Stato d’insolvenza e responsabilità penali

Stato d’insolvenza e responsabilità penali

Avanzare tardivamente la richiesta del proprio fallimento costituisce responsabilità penalmente sanzionata: l’articolo 217, comma 1, numero 4, della legge fallimentare stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente, ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa.

L’imprenditore fallito è, quindi, punito se ha aggravato il proprio dissesto.

Dissesto [1] è certamente la situazione di insolvenza descritta dall’articolo 5 della legge fallimentare la quale stabilisce, al primo comma, che l’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito e, al secondo comma, che lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La condotta consistita nell’indugio alla presentazione dell’istanza è punibile a condizione che si verifichi l’evento ad essa causalmente legato, rappresentato dalla aggravamento del dissesto [2].

Le modalità di condotta sono duplici: 1) la mancata tempestiva richiesta di fallimento di cui all’articolo 6 della legge fallimentare) significa che l’esercizio dell’impresa ha prolungato lo stato di perdita, con un indebolimento dell’equilibrio economico. lo stato di dissesto deve essere conoscibile e non sopravvenire per ragioni improvvise ed imprevedibili. La sola omissione di tempestiva richiesta non integra la fattispecie poiché occorre la prova del nesso di causalità tra l’aggravamento [3] ed il ritardo o l’omissione della richiesta; 2) altra grave colpa: è una norma a larghissima fattispecie e prescinde dal ritardo o dal rovinoso proseguimento della gestione.

Occorre che esista già un dissesto e che la colpa incida sul mancato apprestamento di efficaci rimedi [4].

Come desumibile dal testo normativo, il reato è punibile anche a titolo di colpa e prescinde dall’accertamento di effettivo danno ai creditori.


Note bibliografiche
[1] È lo stato preesistente alla condotta.
[2] A. Angiani, M. Cimetti, G. Fauda, F. Marelli, G. C. Sessa, Fallimento e altre procedure concorsuali, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2013, p. 50.
[3] L’aggravamento è la diminuzione della complessiva consistenza patrimoniale del debitore.
[4] Proprio per le premesse che portano allo squilibrio, si richiede che l’imprenditore assuma iniziative idonee.

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Avv. Tullio Facciolini

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