Atti persecutori della donna nei confronti dell’uomo: quando la vittima non ha genere

Atti persecutori della donna nei confronti dell’uomo: quando la vittima non ha genere

Abstract. Il fenomeno degli atti persecutori viene ordinariamente rappresentato attraverso uno schema relazionale nel quale l’uomo assume il ruolo di autore della condotta e la donna quello di vittima.

Tale rappresentazione, pur trovando una significativa giustificazione nella dimensione quantitativa e sociale della violenza di genere, non può tradursi in un automatismo interpretativo in sede giudiziaria. Risulta chiaro agli operatori di diritto, ma non sempre al quisque de populo, che l’art. 612-bis c.p. non individua affatto un reato per così dire “maschile” né una vittima necessariamente femminile: la norma punisce il cosiddetto chiunque che, attraverso condotte reiterate di minaccia o molestia, determini nella persona offesa uno degli eventi tipizzati dalla disposizione.

Ne consegue che anche l’uomo può essere vittima di atti persecutori e che la donna può assumere il ruolo di autrice degli stessi. La vera sfida, dunque, dell’ordinamento consiste allora nel garantire una tutela effettiva della vittima senza sostituire alla valutazione concreta dei fatti una lettura stereotipata fondata sul sesso dei protagonisti.

Sommario: Abstract – Premessa: quando il genere diventa una lente deformante – 1. L’art. 612-bis c.p.: una fattispecie strutturalmente neutra – 2. La donna persecutrice e l’uomo vittima: una realtà giuridicamente possibile – 3. Il problema degli stereotipi: “un uomo non può avere paura di una donna” – 4. La “reverse discrimination”: una categoria da maneggiare con cautela – 5. La normativa europea: un passaggio particolarmente significativo – 6. La prova dello stalking: il genere non può sostituire gli elementi costitutivi – 7. L’ex partner e la “zona grigia” successiva alla separazione – 8. Il rischio della vittimizzazione secondaria – 9. La parità non significa ignorare le differenze: significa non trasformarle in presunzioni – 10. La vera uguaglianza: una tutela senza pregiudizi – 11. Conclusioni: nessuna guerra tra vittime

 

Premessa: quando il genere diventa una lente deformante

Nel linguaggio comune, la parola “stalking” evoca frequentemente l’immagine di un uomo che perseguita una donna.

E purtroppo si tratta di una rappresentazione che non nasce dal nulla del pregiudizio.

La violenza contro le donne costituisce un fenomeno drammaticamente reale, grave e strutturale, che l’ordinamento italiano ed europeo ha progressivamente posto al centro delle proprie politiche criminali e di prevenzione.

Ma proprio perché il contrasto alla violenza di genere costituisce una conquista irrinunciabile dello Stato di diritto, occorre evitare che la categoria della “violenza di genere” finisca, per una sorta di eterogenesi dei fini, per produrre un diverso stereotipo: quello dell’uomo quale potenziale autore e della donna quale vittima per definizione: è sempre così e non può essere l’inverso.

Accade, infatti, non già così di rado che nelle aule di tribunale, se ci si arriva, o ancor prima nelle stanze di legali e mediatori quando timori e ansie per la propria incolumità provengano da un soggetto di sesso maschile, la giustificazione e gli interrogativi di un “ma sei sicuro” sono molto più svilimenti di quelli che già, ahinoi, subirebbe un soggetto di sesso femminile in presenza dei medesimi presupposti.

Il diritto penale, tuttavia, non può procedere per stereotipi. Non deve.

Il diritto penale giudica le condotte, non già le categorie antropologiche.

E la persona offesa deve essere tutelata in quanto persona, non in ragione del sesso cui appartiene.

È in questa prospettiva che merita di essere affrontato un fenomeno ancora poco raccontato nel dibattito pubblico e giuridico: l’uomo vittima di atti persecutori posti in essere da una donna.

