Cos’è il “legittimo sospetto”?

Cos’è il “legittimo sospetto”?

Il c.d. legittimo sospetto, è stato introdotto nel nostro ordinamento giudiziario dalla c.d. Legge Cirami (L. n. 248/2002).

La Legge Cirami ha, infatti, ampliato i casi di rimessione del processo aggiungendo alle altre due ipotesi disciplinate dal codice di procedura penale “gravi situazioni locali non altrimenti eliminabili” quella del legittimo sospetto.

L’attuale art. 45 c.p.p. stabilisce, infatti, che in ogni stato e grado del processo, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Cassazione, su richiesta motivata del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’art. 11 c.p.p.

La rimessione è un istituto molto delicato che può essere applicato solo in presenza di gravi situazioni locali non altrimenti eliminabili che per di più pregiudicano lo svolgimento del processo.

Si tratta di situazioni territoriali così determinanti da poter incidere sul regolare e corretto andamento del processo, sull’incolumità pubblica o che siano causa di motivi di legittimo sospetto.

Di fatto dunque sono idonee a pregiudicare la libertà di autodeterminazione del giudice. Il legittimo sospetto, quindi, si concreta in una situazione di dubbio circa l’imparzialità e la serenità del giudice riferita a motivi di ostilità ambientale.

L’imputato, o il Pubblico Ministero potranno depositare apposita istanza (con ogni allegato ritenuto necessario) presso la cancelleria del Giudice che si ritiene non imparziale (ovvero quello che, in difetto dell’istanza, giudicherebbe l’imputato) ed entro sette giorni dovrà anche provvedere a notificarne una copia alla parte avversa.

Il Giudice “sospettato” presso la cui cancelleria è depositata la richiesta, ha il dovere di trasmetterla alla Corte di cassazione che deciderà sull’accoglibilità o meno dell’istanza. Unitamente alla richiesta, il Giudice di cui sopra potrà trasmettere alla Corte di Cassazione anche eventuali osservazioni.

In attesa della decisione, il Giudice o la Corte (ricorrendo alcuni presupposti), possono disporre che il processo venga sospeso fino alla decisione sull’istanza. Se l’istanza sarà accolta, avanti al “nuovo” Giudice designato si istruirà il processo e verranno ripetuti (per quanto possibile) gli adempimenti fino a quel momento svolti nel corso del processo.


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Pasquale Fornaro

Patrocinatore Legale presso P.A. Specializzato nelle professioni Legali presso L'Università degli Studi di Roma "G. Marconi" Laureato in Giurisprudenza presso L'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

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