Decreto Rilancio e agevolazioni edilizie: come ristrutturare risparmiando

Decreto Rilancio e agevolazioni edilizie: come ristrutturare risparmiando

In conseguenza all’avvento del Covid-19, sono intervenute diverse misure normative concernenti l’edilizia, finalizzate ad agevolare tanto i costruttori quanto coloro che vogliano procedere con la ristrutturazione di fabbricati. Il tutto al fine di ridare ossigeno al settore dell’edilizia a seguito dell’arresto brusco e inaspettato intervenuto con la diffusione della pandemia.

Il cd. Decreto rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) ha introdotto il Superbonus 110%, ossia un’agevolazione tramite la quale è stato elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (salvo ulteriori proroghe già prospettate) per determinati interventi, in ambito di efficientamento energetico, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici e interventi antisismici.

Ulteriori sei mesi di tempo (fino ad arrivare, quindi, al 31 dicembre 2022) sono stati previsti per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo (il riferimento è allo stato avanzamento lavori -S.A.L.).

La principale novità introdotta con il Decreto in esame è stata la possibilità, attribuita al contribuente che voglia effettuare uno o più interventi aventi ad oggetto i cd. bonus casa (non solo il Superbonus 110% ma, come si vedrà, anche i bonus già esistenti prima dell’intervento del Decreto rilancio), di scegliere in che modo usufruire del credito di imposta concesso come beneficio.

Il contribuente che ha sostenuto le spese si trova ora davanti a tre possibilità:

a) può beneficiare della detrazione delle spese sostenute dalla dichiarazione dei redditi (Irpef o Ires);

b) può procedere con la cessione del credito di cui al punto precedente a favore di banche/intermediari o dell’impresa che ha eseguito i lavori;

c) può chiedere all’impresa che effettua i lavori di applicargli direttamente uno sconto in fattura (lo sconto massimo che si può effettuare è pari alla spesa sostenuta nel caso di Superbonus 110%). Il titolare dell’impresa che accetti di praticare lo sconto in fattura potrà poi recuperare quanto scontato sotto forma di credito di imposta.

Nel caso in cui il contribuente che abbia sostenuto le spese scelga l’opzione c), vi sarà un beneficio anche per l’impresa che ha effettuato i lavori, che potrà recuperare un importo pari, nel suo massimo, al 100% della spesa sostenuta. Lo svantaggio per l’impresa è che per recuperare l’intero importo dovrà attendere 5 anni [così come il contribuente nel caso in cui opti per l’ipotesi a)].

Per usufruire dei benefici di cui si è detto, occorre in ogni caso che siano rispettate alcune condizioni. In particolare, il contribuente deve acquisire sia il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai CAF, sia l’asseverazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Cessione del credito e sconto in fattura

Ciò detto, in via generale, sul Superbonus 110%, analizziamo, ora, la cessione del credito e lo sconto in fattura, quali principali innovazioni introdotte con il Decreto Rilancio.

La cessione del credito e lo sconto in fattura si possono definire come opzioni fiscali, alternative tra loro. Esse sono state introdotte dall’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) per i cd. bonus casa, rivolgendosi, quindi, a coloro che sostengono -tra il 2020 e il 2022- le seguenti tipologie di lavori: trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus 110% (anche, come anticipato, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici); recupero del patrimonio edilizio che beneficiano del Bonus Ristrutturazioni; Ecobonus tradizionale; Bonus Facciate 90%; Sismabonus e Sismabonus Acquisti tradizionali.

Solo a seguito del Decreto Rilancio, anche gli incapienti IRPEF possono accedere al Superbonus 110% e agli altri benefici di cui si è detto, usufruendo, alternativamente, della cessione del credito o dello sconto in fattura.

L’opzione della cessione del credito può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) che, con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Nel caso di interventi condominiali, ogni condominio è libero di decidere da sé, senza che sia il condominio necessariamente a dover optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

La cessione del credito deve esser comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate (occorre loggarsi con l’uso dello Spid o della carta d’identità elettronica, occorre poi selezionare dal men “servizi per” e poi “comunicare”. Nell’elenco che compare occorre, allora, selezionare “comunicazione opzione cessione/sconto” per accedere al modello da compilare telematicamente e le istruzioni di compilazione) oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati. Nel caso di interventi condominiali, quando tutti i condomini abbiano optato per la cessione, sarà l’amministratore ad occuparsi della comunicazione, ove sia solo un singolo condomino a voler optare per la cessione dovrà esso darne notizia all’amministratore.