Non si tratta di contrapporre la violenza contro gli uomini a quella contro le donne.

Non si tratta, soprattutto, di costruire una narrazione “contro” la tutela femminile, bensì si tratta di affermare un principio molto più semplice: la sofferenza non ha sesso e il reato di stalking non ha genere.

1. L’art. 612-bis c.p.: una fattispecie strutturalmente neutra

L’art. 612-bis c.p. punisce chiunque, mediante condotte reiterate di minaccia o molestia, provochi nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona legata da relazione affettiva, oppure la costringa ad alterare le proprie abitudini di vita.

La struttura stessa della norma è significativa.

Il legislatore utilizza il termine “chiunque” per individuare il soggetto attivo e non attribuisce alcuna caratterizzazione sessuale alla persona offesa.

Il delitto, dunque, può essere commesso da un uomo nei confronti di una donna, da una donna nei confronti di un uomo, da persone dello stesso sesso e, più in generale, all’interno di differenti configurazioni relazionali.

Si badi: la neutralità della fattispecie non è un dettaglio linguistico, ma la conseguenza del principio di uguaglianza davanti alla legge penale.

Lo stalking non è punibile perché un uomo perseguita una donna, ma risulta punibile perché una persona, attraverso una condotta persecutoria reiterata, comprime la libertà morale e la serenità di un’altra persona, producendo uno degli eventi previsti dalla norma.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato la natura di reato abituale di evento degli atti persecutori e la sufficienza del dolo generico, costituito dalla volontà di porre in essere le condotte minacciose o moleste nella consapevolezza della loro idoneità a produrre gli effetti tipizzati dalla disposizione.

La conseguenza è evidente: la verifica giudiziaria deve concentrarsi sulla condotta e sui suoi effetti, non sul genere dei protagonisti.

2. La donna persecutrice e l’uomo vittima: una realtà giuridicamente possibile

L’ipotesi della donna persecutrice nei confronti dell’uomo non presenta alcuna anomalia giuridica.

Una soggetto, uomo o donna che sia, può perseguitare un ex compagno attraverso:

  • telefonate e messaggi incessanti;

  • appostamenti;

  • pedinamenti;

  • contatti reiterati con familiari, amici o colleghi;

  • accessi non autorizzati nei luoghi frequentati dalla persona offesa;

  • minacce;

  • controllo dei social network;

  • creazione di profili falsi;

  • divulgazione di informazioni private;

  • coinvolgimento sistematico di terzi;

  • richieste ossessive di contatto;

  • condotte finalizzate a impedire alla vittima di interrompere la relazione;

  • utilizzo strumentale di rapporti familiari o sociali per mantenere una forma di controllo.

La modalità della persecuzione può essere fisica, psicologica, relazionale o digitale.

E, soprattutto, può essere estremamente invasiva anche quando non assume forme di violenza fisica.

È proprio questo uno degli aspetti che impone di superare una concezione dello stalking legata esclusivamente all’aggressione materiale.

Perché la libertà personale può essere progressivamente compressa anche attraverso una presenza continua, una comunicazione incessante, la manipolazione dei rapporti sociali o l’imposizione di un controllo non desiderato.

La vittima può essere indotta a cambiare numero telefonico, percorso lavorativo, frequentazioni, luoghi abitualmente frequentati o modalità di comunicazione.

E può arrivare a modificare la propria vita non perché abbia ricevuto una minaccia esplicita di morte, ma perché la reiterazione delle condotte ha progressivamente trasformato la quotidianità in una condizione di allerta.

3. Il problema degli stereotipi: “un uomo non può avere paura di una donna”

Basta il titolo della presente rubrica a dare evidenza che forse questo rappresenta il principale ostacolo culturale alla piena emersione del fenomeno.

Quando la vittima è un uomo, la condotta persecutoria può essere minimizzata attraverso espressioni apparentemente innocue:

“È solo insistente.”

“È ancora innamorata.”

