Del gratuito patrocinio, attuali criticità di un modello da proteggere

Del gratuito patrocinio, attuali criticità di un modello da proteggere

Si sa, la crisi, in particolar modo quella dovuta all’appena terminato stato di emergenza sanitaria il quale ha afflitto duramente l’Italia, ha portato e porterà nuove ondate che potrebbero indistintamente colpire tutti i settori e anche il mondo della giustizia potrebbe non uscirne indenne.

Un primo monito è venuto dalla Corte d’ Appello di Roma, la quale a metà aprile lanciava l’ allarme sulla impossibilità di poter liquidare gli onorari relativi al patrocinio a spese dello stato nei confronti degli avvocati in quanto i fondi a disposizione erano da considerarsi esauriti.

Ebbene, questo a mio avviso è un precedente importante, grave, che non dovrebbe in alcun modo passare inosservato.

Ma che cosa è il gratuito patrocinio? Quale è la sua finalità? E perché deve essere considerato un diritto indispensabile?

Il gratuito patrocinio è un istituto che consente ai soggetti meno abbienti o che versano in stato di indigenza di poter agire e difendersi in giudizio di fronte alla autorità giudiziaria, come disposto dal D.P.R 115/2002 “testo unico in materia di spese di giustizia” i cui articoli di riferimento sono dal 74 al 141.

Prima dell’attuale testo unico, esistevano due discipline differenti, quella del gratuito patrocinio del processo civile contenuto nel Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3282 e quella del patrocinio a spese dello stato nel processo penale, previsto dalla legge 30 luglio 1990 n° 217.

Come disposto dal testo unico, il patrocinio a spese dello stato può esser richiesto nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario, nella volontaria giurisdizione e nel processo penale per qualsiasi ruolo il cittadino rivesta nel processo, indagato, imputato, persona offesa, danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato alla penale pecuniaria.

Il gratuito patrocinio garantisce in ogni stato e grado del processo il pagamento delle spese legali, le quali vengono addossate interamente a carico dello stato.

Le finalità del gratuito patrocinio trovano la propria ratio nella maggior parte delle disposizioni costituzionali in tema di giurisdizione, con particolare attenzione agli articoli 2 “sulla inviolabilità dei diritti”, 3 “sul principio di uguaglianza formale e sostanziale”e 24 che rappresenta la chiave di volta del sistema di tutela giurisdizionale, garantendo a tutti i soggetti dell’ordinamento la possibilità di poter accedere alla giustizia, assicurando quindi l’uguaglianza delle parti nel processo come principio indispensabile per il buon funzionamento della giustizia e tutela dei diritti e interessi legittimi di tutti i soggetti.

Era il 15 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l’assemblea costituente proseguiva all’esame degli emendamenti sui “rapporti civili” quando il Presidente Terracini pose in votazione l’art. 19, oggi 24, del testo della commissione, la cui rubrica recita “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei diritti ed interessi legittimi, la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

L’esegesi del primo comma dell’art. 24 deve prendere le mosse dalla locuzione “tutti”, con la quale tale garanzia viene estesa non solo ai cittadini, bensì a qualsiasi soggetto pubblico o privato, che possa vantare una posizione giuridica nei confronti di altri soggetti o nei confronti della pubblica amministrazione. Ricordiamo infatti a tale proposito anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1992 la quale sottolinea come il diritto alla tutela giurisdizionale debba essere considerato uno dei principi supremi del nostro ordinamento costituzionale.

In secondo luogo appare chiaro dover quindi comprendere cosa si intenda per diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Il diritto soggettivo è una posizione giuridica perfetta che vanta un soggetto o nei confronti di tutti, ed allora si tratta di un diritto assoluto, ovvero solo nei confronti di alcuni ed allora si tratta di un diritto relativo; l’interesse legittimo invece, è l’interesse a che la pubblica amministrazione, nell’affievolire un diritto lo faccia nel rispetto delle disposizioni di legge, secondo i criteri della buona amministrazione e non in maniera arbitraria.

Il comma 2 dell’ art. 24, a sua volta dispone “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, tale assunto pone la tutela al diritto inviolabile della difesa, basato sul principio di uguaglianza, il quale riconosce a tutti la possibilità di ricorrere al sistema giudiziario in condizione di parità. Il diritto di difesa assume quindi il carattere della inviolabilità ed universalità, costituendo fulcro del sistema democratico.

Al comma 3 si trova, invece, la base ideale sulla quale nasce l’istituto del patrocinio a spese dello stato, il quale recita che “sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

Pregiudiziale, deve essere l’individuazione del corretto significato delle locuzioni ivi espresse, per “non abbiente” deve intendersi lo squilibrio tra capacità economica del soggetto e costo effettivo della prestazione, al fine di far valere le proprie istanze.

Con l’espressione “appositi istituti”, nonostante sia stata e sia tuttora aperta la diatriba fra Corte Costituzionale e dottrina in merito all’individuazione di un significato univoco cui fare riferimento, si ritiene possa essere avallata la testi del De Cesare il quale tout court evidenziava che con “istituto” dovesse intendersi il “gratuito patrocinio”, in quanto raffigurabile come “istituto giuridico”.

In conclusione, affinché l’amministrazione della giustizia sia equa è necessario che le parti possano agire in giudizio su un piano paritetico, che non potrebbe esistere se un soggetto a causa del suo stato di indigenza non potesse avvalersi di un avvocato per la tutela dei suoi diritti.

Lo scarso senso di lungimiranza e virtuosismo della politica, non preoccupandosi di poter garantire anche a fronte di una crisi la tutela all’accesso della giustizia, risulta essere un pericolo, attuale ed imminente, che deve essere soverchiato con tutti gli strumenti del caso, nel rispetto della costituzione, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 comma 3 lettera c.), e nel rispetto del comune senso di giustizia cui si fonda una società democratica, ricordandosi sempre che: una autentica democrazia non può contentarsi di proclamare in astratto i diritti fondamentali del cittadino, ma deve preoccuparsi di garantire i mezzi concreti per il loro esercizio, riconoscendo realmente a tutti, nelle forme di un diritto di libertà positiva, la possibilità di tutela giudiziaria, mediante una conveniente assistenza degli indigenti” (Luigi Paolo Camoglio – dibattito dinanzi alla prima sottocommissione della Costituente sull’art 24 – G. Cascini p. 667).


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Avv. Roberto Andrea Fivizzani

L'Avvocato Roberto Andrea Fivizzani, è un giovane Avvocato iscritto all'albo del Foro di Grosseto, con Studio Legale - in attività fin dal 1978 - a Massa Marittima e Follonica (Gr). I valori cui si ispira nell'esercizio della sua professione si collocano fra Tradizione, Innovazione e Tutela dei Diritti.

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