Citazione a prova contraria di testimoni e diritto di difesa dell’imputato

Citazione a prova contraria di testimoni e diritto di difesa dell’imputato

Cassazione penale, sezione V, sentenza 04 Ottobre 2016 n. 41662

Con la recente pronuncia, datata 4 ottobre 2016, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro i quali possa essere accordata la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, anche nel caso in cui la parte abbia omesso di depositare la lista dei testimoni entro i termini ex lege previsti.

È pur vero, infatti, secondo il codice di rito, ai sensi dell’art. 468 comma IV c.p.p., che in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte possa chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

Secondo la pronuncia in esame, dunque, pur in assenza di una lista testimoniale, proprio a voler garantire l’inviolabile diritto di difesa dell’imputato, è consentito allo stesso di poter richiedere la citazione a prova contraria di testimoni.

La perentorietà del termine prevista per il deposito della lista testimoniale, dopotutto, è da intendersi riferibile alla sola prova diretta, ma non anche per quella contraria, il cui diritto permarrà in capo all’imputato anche nel caso di omesso deposito della lista dei testimoni, pur tuttavia mantenendosi delimitato entro i limiti delle circostanze dedotte ed indicate dalla parte che ha diligentemente richiesto la prova diretta.

Non è dopotutto inconsueto, nel corso dei procedimenti penali, che anche nel caso di deposito e di indicazione di una lista testimoniale da parte della Difesa, la stessa ravvisi al contempo la necessità di indicare testi a prova contraria a fronte delle circostanze probatorie individuate dall’accusa ed a garanzia e tutela della posizione processuale dell’imputato.

La Suprema Corte di Cassazione, dunque, avallando la tesi sostenuta dalla difesa dell’imputato ha affermato il suddetto principio in ossequio al più recente indirizzo giurisprudenziale in materia e così di fatto tutelando la posizione dell’imputato e del suo inviolabile diritto alla difesa.


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