“Dovrebbe semplicemente ignorarla.”

“Un uomo non può avere paura di una donna.”

“Se continua a risponderle, evidentemente non è stalking.”

Tali ragionamenti sono giuridicamente privi di fondamento e, soprattutto, a parti invertite avrebbe quantomeno un margine di interrogativo sulla fondatezza di gran lunga maggiore.

La norma non richiede che la vittima sia fisicamente più debole dell’autore, né che la vittima tema necessariamente un’aggressione fisica.

Non richiede neppure che l’autore abbia una particolare forza materiale.

Ciò che rileva è, invece, la sola idoneità delle condotte reiterate a determinare gli eventi descritti dall’art. 612-bis c.p.

La paura, inoltre, è un fenomeno individuale. Questo è un aspetto fondamentale.

Non può essere valutata applicando un parametro stereotipato del tipo: “un uomo, per la sua forza fisica, non avrebbe motivo di temere una donna”: n simile ragionamento trasformerebbe una caratteristica biologica o sociale in un presupposto di inattendibilità della vittima.

E questo, oltretutto, sarebbe contrario alla logica stessa dell’accertamento penale.

4. La “reverse discrimination”: una categoria da maneggiare con cautela

L’espressione reverse discrimination — discriminazione inversa — viene frequentemente utilizzata nel dibattito contemporaneo per descrivere quelle situazioni nelle quali una categoria storicamente considerata prevalente o privilegiata lamenta una disparità di trattamento proprio in ragione della propria appartenenza.

Nel contesto della violenza domestica e degli atti persecutori, tuttavia, l’espressione deve essere utilizzata con particolare prudenza.

Non ogni difficoltà dell’uomo vittima costituisce automaticamente una discriminazione giuridicamente accertata.

E, soprattutto, riconoscere la presenza di vittime maschili non significa negare la dimensione strutturale della violenza contro le donne.

Il punto è diverso ed è importante evidenziarlo.

Una politica di protezione non può trasformarsi in una presunzione di colpevolezza fondata sul genere.

La tutela rafforzata di una categoria vulnerabile è completamente compatibile con il principio di uguaglianza. Il reato di femminicidio per esempio ha ragion d’essere.

Ciò che, però, non è compatibile con l’uguaglianza è attribuire automaticamente ad una persona il ruolo di autore o di vittima sulla base del sesso.

La prospettiva corretta, dunque, non è “uomini contro donne”, ma persona contro violenza.

5. La normativa europea: un passaggio particolarmente significativo

Un dato normativo particolarmente interessante proviene dalla Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

La direttiva distingue concettualmente la “violenza contro le donne” dalla “violenza domestica” e, soprattutto, stabilisce espressamente che le disposizioni relative ai diritti delle vittime, alla protezione, all’assistenza, alla prevenzione e all’intervento si applicano alle vittime di violenza domestica a prescindere dal genere.

È un passaggio di grande rilievo.

La normativa europea riconosce la particolare dimensione della violenza contro le donne, ma contemporaneamente evita di trasformare il concetto di violenza domestica in una categoria riservata alle sole vittime di sesso femminile.

La stessa direttiva definisce la violenza domestica come violenza fisica, sessuale, psicologica o economica consumata nell’ambito familiare o relazionale, tra coniugi, partner o ex partner, indipendentemente dalla convivenza e, per quanto concerne la nozione di vittima, utilizza espressamente una prospettiva gender-neutral.

Il dato europeo offre, quindi, un importante criterio interpretativo: riconoscere la specificità della violenza di genere non significa negare la neutralità della tutela della vittima di violenza domestica.

Le due prospettive possono — e, anzi, devono — convivere.

6. La prova dello stalking: il genere non può sostituire gli elementi costitutivi

Un altro terreno sul quale può manifestarsi una possibile asimmetria è quello probatorio.

