Victim blaming: il confine sfumato tra giustizia processuale e seconda vittimizzazione

Victim blaming: il confine sfumato tra giustizia processuale e seconda vittimizzazione

Una riflessione sulle modalità di ascolto della persona offesa nei procedimenti per violenza di genere e sulla terminologia processuale

Sommario: 1. Il victim blaming nell’iter giudiziario: dalla sociologia alle aule di tribunale – 2. Le radici psicologiche del victim blaming: il bisogno illusorio di controllo e di un mondo giusto – 3. Tra esercizio del diritto di difesa e tutela della vittima di reato – 4. Una possibile soluzione: il rispetto della persona oltre la ricerca della verità

L’aula di tribunale dovrebbe essere il luogo della giustizia, nel quale la verità viene accertata e i torti vengono riparati. Eppure, per molte vittime di violenza di genere, essa può trasformarsi nel teatro di una seconda violenza, più subdola e istituzionalizzata: il victim blaming. Tale fenomeno, che letteralmente significa «colpevolizzazione della vittima», rappresenta uno dei punti di collisione più delicati tra l’esigenza di garantire un processo equo e il diritto della persona offesa a non subire ulteriori traumatizzazioni.

1. Il victim blaming nell’iter giudiziario: dalla sociologia alle aule di tribunale

Il victim blaming, concetto mutuato dalla sociologia, descrive quel processo culturale attraverso il quale alla vittima di un reato viene attribuita, in tutto o in parte, la responsabilità di quanto subito. Nel contesto giudiziario, tale meccanismo si intreccia pericolosamente con il fenomeno della vittimizzazione secondaria: la persona offesa, che si affida allo Stato per ottenere giustizia, rischia di vedere ulteriormente lesa la propria dignità da un sistema che, invece, dovrebbe proteggerla.

Ciò può avvenire non soltanto attraverso domande esplicitamente aggressive, ma anche in modo più strisciante e subdolo: mediante insinuazioni sullo stile di vita, sull’abbigliamento, sul comportamento precedente o successivo alla violenza. Domande come «Perché non ha reagito?», «Che rapporto aveva con l’imputato prima di quel giorno?» oppure «Ha bevuto alcolici quella sera?», se poste con un determinato tono o in un determinato contesto, possono veicolare il sottinteso che la vittima, in qualche modo, «se la sia cercata».

Il paradosso è che gli operatori del diritto, avvocati e magistrati, sono essi stessi espressione di un tessuto sociale e culturale che fatica ancora a liberarsi da stereotipi di genere profondamente radicati. Vi è, tuttavia, un ulteriore profilo: l’esigenza processuale di accertare la verità può talvolta finire per legittimare, o quantomeno per non contrastare in modo adeguato, tali dinamiche.

Nei reati di violenza di genere, spesso consumati in assenza di testimoni, la ricostruzione dei fatti poggia inevitabilmente, in misura rilevante, sulla testimonianza della persona offesa. Diventa quindi essenziale vagliarne l’attendibilità, esaminare eventuali contraddizioni e valutarne la credibilità. È proprio in questo spazio, tra il doveroso esame della prova testimoniale e l’indebita intrusione nella sfera privata, che il victim blaming può attecchire, trasformando un legittimo scrutinio processuale in un’operazione di delegittimazione della vittima.

2. Le radici psicologiche del victim blaming: il bisogno illusorio di controllo e di un mondo giusto

Per comprendere a fondo la persistenza del victim blaming, è necessario indagarne le radici psicologiche, che affondano in bias cognitivi diffusi e ricorrenti. Due teorie psicologiche spiegano, in particolare, perché tale fenomeno sia così resistente.

La prima è la teoria del mondo giusto, elaborata da Melvin Lerner nel 1980. Gli esseri umani tendono ad avvertire il bisogno profondo di credere di vivere in un mondo ordinato e prevedibile, nel quale ciascuno raccoglie ciò che ha seminato. Ammettere che una vittima innocente abbia subito una violenza gratuita e immotivata minaccia questa credenza fondamentale, generando ansia e disagio. Per ristabilire un equilibrio psicologico, si tende allora a ricercare una spiegazione nella condotta della vittima: «Avrà fatto qualcosa per provocarlo», «Se fosse stata più prudente non sarebbe successo». Questo meccanismo di auto-rassicurazione consente di alimentare l’illusione di essere al sicuro, perché «a noi non capiterà, dato che noi non ci comporteremmo in quel modo».

La seconda è il cosiddetto errore fondamentale di attribuzione, ossia la tendenza a spiegare il comportamento degli altri valorizzando le loro caratteristiche personali, le loro scelte o la loro personalità, e sottovalutando l’incidenza dei fattori situazionali esterni. Di fronte a una violenza, si è quindi portati a concentrarsi su «cosa ha fatto la vittima», piuttosto che sulle dinamiche di potere, di coercizione o sulla condotta dell’aggressore.

