Cassazione civile, sez. II, 16 marzo 2016, n. 5209

Cassazione civile, sez. II, 16 marzo 2016, n. 5209

Cassazione civile, sez. II, 16 marzo 2016, n. 5209

Poiché gli onorari spettanti all’avvocato per la redazione delle difese non sono dovuti in relazione ad ogni singolo atto difensivo, non possono considerarsi scritti difensivi autonomi e distinti dalle comparse conclusionali le memorie, che costituiscono insieme la “redazione delle difese” cui si riferisce il punto 8 parte III – per le cause davanti al Tribunale – della tabella A allegata alla tariffa forense, sicché per le memorie non è dovuto un distinto onorario ma può solo stabilirsi un aumento dell’onorario corrisposto per la redazione della comparsa conclusionale.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti