Costa Concordia: illegittima la mancata promozione dei Vigili del Fuoco accorsi sulla nave mentre affondava

Costa Concordia: illegittima la mancata promozione dei Vigili del Fuoco accorsi sulla nave mentre affondava

E’ quanto ha stabilito il T.A.R. Toscana, con la sentenza del 12/09/2017, n. 1069, dando così l’occasione per tornare a parlare, a distanza di quasi sei anni e seppure sotto un profilo collaterale, del naufragio della nave Concordia, il cui ricordo è ancora vivido nella mente dell’opinione pubblica ed ancora suscita emozioni e dolore, sia per le morti che ha provocato, sia per i conseguenti risvolti processuali che ha avuto, sia per gli episodi di solidarietà di tanta gente e le storie di coraggio di tanti soccorritori.

Ed infatti è proprio il coraggio di alcuni di questi ultimi, Vigili del Fuoco, che ha dato luogo alla citata sentenza, da essi stessi invocata per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno di diniego della loro promozione per merito straordinario ex art. 32 D. Lgs. n. 217/2005, proposta dal Comandante Provinciale.

Quali, infatti, le motivazioni di tale diniego?

L’art. 32 del D. Lgs. n. 217/2005 (“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”) stabilisce al primo comma che “La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale […] che, nell’esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l’incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore”.

Ebbene,  secondo l’impugnato provvedimento di diniego, tali condizioni non sussisterebbero nel caso di specie, in quanto, pur riconoscendosi il senso del dovere, lo spirito di sacrificio e la professionalità dei ricorrenti (primi ad intervenire e a contribuire a mettere in salvo diversi naufraghi), mancherebbe quel quid pluris che li distinguerebbe da altri soccorritori e varrebbe loro la richiesta ricompensa professionale, dal momento che “le operazioni di soccorso si sono protratte per settimane con sacrificio e professionalità di centinaia di vigili del fuoco”.

I giudici amministrativi, però, non hanno condiviso tale motivazione, valutandola incompleta (travisata) nella lettura dell’accaduto e carente dei doverosi approfondimenti, anche istruttori, in ordine alla sussistenza e consistenza dei presupposti giustificativi del conferimento, contemplati dal citato art. 32, ossia la circostanza che i ricorrenti si siano esposti a un grave ed effettivo pericolo di vita per tutelare l’incolumità delle persone.

L’impugnato diniego, infatti, non tiene in alcuna considerazione la circostanza che i ricorrenti non avevano esitato “a esporsi a gravissimo rischio personale pure di consentire il soccorso alle vittime del naufragio della motonave Costa Concordia”. Essi, infatti, si erano resi prontamente disponibili subito dopo aver avuto notizia dell’accaduto, erano saliti a bordo della nave già adagiata sul fianco senza avere alcuna informazione circa la stabilità dello scafo, “che avrebbe potuto continuare a ruotare fino all’affondamento della nave con conseguenze fatali per i soccorritori”, prodigandosi per oltre sei ore nel salvataggio delle persone intrappolate a bordo e contribuendo così alla liberazione di circa settanta persone.

Non solo: i ricorrenti avevano fatto tutto ciò mentre nessuno degli appartenenti ad altri Corpi accorsi sul luogo del naufragio aveva ritenuto opportuno salire a bordo per coordinare i soccorsi e gli ufficiali della Costa avevano abbandonato la nave, nella quasi certezza che si sarebbe rapidamente inabissata.

La motivazione è sta, poi, considerata contraddittoria nella parte in cui, pur esprimendo apprezzamenti solo a coloro che si fossero particolarmente distinti, ha negato poi ai ricorrenti di essersi “particolarmente distinti”, di fatto accomunandoli ai colleghi impiegati nelle settimane successive al naufragio. Una conclusione evidentemente irragionevole, perché non supportata da riscontri obiettivi circa la reale equipollenza dei rischi corsi dai primi soccorritori per salvare i naufraghi rimasti a bordo della nave (che si inclinava progressivamente sul fianco) rispetto a quelli corsi dal personale intervenuto nei giorni seguenti, dopo che i sopravvissuti alla tragedia erano ormai stati tratti in salvo e, essendosi stabilizzata la posizione del relitto, deve presumersi che le operazioni venissero condotte in (relativa) sicurezza.

Da ciò, pertanto, l’annullamento del provvedimento di diniego.


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