Associazione mafiosa e associazione dedita al narcotraffico: il distinguo secondo la giurisprudenza di legittimità

Associazione mafiosa e associazione dedita al narcotraffico: il distinguo secondo la giurisprudenza di legittimità

Con la sentenza n. 563 del 8 gennaio 2018 la Corte di Cassazione ha delineato il tratto distintivo tra l’associazione di cui all’art. 416-bis c.p. e l’associazione dedita al narcotraffico di cui all’art. 74 del d. lgs n.309/90 e l’aggravante di cui art 7 della legge 203/1991.

La Suprema Corte ha rilevato che è certamente configurabile il concorso tra l’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. e quella di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, dovendosi aver riguardo alla parziale diversità dei beni giuridici protetti, in un caso l’ordine pubblico e nell’altro anche la salute individuale e collettiva. Inoltre, aggiunge che: <<ricorre l’associazione dedita al narcotraffico  di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 se il sodalizio nasce e si sviluppa solo allo scopo di operare nel settore degli stupefacenti>> (Cass. Sez. UU. n. 1149 del 2013).

Secondo il giudice di legittimità il tratto distintivo tra le due forme di associazione risiede nell’elemento teleologico, insomma va guardato il fine programmatico della associazione. La giurisprudenza di legittimità ha cosi massimato il suo orientamento: <<nell’associazione di cui all’art. 416 – bis cod. pen. il metodo mafioso ha una portata non limitata al narcotraffico ma si proietta essenzialmente sull’imposizione di una sfera di dominio, nella quale si inserisce la commissione di delitti, l’acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, l’impedimento o l’ostacolo del libero esercizio del voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali. l’associazione mafiosa inoltre deve avere un carattere intimidatorio connotato da un carica intimidatoria geograficamente ampia>>.

Ciò comporta che l’associazione di cui all’art 416-bis c.p copra un ambito molto più dilatato dell’associazione del narcotraffico sia con riguardo all’attività criminale quanto all’ambito di territorialità.


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