In ogni procedimento per atti persecutori occorre verificare:

  1. la reiterazione delle condotte;

  2. la natura minacciosa o molesta delle stesse;

  3. il nesso tra le condotte e l’evento tipizzato dalla norma;

  4. l’eventuale grave e perdurante stato di ansia o paura;

  5. il fondato timore per l’incolumità;

  6. l’alterazione delle abitudini di vita;

  7. l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.

Non è sufficiente affermare che una relazione fosse conflittuale, né risulta sufficiente dimostrare che vi siano state discussioni.

Non è sufficiente nemmeno provare che una persona abbia inviato numerosi messaggi se questi, nel loro contenuto e contesto, non assumono natura persecutoria. Al contrario, però, non è – o non dovrebbe essere – necessario attendere che la situazione degeneri in una violenza fisica per riconoscere la rilevanza penale di una condotta persecutoria.

Il processo deve accertare il fatto concreto.

E proprio perché l’art. 612-bis c.p. tutela la libertà morale della persona, l’indagine deve essere particolarmente attenta alle modalità attraverso le quali la condotta incide sulla vita quotidiana della vittima.

La Cassazione continua a considerare centrale, nell’accertamento del delitto, la concreta incidenza delle condotte reiterate sulla persona offesa e sulle sue abitudini di vita.

7. L’ex partner e la “zona grigia” successiva alla separazione

Un terreno particolarmente delicato è quello delle relazioni terminate.

La fine di una relazione non determina necessariamente la fine dei contatti, perché possono residuare questioni patrimoniali, rapporti professionali, amicizie comuni, animali domestici, abitazioni condivise o figli.

Si tratta di una situazione ordinaria.

Tuttavia, il problema nasce quando il necessario contatto viene utilizzato come strumento per mantenere una forma di controllo.

La giurisprudenza distingue, infatti, le condotte riconducibili ai maltrattamenti da quelle che, dopo la cessazione della convivenza, possono integrare gli atti persecutori.

Recentemente la Suprema Corte ha ribadito la rilevanza della cessazione della convivenza nella qualificazione giuridica delle condotte e ha esaminato il rapporto tra art. 572 e art. 612-bis c.p., confermando la possibilità di configurare gli atti persecutori in relazione a condotte poste in essere dopo la fine della convivenza.

Il principio è naturalmente neutro rispetto al sesso: la stessa disciplina deve essere applicata quando l’ex partner persecutrice è una donna e la persona offesa è un uomo.

8. Il rischio della vittimizzazione secondaria

Vi è poi una dimensione che merita particolare attenzione, ovverosia quella della vittimizzazione secondaria.

Un uomo che denuncia di essere perseguitato da una donna può incontrare una barriera ulteriore, come già anticipato, ossia la difficoltà di essere riconosciuto socialmente come vittima, e la conseguenza può essere il silenzio.

E il silenzio, nel fenomeno persecutorio, può favorire la reiterazione delle condotte.

Il problema non è soltanto culturale, purtroppo, ma anche processuale.

Una vittima che non denuncia tempestivamente può arrivare al procedimento con una documentazione frammentaria, senza avere conservato messaggi, e-mail, registrazioni, cronologie degli episodi o elementi utili a ricostruire il progressivo mutamento delle proprie abitudini.

Anche per questo è essenziale che la persona offesa — uomo o donna — riceva una corretta informazione giuridica sin dalle prime manifestazioni della condotta persecutoria.

La vittima non deve essere costretta a dimostrare di corrispondere all’immagine stereotipata della “vittima ideale”.

Deve essere ascoltata e valutata sulla base dei fatti.

9. La parità non significa ignorare le differenze: significa non trasformarle in presunzioni

Affermare che uomini e donne debbano essere trattati allo stesso modo non significa sostenere che ogni fenomeno di violenza presenti identiche caratteristiche statistiche o sociali.

Questa sarebbe chiaramente una semplificazione altrettanto errata.