Nel contesto processuale, tali bias possono influenzare inconsciamente tutti gli attori del giudizio. L’avvocato della difesa può sfruttarli strategicamente per introdurre o rafforzare un «dubbio ragionevole». Il giudice, pur nel suo ruolo imparziale, può risentire di stereotipi interiorizzati. Il risultato è che comportamenti tipici di una persona traumatizzata, come la ritrattazione momentanea, la difficoltà a ricordare dettagli, il mantenimento di contatti con l’aggressore, che in psicotraumatologia sono noti e spiegabili, vengono talvolta presentati e percepiti come «prove» di inattendibilità, anziché come possibili indicatori del trauma subito.

3. Tra esercizio del diritto di difesa e tutela della vittima di reato

Occorre allora chiedersi come conciliare l’indispensabile diritto di difesa dell’imputato con la tutela della vittima da ulteriori sofferenze.

Le contraddizioni comportamentali di una vittima di violenza domestica, come il ritardo nella denuncia, il mantenimento di contatti con l’autore della violenza o i tentativi di riconciliazione, non sono necessariamente incoerenze idonee a minarne la credibilità. Spesso, al contrario, rappresentano la diretta conseguenza della violenza subita. La «sindrome della donna maltrattata», teorizzata da Lenore E. Walker nel 1984, e il più moderno concetto di trauma bonding, ossia il legame traumatico che può instaurarsi tra vittima e autore della violenza, spiegano scientificamente tali dinamiche. Il «ciclo della violenza», nelle sue fasi di accumulo della tensione, esplosione e successiva «luna di miele», può determinare una dipendenza psicologica capace di incidere profondamente sulla capacità di autodeterminazione della vittima.

Astenersi completamente dall’esaminare tali condotte, per un eccesso di protezione, significherebbe tuttavia privare il giudice di elementi valutativi cruciali, comprimendo in modo inaccettabile l’accertamento della verità, specialmente nel processo penale, nel quale la condanna deve essere pronunciata «oltre ogni ragionevole dubbio». Al tempo stesso, esaminare tali condotte senza adeguata consapevolezza delle dinamiche psicologiche sottese significa esporre il processo al rischio di trasformarsi in una forma strutturata di victim blaming.

4. Una possibile soluzione: il rispetto della persona oltre la ricerca della verità

Una possibile via d’uscita da questo dilemma è indicata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza J.L. c. Italia del 2021. La Corte non ha mai messo in discussione la necessità di vagliare l’attendibilità della testimone in un processo per violenza sessuale. Ciò che è stato censurato è il modo in cui tale scrutinio era stato condotto: l’uso di un lessico carico di giudizi etici, la richiesta di dettagli superflui sulla vita intima e sessuale della vittima e il ricorso ad argomentazioni espressive di «pregiudizi legati al genere esistenti nella società italiana».

La soluzione, dunque, non consiste nell’eliminare l’esame incrociato, ma nell’elevarlo a una pratica più consapevole, rigorosa e rispettosa. La giusta sintesi può essere individuata in un duplice binario.

Il primo è quello della priorità alle prove oggettive: occorre attribuire preminenza agli elementi probatori fattuali, quali messaggi, referti medici, testimonianze di terzi e documentazione disponibile, evitando che l’analisi della sfera privata e del comportamento della vittima diventi il centro dell’accertamento.

Il secondo è quello dello scrutinio trauma-informed, ossia consapevole del trauma. Quando l’esame della credibilità della persona offesa è inevitabile, esso deve essere condotto tenendo conto delle conoscenze scientifiche sul trauma psicologico. Ciò significa valutare le dichiarazioni e i comportamenti apparentemente contraddittori alla luce di tali conoscenze; evitare domande volte a umiliare o svilire la persona; concentrarsi sulla coerenza nucleare del racconto rispetto ai fatti essenziali, piuttosto che su dettagli marginali o su giudizi di valore; adottare una terminologia neutra e rispettosa, che non riproduca stereotipi di genere.

In conclusione, il confine tra legittimo esame della testimonianza e victim blaming è tanto sottile quanto cruciale. Ricalibrarlo non significa sacrificare la verità processuale sull’altare di un eccessivo protezionismo, ma garantire che la ricerca della giustizia non si trasformi essa stessa in un’ingiustizia. Significa riconoscere che un processo veramente equo è tale solo quando sa coniugare il diritto di difesa dell’imputato con il rispetto inviolabile della dignità di chi ha già subito un trauma. La qualità della giustizia si misura anche dalla sua capacità di non infliggere nuove ferite mentre tenta di sanare quelle esistenti.


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