In ogni caso, la comunicazione deve esser fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta. Entro 5 giorni dalla comunicazione sarà rilasciata la ricevuta di accettazione o scarto e entro il 5 del mese successivo all’invio sarà possibile annullare la comunicazione inoltrata o inviarne una integralmente sostitutiva.

Solo per il Superbonus 110%, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa specifica e alla comunicazione di cui sopra, occorrerà ottenere, come anticipato nel precedente paragrafo, il visto di conformità da un CAF o da un professionista che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In questo caso la comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo che siano trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dell’invio da parte di ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti.

A differenza della cessione del credito, lo sconto in fattura è costituito da un vero e proprio sconto sull’importo complessivo dei lavori, corrispondente alla percentuale delle detrazioni che altrimenti i contribuenti si vedrebbero applicata in dichiarazione. Se ad esempio il contribuente opta per lo sconto su dei lavori detraibili col Bonus Ristrutturazioni al 50%, lo sconto corrispettivo in fattura sarebbe appunto del 50%.

Solo per il Superbonus 110%, per evidenti ragioni, lo sconto in fattura non potrebbe mai equiparare la percentuale di detrazione fiscale. In questo caso, lo sconto in fattura potrà, al massimo, corrispondere al totale dei costi (si può, quindi, al massimo avere l’abbattimento totale della fattura, ma si perderebbe il 10% che è possibile recuperare solo tramite dichiarazione).

La scelta tra cessione del credito e sconto in fattura è libera, trattandosi di due soluzioni entrambe vantaggiose per il contribuente.

La prerogativa resta soltanto che la controparte acconsenta all’operazione (si richiede il consenso della ditta per lo sconto o di un ente terzo/della ditta stessa per la cessione) e che la scelta sia comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e le tempistiche stabilite.

Cosa cambia per il bonus facciate 90%

Al di là del Superbonus 110%, introdotto dal più recente Decreto rilancio, giova prendere in esame i più recenti aggiornamenti circa uno degli altri cd. bonus casa, ossia il bonus facciate 90%.

Il bonus facciate, introdotto con la legge di bilancio 2020, all’art. 1 commi da 219 a 224, e rinnovato con la legge di bilancio 2021, è stato pensato come una misura utile per ridare lo slancio all’economia ed in particolare al settore edilizio, penalizzato da un anno di blocco a causa della pandemia da Covid 19. Nonostante l’agevolazione in parola dovrebbe terminare il 31 dicembre 2021, il 3 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sul bonus facciate, recependo novità che in materia già erano state prospettate dalla stessa.

Con risposta all’interpello n. 482/2021 (avente ad oggetto: articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Bonus Facciate: interventi sui parapetti dei balconi e installazione corpi illuminanti), l’Agenzia delle Entrate ha ammesso al bonus facciate anche i lavori per le ringhiere dei balconi e l’installazione di lampade.

Inoltre, fino alla guida aggiornata di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate non aveva espressamente recepito per il bonus facciata 90% le alternative modalità di fruizione delle detrazioni delle spese sostenute. Si faceva riferimento solo all’abbattimento dell’Irpef o dell’Ires versata, così andando a penalizzare chi non poteva contare su una base Irpef o Ires e, quindi, a seguito dell’attività di restauro, non avrebbe potuto beneficiare dell’agevolazione.

Solo nella guida aggiornata di agosto, l’Agenzia delle Entrate ha previsto espressamente anche le altre due modalità per poter beneficiare del bonus facciate: lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Così oggi anche con riferimento al bonus facciata, solo per chi ha un’Irpef molto alta converrà la detrazione del 90% da ripartirsi in 10 anni (con l’inserimento, ogni anno, del 9% della spesa sostenuta nella sezione della dichiarazione dei redditi dedicata alle agevolazioni fiscali sugli immobili).

Con la Risposta n. 499/2021 ad un interpello di agosto , l’Agenzia delle Entrate ha ancora chiarito che vi è la possibilità di fruire dell’integrale detrazione di tutte le spese sostenute da parte del singolo condomino che ha sostenuto la spesa, purché in presenza di una delibera assembleare in tal senso assunta all’unanimità.


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