Archiviazione nel procedimento amministrativo: la richiesta non può basarsi sul legittimo affidamento

Archiviazione nel procedimento amministrativo: la richiesta non può basarsi sul legittimo affidamento

Nel procedimento amministrativo l’atto di archiviazione è un provvedimento limitativo attraverso il quale l’amministrazione, incidendo sulla sfera giuridica del destinatario, compie un accertamento (negativo o positivo) circa i presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento.

Nell’ipotesi di archiviazione di un procedimento di revoca,  l’amministrazione si limita a verificare che non sussistano ragioni per l’adozione del provvedimento finale oppure che, seppur sussistenti tali ragioni, queste siano venute meno, lasciando il destinatario del provvedimento nella medesima posizione in cui si trovava prima dell’avvio del procedimento.

In particolar modo, di recente, il Tar Lazio, Sez. II, con la sentenza n. 4335, 28 aprile 2020, ha chiarito la natura giuridica del provvedimento di archiviazione con la specifica identificazione del suo contenuto che non attribuisce alcuna posizione di vantaggio all’interessato il quale potrebbe ritenersi immune da un nuovo procedimento di revoca fondato su presupposti diversi rispetto ad una richiesta avanzata in passato o basata su presupposti uguali, ma valutati diversamente nel nuovo caso concreto.

La vicenda trae origine da una controversia instaurata da un concessionario della gestione del servizio del gioco del “Lotto” per la revoca della concessione del gioco del lotto poiché in due esercizi finanziari il concessionario aveva raccolto per il gioco del lotto una somma inferiore al limite annuo stabilito dall’art. 3 del decreto direttoriale del 16 maggio 2017.

Il concessionario proponeva diversi motivi di ricorso, tra i quali la lesione del legittimo affidamento riposto nell’archiviazione del procedimento di revoca.

Difatti, veniva censurata la conoscenza da parte dell’amministrazione delle circostanze che, in passato, avevano condotto ad archiviazioni simili al caso del concessionario de quo.

L’amministrazione resistente non avrebbe rispettato il principio di legittimo affidamento in quanto, avrebbe avviato il procedimento diretto alla revoca della concessione pur consapevole della sussistenza di circostanze oggettive che non consentivano al concessionario di raggiungere il limite minimo di fatturato.

L’amministrazione, avrebbe così violato l’art. 7 della legge  241/1990 (comunicazione di avvio del procedimento), in quanto chiudeva il procedimento di revoca prima del termine per ricevere osservazioni difensive richieste all’interessato.

Il Tar Lazio ha, però, ritenuto infondato tale motivo (e rigettato in toto il ricorso), definendo specificamente la natura del provvedimento di archiviazione.

La Sezione Seconda ha chiarito che il procedimento amministrativo, incluso quello che conduce alla revoca di un precedente atto, è generalmente autonomo ed indipendente rispetto ad altri procedimenti.

Infatti, tale procedimento si fonda su specifici presupposti previsti dalla legge che devono ricorrere sia all’inizio del procedimento che alla fine, nel momento di adozione dell’atto conclusivo.

L’archiviazione di un procedimento disposta in passato (magari anche nei confronti dello stesso ricorrente) e fondata su specifici presupposti oggetto di valutazione, non rileva in relazione ad altri procedimenti in cui possono essere presi in considerazione anche presupposti similari a quelli valutati nel caso precedente.

Invero, l’amministrazione, nell’esercizio delle proprie funzioni, compie una valutazione in concreto  e attuale di tutte le circostanze ritenute utili e pertinenti per l’emanazione del provvedimento finale.

Pertanto, può accadere che circostanze simili a quelle che in passato avevano dato luogo ad un’archiviazione non siano idonee o non lo siano più nel caso attuale e concreto, poiché la decisione dell’amministrazione dipende, per l’appunto, dalla peculiarità del caso che viene di volta in volta in rilievo.

Infatti, l’archiviazione che costituisce un provvedimento di accertamento circa i presupposti che legittimano l’adozione da parte dell’amministrazione del provvedimento finale, si sostanzia nella limitata azione di verifica, in relazione al caso sottoposto alla sua attenzione, che non sussistano le ragioni per adottare l’atto conclusivo oppure che tali ragioni, pur presenti, siano comunque venute meno, lasciando l’interessato nella posizione in cui si trovava prima dell’avvio del procedimento.

Per questo, dice il Tar Lazio, “l’interessato che in passato sia stato destinatario di un’archiviazione, non può riporre un affidamento ritenuto legittimo dall’ordinamento verso un’altra, eventuale, futura, archiviazione poiché non si trova di per sè, all’esito della conclusione del procedimento, in una posizione giuridica meritevole di protezione”.

Quindi ogni procedimento si fonda su circostanze che valutate dalla amministrazione in concreto, le permettono di valutare, dall’inizio dell’avviso del procedimento sino alla sua conclusione, la richiesta di archiviazione che non può basarsi su un affidamento legittimo fondato su passati accoglimenti di richieste da parte della stessa amministrazione per casi seppur similari.


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