominio esclusivo, anche temporaneo, sulla cosa mobile altrui” mentre il secondo come “come mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso”.

Sulla base di tale assunto, il rimettente chiedeva alla Corte Costituzionale di intervenire sulla disposizione censurata, allo scopo di allineare i requisiti per la consumazione della rapina impropria a quelli previsti per la rapina propria, pur nella sequenza invertita, prevedendo che la violenza o minaccia segua «immediatamente dopo l’impossessamento» della cosa altrui, consentendogli, così, di riqualificare il fatto contestato nel giudizio principale alla stregua di tentata rapina impropria.

Invero, a parere del Giudice fiorentino, rispetto al fatto oggetto del procedimento, dal momento che l’apprensione dei beni da parte dell’imputato era stata osservata dal personale di vigilanza del supermercato, in grado di intervenire in qualsiasi momento e che i beni non erano usciti dalla sfera di controllo dell’avente diritto, l’imputato non ne aveva mai conseguito la disponibilità, neppure temporanea e al momento della condotta violenta aveva posto in essere soltanto atti idonei all’impossessamento, non portati a compimento per l’intervento del vigilante arrestando la rapina impropria al livello del tentativo.

La Corte Costituzionale pur ritenendo la questione di legittimità costituzionale avanzata ammissibile, la dichiara non fondata.

L’esame della Consulta muove dalla ricognizione del quadro normativo e della giurisprudenza in tema di compatibilità dell’art. 628, secondo comma, c.p., con plurimi parametri costituzionali, in particolare con l’art. 3 Cost., nel raffronto con la fattispecie della rapina propria.

Secondo i giudici costituzionali, l’elemento comune alle due forme di rapina è l’utilizzo di una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto di aggressione patrimoniale. Trattasi di reato complesso, nel quale sono unificate condotte che costituirebbero autonomi reati (furto, violenza privata, minaccia). La fattispecie definita “impropria” si connota in ciò che, al contrario di quella delineata al primo comma dell’art. 628 c.p., la violenza o la minaccia sono esercitate non per sottrarre la cosa mobile altrui, ma solo a sottrazione compiuta, nell’immediatezza di questa, e con uno scopo diverso: assicurare il possesso della cosa, oppure garantire l’impunità dell’autore del fatto o di terze persone. L’aggressione contestuale alla persona e al patrimonio avviene, dunque, secondo una sequenza invertita rispetto alla rapina propria.

La Corte Costituzionale ribadisce l’orientamento tradizionale e maggioritario confermato dalla famosa sentenza delle Sezioni Unite penali della Suprema Corte di Cassazione n. 34952 del 2012, secondo il quale la rapina impropria si consuma con la sottrazione, configurandosi tentativo di rapina impropria se l’agente ricorre alla condotta violenta o minacciosa quando viene interrotta l’azione volta a sottrarre la res, con l’intento di conseguirne il possesso, nonostante l’azione di disturbo, o di garantirsi l’impunità.

Ancora, la Corte ha ritenuto di non poter condividere la ricostruzione effettuata dal rimettente secondo la quale sussiste un disallineamento tra le due fattispecie di rapina rispetto al momento consumativo e, quindi, rispetto al tema della configurazione della fattispecie tentata, in luogo di quella consumata, atteso che, in assenza di impossessamento, l’aggressione patrimoniale sarebbe meno grave, ovvero, in altri termini, a parità di mancata compiuta lesione patrimoniale, la rapina propria è soltanto tentata, mentre la rapina impropria è consumata, con tutte le conseguenze che ne derivano sul trattamento sanzionatorio applicabile.

Secondo la Consulta,  la quale fa espresso rinvio ad alcune precedenti pronunce sul medesimo tema (n. 190/2020, n. 260/2022 e n. 86/2024), la definizione della fattispecie astratta della rapina impropria, che vede l’impossessamento come ultimo e solo eventuale segmento della sequenza, consumata con la sottrazione, nella logica del reato complesso, non risulta manifestamente irragionevole, essendo al contrario coerente con la ratio dell’incriminazione del ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale.

È per questa ratio, spiega la Corte, che il legislatore non ha inteso punire tale tipo di condotta come concorso tra più fatti autonomi costituenti reato, ovvero l’uno configurante un delitto consumato contro la persona (es. lesioni, minaccia o altro) e l’altro un delitto tentato contro il patrimonio (es. furto), ma ha ritenuto di dar vita ad una fattispecie complessa.

Difatti, l’impossessamento, nella rapina impropria, può non concretizzarsi affatto, sia per scelta dell’agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l’impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione, e in tutte queste evenienze non è dubitabile che si sia in presenza di ipotesi di rapina impropria consumata.

In definitiva, conclude la Consulta che la fattispecie tentata rimane configurabile qualora l’agente, subito dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia.

In questa prospettiva risulta irrilevante il contesto nel quale avviene la sottrazione, se sottoposto o no a controllo dell’avente diritto, eventualmente a mezzo di videosorveglianza e personale di vigilanza. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sottrazione, deve intendersi quale mera apprensione materiale della cosa altrui, senza il conseguimento del potere di disporne in autonomia neppure per un tempo minimo, non è impedita dal controllo dell’avente diritto, sicché non assume rilievo la presenza, nei luoghi in cui si svolge l’azione di sottrazione, di strumenti di videosorveglianza e di personale addetto al controllo, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa (così Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 40276/2024 e Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 15584/2021).


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Antonietta Esposito

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