L’Amministrazione periferica dello Stato: la Prefettura

L’Amministrazione periferica dello Stato: la Prefettura

L’organizzazione dello Stato si avvale di uffici amministrativi a livello locale con competenza territoriale limitata. L’amministrazione periferica attua il decentramento amministrativo che rappresenta una forma di amministrazione diretta locale. A riguardo l’art. 5 della Costituzione Italiana così recita: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.” Il principio del decentramento amministrativo indica che ogni settore della Pubblica Amministrazione è strutturato gerarchicamente, al cui vertice è posto un Ministero da cui dipendono le strutture periferiche con competenza territoriale limitata (circoscrizioni). Principale organo dell’amministrazione periferica statale è il Prefetto, figura centrale fin dalla riunificazione dello Stato italiano.

La Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo (UTG)[1], è l’organo periferico del Ministero dell’Interno e sede di rappresentanza del Governo in ogni provincia. Il suo compito è quello di assicurare l’esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato, garantendone la leale collaborazione con gli enti locali. Pertanto, svolge compiti di raccordo tra Stato e Regione. Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 300/99, a capo della Prefettura vi è il Prefetto che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Prefetto, organo periferico dell’amministrazione statale, è il rappresentante del potere esecutivo nell’ambito della sua circoscrizione territoriale. Rappresenta lo Stato nella provincia e dispone ex lege di proprie funzioni e competenze esercitandole in piena autonomia. Riveste il ruolo di autorità provinciale di ordine e di pubblica sicurezza, pertanto ne ha responsabilità e presiede il Comitato provinciale. Per quanto riguarda l’ambito della protezione civile, il Prefetto sovrintende a coordinare gli interventi di immediato soccorso per far fronte alle situazioni di emergenza. Svolge funzioni di raccordo e di collaborazione, assicura il corretto svolgimento del procedimento elettorale e cura le procedure di scioglimento e sospensione dei consigli comunali degli amministratori. Nell’ambito dell’amministrazione generale svolge la funzione di mediazione nelle vertenze di lavoro e di altre attività in riferimento alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, alla concessione dello status di cittadino italiano, al riconoscimento di persone giuridiche ed all’irrogazione di sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale. Con la Legge 131/2003 è stata istituita la figura del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, al quale sono stati attribuiti tutti i compiti di raccordo tra lo Stato e le Regioni. La carica è ricoperta dal Prefetto titolare della Prefettura con sede nel capoluogo della Regione.

In passato il Prefetto ed il Questore erano legati da un rapporto gerarchico, per cui il Questore dipendeva gerarchicamente dal Prefetto. Con l’entrata in vigore della Legge 121/81, invece, si ha una netta distinzione tra le due figure sul tipo di responsabilità in base all’esercizio di propria competenza: il Prefetto è responsabile in via politico-amministrativa, mentre il Questore è responsabile in via tecnico-operativa. La Questura è definita, ai sensi dell’art. 32 della L. 121/81, come un “ufficio provinciale svolgente attività di direzione e organizzazione dei servi operativi”. La figura centrale è rappresentata dal Questore che è un’autorità provinciale di pubblica sicurezza (art. 14) che dirige e coordina l’attività della Questura. Inoltre, esercita tutte le attività proprie della polizia di sicurezza e della polizia amministrativa concretizzandosi nell’emanazione di atti (ordinanze, diffide, permessi, licenze, autorizzazioni).

 


[1] D. Lgs n. 300 del 30 luglio 1999.

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