Del resto, la violenza contro le donne presenta una dimensione strutturale che il legislatore europeo riconosce espressamente. La Convenzione di Istanbul stessa nasce dalla consapevolezza della particolare incidenza della violenza contro le donne e della sua dimensione di genere.

Ma riconoscere questa realtà non autorizza il diritto a compiere il passaggio successivo: dalla maggiore frequenza statistica di una determinata dinamica alla presunzione che ogni singolo caso concreto debba necessariamente replicarla.

La statistica descrive un fenomeno.

Il giudice accerta un fatto.

Attenzione: sono piani differenti.

10. La vera uguaglianza: una tutela senza pregiudizi

La questione degli uomini vittime di stalking rappresenta, in definitiva, un banco di prova per il principio di uguaglianza.

Un sistema realmente paritario non è quello che sostituisce una discriminazione con la sua immagine speculare.

È quello nel quale la tutela dipende dalla gravità della condotta e dalla vulnerabilità concretamente determinata, non dall’appartenenza sessuale della vittima.

L’uomo vittima di stalking non deve essere trasformato in una figura “eccezionale”.

E la donna autrice di stalking non deve essere considerata una figura “incompatibile” con lo schema della violenza.

Entrambe le rappresentazioni derivano dal medesimo errore: confondere il genere con il ruolo processuale.

Una donna può essere vittima. Una donna può essere autrice.

Un uomo può essere vittima. Un uomo può essere autore.

È il fatto concreto a determinare il ruolo, non il sesso.

11. Conclusioni: nessuna guerra tra vittime

Il contrasto alla violenza di genere non necessita di una contrapposizione tra vittime.

La tutela dell’uomo vittima non sottrae nulla alla tutela della donna.

Al contrario, amplia la capacità dell’ordinamento di riconoscere la violenza nelle sue molteplici manifestazioni.

L’obiettivo non dovrebbe essere, infatti, quello di costruire una nuova categoria ideologica della “violenza contro gli uomini” da contrapporre alla violenza contro le donne, bensì quello ben più ambizioso di costruire una cultura giuridica nella quale ogni persona perseguitata possa essere riconosciuta come vittima senza dover prima dimostrare di appartenere al genere considerato socialmente più vulnerabile.

La vera parità non consiste nel negare le differenze, ma nel non trasformare le differenze in pregiudizi.

Per questo, quando una donna perseguita un uomo, la domanda giuridicamente corretta non è: “Come è possibile che una donna sia la persecutrice?”

La domanda è: “Quali condotte sono state poste in essere? Sono reiterate? Sono minacciose o moleste? Quale effetto hanno prodotto sulla persona offesa? Hanno inciso sulla sua libertà morale e sulle sue abitudini di vita?”

È da queste domande che deve partire l’accertamento.

Non dal sesso della vittima. Non dal sesso dell’autore.

Dal fatto. Sempre.

Perché il principio di uguaglianza, nel diritto penale, trova la sua forma più autentica proprio quando la legge riesce a vedere, prima ancora dell’uomo o della donna, la persona.

 

 

 

Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali
  • Art. 3 Cost. – Principio di uguaglianza e pari dignità sociale.
  • Art. 13 Cost. – Libertà personale.
  • Art. 32 Cost. – Tutela della salute.
  • Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori.
  • Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi.
  • Direttiva (UE) 2024/1385 – Lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
  • Convenzione di Istanbul – Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
  • Cass. pen., Sez. V, n. 40747/2024 – Distinzione tra maltrattamenti e atti persecutori dopo la cessazione della convivenza.
  • Cass. pen., Sez. VI, n. 14882/2026 – Rapporti tra maltrattamenti e atti persecutori in relazione alle condotte successive alla cessazione della convivenza.
  • Cass. pen., Sez. V, n. 20993/2013 – Natura abituale di evento del delitto di atti persecutori e sufficienza del dolo generico.
  • Cass. pen., Sez. V, n. 26456/2022 – Rilevanza delle molestie indirette nell’ambito degli atti persecutori.

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